NOTE SU UNA DISPENSA PAPALE PER L’APERTURA DI UN BANCO DI PRESTITO A PONTREMOLI (1526)

L’oggetto di questo breve contributo è rappresentato da una dispensa che papa Clemente VII accordò al Consiglio Generale di Pontremoli in data 24 Giugno 1526 (1). Con questo atto il pontefice autorizzava l’autorità comunitativa alla firma di una condotta (2) con un ebreo di Conegliano (3) per l’apertura di un banco di prestito. Il documento va ad aggiungersi alla già nutrita serie di testimonianze sulla presenza di prestatori ebrei a Pontremoli nel periodo a cavallo tra la fine del medioevo e l’inizio dell’età moderna della quale lo scrivente ha trattato in un precedente contributo (4) ed in una piccola monografia (5). Forma e contenuto della dispensa ricalcano un modello che nel XVI secolo era ormai alquanto diffuso e quasi standardizzato. Sommariamente, in deroga alle disposizioni canoniche che vietavano la riscossione di interesse sul denaro prestato allora in vigore, il pontefice consentiva al Consiglio Generale di Pontremoli di firmare una condotta con un ebreo affinché questi potesse prestare denaro ad interesse. Il papa, considerati i bisogni della popolazione, la volontà della stessa a vivere secondo i dettami della chiesa e stabilendo che l’interesse percepito dal banchiere doveva essere moderato, accordava la sua autorizzazione. Rimarcando con chiarezza che questa dispensa non implicava il superamento delle leggi canoniche in vigore il pontefice esplicitava la straordinarietà della concessione e il suo possibile annullamento qualora egli ne avesse ravvisato gli estremi. Come in tutte le dispense di questo tipo siamo di fronte ad un ossimoro. Da un lato si ribadisce la validità delle disposizioni canoniche in materia di usura e, nel contempo, se ne autorizza, “eccezionalmente”, la pratica. Questa malcelata contraddittorietà riflette la difficoltà della Chiesa di conciliare i rigidi dettami canonici con le comprensibili necessità dei fedeli in materia di ricorso al credito. Il documento, tuttavia, assume particolare importanza perché testimonia chiaramente le mutate condizioni nelle quali si venne a trovare Pontremoli in merito alla gestione di banchi di prestito e all’utilizzo di banchieri ebrei al principiare del XVI secolo rispetto al secolo precedente. La prassi seguita dal Consiglio Generale per l’apertura del banco di prestito oggetto della dispensa papale costituisce infatti una significativa novità rispetto al passato. Nella seconda metà del XV secolo le leggi del ducato di Milano, al quale il borgo lunigianese apparteneva, lo status degli ebrei in base alla Carta dei privilegi loro concessa, la stabilità politica all’interno del ducato, le relazioni tra Pontremoli e Milano ed infine l’atteggiamento della chiesa nei confronti del prestito “regolamentato” voluto dai duchi, consentivano l’apertura di un banco senza ricorrere ad una dispensa papale ad hoc come quella oggetto del presente lavoro. Rispetto alla seconda metà del XV secolo, nei primi decenni del XVI la condizione degli ebrei e quella del prestito ebraico erano però sensibilmente mutate. Tra il1441, anno della prima concessione ducale per l’apertura di un banco ebraico a Pontremoli, e i primi anni novanta dello stesso secolo, il prestito ad interesse gestito da ebrei, da attività tollerata, era divenuto la causa di violente contrapposizioni. Varrà la pena ricordare per sommi capi le vicende che determinarono tale mutamento. Tra la fine del XIV e la prima metà del XV secolo, nonostante la contrarietà formale della chiesa all’applicazione di interessi sul prestito di denaro e l’intolleranza nei confronti dell’ebreo in quanto tale, i Visconti prima e gli Sforza poi erano riusciti a creare nel ducato le condizioni politiche e ad ottenere le necessarie dispense canoniche per incentrare la politica del credito sulla figura del banchiere ebreo (6). Dotati di indubbia visione strategica i Signori di Milano avevano intercettato le correnti migratorie di ebrei provenienti dalla Germania dove, a seguito della peste si era abbattuta sulle comunità che vi risiedevano una violentissima persecuzione (7). e da Roma dove, con lo spostamento della sede pontificia ad Avignone, le condizioni economiche erano precipitate vertiginosamente (8). A questi ebrei in fuga dalle persecuzioni o dalla povertà, spesso già esperti nell’attività feneratizia (9), i duchi offrirono la possibilità di insediarsi nel ducato sotto la loro protezione. La svantaggiosa condizione degli ebrei, che non potevano recarsi in nessun altro paese dell’Europa, visto l’estendersi a macchia d’olio della persecuzione antigiudaica, consentirono ai Signori di Milano e ad altre signorie delI’Italia centro settentrionale di contrattare condizioni particolarmente vantaggiose in cambio dei diritti di cittadinanza a loro offerti. Grazie a questa realistica quanto spregiudicata politica i duchi potevano far fronte ai bisogni di liquidità personali, dell’amministrazione ducale, delle autorità comunitative delle città, di artigiani e commercianti ricorrendo ad un prestito “regolamentato” cioè gestito da “operatori” non liberi di richiedere interessi in base alle leggi di mercato ma costretti ad applicare tassi stabiliti a priori (10). Tenuto conto delle limitazioni canoniche al prestito esistenti anche precedentemente all’avvento dei banchieri ebrei e al conseguente altissimo tasso di interesse applicato al denaro dai prestatori non ebrei i vantaggi per i Signori e per i loro sudditi non erano di poco conto. Per queste ragioni essi si preoccuparono che il loro desiderio di mantenere aperte le porte del ducato agli ebrei non incontrasse l’opposizione della chiesa (11). Nonostante la posizione contraria all’usura, nella quale rientrava per la chiesa qualsiasi tasso di interesse applicato al denaro prestato (12), e l’avversione nei confronti dell’ebreo sul quale continuava a pendere l’accusa di deicidio, la stessa non poteva esimersi dal considerare gli indubbi vantaggi del prestito ebraico “regolamentato”, non ultimo quello di spostare il tema e la pratica dell’usura al di fuori della comunità cristiana (13). Da una posizione formale intransigente, la Chiesa finì, nella sostanza. per accettare la politica del credito ducale incentrata sul ruolo dei prestatori ebrei. In virtù della dispensa firmata da papa Nicolò V il 23 Gennaio 1452. il duca era dunque nella condizione per estendere a tutto il ducato la presenza di prestatori ebrei. A sovrintendere a questa nuova politica del credito, per la delicatezza della questione e per gli interessi in ballo, era lo stesso duca al quale tutti gli attori amministrazione centrale, autorità cittadine, giudici e prestatori ebrei dovevano rivolgersi. Sino quasi alla fine del XV secolo gli attori della politica del credito sono dunque le autorità comunitative dei centri del ducato le quali rivolgono formali richieste al duca per ospitare ebrei prestatori entro le proprie mura, i prestatori ebrei disponibili ad esercitare tali attività alle condizioni offerte dalle autorità stesse e il duca il quale si riserva di verificare che tutto si svolga entro gli schemi fissati dalla politica del credito e, conseguentemente, di concedere le specifiche autorizzazioni. Sino quasi alla fine del XV secolo non vi è dunque alcuna necessità da parte delle autorità cittadine di ricorrere a particolari autorizzazioni ecclesiastiche per la firma di una condotta essendo il duca stesso dispensato, all’uopo, dall’osservanza delle disposizioni canoniche al riguardo. Durante il XV secolo, nella forma e nella sostanza, è il duca la persona investita della speciale autorizzazione papale all’utilizzo di prestatori ebrei nell’ambito del ducato, il firmatario della Carta dei privilegi che definisce lo status giuridico degli ebrei del ducato, colui al quale spetta il potere di concedere formale autorizzazione alle autorità delle varie città alla firma di condotte con prestatori ebrei e al quale spetta l’ultima parola su tutte le questioni che attengono al prestito ebraico “regolamentato” compresa l’amministrazione della giustizia nei confronti degli ebrei (14). È il duca dunque a rappresentare l’unica autorità in grado di rendere formalmente realizzabile e canonicamente garantita la stipula di una condotta e l’apertura di un banco di prestito con prestatori ebrei. Ciò vale per tutte le autorità comunicative delle città e dei borghi del ducato.

Nei Capitoli accordati ai pontremolesi da Filippo Maria Visconti e da Francesco Sforza nel 1441 è contenuta la prima delle concessioni ducali al Consiglio Generale di Pontremoli per la firma di una condotta con prestatori ebrei. A seguito di una prassi consolidata, ossia il contatto preliminare tra Consiglio Generale e prestatori ebrei per stabilire i termini della condotta, la richiesta di autorizzazione in tal senso al duca e la successiva sua autorizzazione, si dipanava la vicenda dei prestatori ebrei a Pontremoli abbondantemente documentata nel carteggio conservato presso l’Archivio Ducale a Milano (15) e nei docu-menti che stanno venendo alla luce nell’ Archivio Notarile di Pontremoli.

Nel breve volgere di qualche decennio la situazione era, tuttavia, completamente mutata. Nonostante i duchi avessero mantenuto, tranne brevi e sporadiche eccezioni, il ruolo di protettori degli ebrei, la condizione di questi ultimi si era notevolmente aggravata soprattutto a causa della predicazione di francescani e domenicani i quali più che al superamento delle difficoltà economiche che attanagliavano la popolazione e le istituzioni guardavano con particolare ostilità ad ogni tendenza contraria alla ispirazione evangelica – nella quale rientrava il prestito ad interesse gestito dagli ebrei – che doveva essere combattuta con ogni mezzo. In pochi anni, grazie ad accuse mosse ad arte, incriminazioni pretestuose, enfatizzazione di alcuni avvenimenti, prediche infuocate di francescani e domenicani primo fra tutti Bernardino da Feltre e l’imbarazzo della Chiesa ufficiale, la quale sebbene avesse accettato scappatoie formali per consentire l’utilizzo di prestatori ebrei subiva l’offensiva degli ordini religiosi, difendere gli ebrei e il loro nuovo ruolo sociale di banchieri divenne per tutti, duca compreso, troppo compromettente. Questo non breve quanto inesorabile processo che investì tutte le città e i centri del ducato dove risiedevano gli ebrei. riguardò anche Pontremoli come è testimoniato dalla documentazione alla quale si faceva cenno più sopra. Anche qui, all’iniziale sospetto, seguirono avversione dichiarata quindi intimidazioni, violenze e soprusi. In questo processo di aggravamento delle relazioni fra prestatori ebrei e popolazione pontremolese ebbero un ruolo di particolare responsabilità i religiosi che predicavano durante la Settimana Santa. Nel contesto liturgico che più di ogni altro vedeva l’ebreo nella veste del deicida i predicatori si scagliavano energicamente contro i prestatori. Nelle drammatizzazioni della Passione l’ebreo del vangelo assumeva le sembianze del prestatore dell’età moderna. Spesso alle infuocate prediche seguivano dichiarati inviti a passare all’azione. Come avvenne in occasione dei tentativi di incendio delle case di ebrei a Pontremoli durante la Settimana Santa dell’anno 1479 (16) e del furto perpetrato ai danni di uno di questi banchieri. In questa situazione ormai degenerata era il commissario a tentare in tutti i modi di tutelare i diritti dei prestatori ebrei sanciti nella condotta. Egli infatti, presumibilmente sollecitato dagli stessi prestatori, rivolgeva pressanti richieste al duca affinché si adoperasse al fine di punire i colpevoli degli atti di violenza e sollecitasse il vescovo affinchè i predicatori durante la Settimana Santa si astenessero dal condannare i prestatori ebrei (17). Il duca,sensibile alle lamentele degli ebrei e informato dai numerosi funzionari del ducato arrivò a mettere in guardia gli stessi commissari, compreso quello di Pontremoli, affinché in vista della Settimana Santa del 1480 si attivassero in modo da evitare intemperanze e violenze a danno degli ebrei. Al di là delle buone intenzioni se ne ricava un quadro dove risalta l’impotenza di tutti, vescovi commissari e duca, nei confronti della montante avversione nei confronti dell’attività feneratizia degli ebrei. La situazione si aggravò anche a causa di circostanziate accuse di falsificazione dei libri contabili che i prestatori erano tenuti a conservare presso i loro banchi (18). Venne istruito un processo a Milano e venne intimato ai banchieri incriminati di consegnare i libri contabili all’autorità giudiziaria. Fra coloro che vennero chiamati a rispondere di queste gravissime accuse, anche se successivamente all’inizio del processo, figuravano anche prestatori pontremolesi (19). A prescindere dalla fondatezza delle accuse la questione finì per determinare un ulteriore aggravamento della situazione. Anche i duchi, da ultimo. finirono per defilarsi lasciando di fatto senza alcuna protezione gli ebrei. Il loro atteggiamento fu in linea di massima orientato alla protezione del ruolo sociale dei prestatori ebrei e della loro incolumità ma, con l’aggravarsi della situazione generale e l’acuirsi delle tensioni in occasione di specifici accadimenti, subì significative correzioni di rotta atte ad assecondare sudditi e chiesa quando la loro ostilità nei confronti della politica ducale verso gli ebrei diveniva aperta e dichiaratamente ostile. Già nel 1443 Filippo Maria Visconti aveva repentinamente voltato le spalle agli ebrei cancellando la Carta dei Privilegi perché contraria alla legge divina e canonica ma il divieto fu di breve durata (20). Così nel 1479, e di nuovo nel 1480, la duchessa Bona e suo figlio Gian Galeazzo annullarono i privilegi concessi agli ebrei in relazione alla attività di contraffazione di monete per la quale questi erano stati accusati. Nel 1488 fu intentato dal duca Gian Galeazzo, di cui Ludovico il Moro aveva assunto la tutela, un processo nei confronti di ebrei rei di utilizzare libri che contenevano valutazioni ingiuriose e blasfeme nei confronti del cristianesimo (21). Tutti gli imputati furono soggetti alla confisca dei beni e nove di essi furono condannati a morte. Anche se, dietro versamento di una cospicua somma di denaro, le condanne capitali furono commutate in un bando dal territorio ducale, il processo contribuì ad esacerbare ulteriormente gli animi. Di nuovo nel 1490 Ludovico il Moro decretò che tutti gli ebrei residenti nel ducato dovevano lasciare le loro abitazioni e allontanarsi definitivamente (22). Pare che la ragione di tale nuovo irrigidimento del duca nei confronti degli ebrei risiedesse nella dilagante ostilità della popolazione e della chiesa nei confronti di un gruppo di ebrei colpevole di aver infangato la religione cristiana. L’espulsione, tuttavia, fu dapprima posticipata di qualche mese e poi compiuta solo parzialmente se nel 1493 venne pubblicato un proclama che proibiva agli ebrei di intraprendere il prestito di denaro e qualsiasi altra professione compresa la scienza medica. Al principiare del XVI secolo le cose per gli ebrei che erano tornati a popolare in numero considerevole il ducato non dovevano essere particolarmente favorevoli se nel 1522 vennero nominati dal duca Francesco II pubblici ufficiali come responsabili degli ebrei con il compito di far sì che le con-dizioni nelle quali questi si trovavano ad operare venissero migliorate, i loro diritti rispettati e fossero protetti da ingiurie e violenze. Come si diceva più sopra la dispensa papale del 1452. sulla quale si incentrava l’autorizzazione alla stipula di condotte con prestatori ebrei da parte del ducato, rappresentava una copertura troppo debole per consentire al duca di svolgere un dichiarato ruolo di difesa degli ebrei e per evitare che questi fossero oggetto delle più disparate forme di discriminazione. Il benestare di Nicolò V stabiliva infatti che il duca poteva chiamare entro i confini del suo stato ebrei ma egli era tenuto comunque ad osservare le leggi canoniche relative agli ebrei. Tenuto conto che queste erano particolarmente restrittive era facile, nel caso di enfatizzazione di alcuni accadimenti specifici o di creazione ad arte di prove di colpevolezza. incorrere nell’accusa di andare oltre le concessioni papali.

Nel caso specifico di Pontremoli la pressione dei religiosi da un lato e l’impotenza del commissario dall’altro, non solo rendevano difficile la condizione degli ebrei ma rischiavano di minare l’autorevolezza della autorità comunitativa.

La prassi seguita per l’apertura del banco di prestito ad opera di Marco, ossia la richiesta di una dispensa ad hoc indirizzata direttamente al pontefice è frutto della presa d’atto da parte del Consiglio Generale della precarietà giuridica e canonica sulla quale si incentrava la presenza degli ebrei anche a Pontremoli nella prima metà del XVI secolo nonché della montante avversione popolare ed ecclesiastica nei confronti degli ebrei prestatori alla quale si è più sopra accennato. Il Consiglio Generale del borgo lunigianese conosceva i vantaggi del ricorso al prestito regolamentato ebraico rispetto a quello non regolamentato dei prestatori cristiani. Così come conosceva le esigenze di liquidità della pubblica amministrazione e quelle di artigiani e commercianti. Ma le autorità cittadine avevano toccato con mano gli effetti nefasti sull’ordine pubblico della presenza di prestatori ebrei all’interno delle mura cittadine. Essi avevano compreso loro malgrado che l’autorizzazione ducale alla firma di una condotta per l’apertura di un banco di prestito nella città non metteva né loro né gli ebrei al riparo dalle violente ripercussioni da parte di religiosi e dei fedeli più intransigenti. A rendere ancora più problematica la situazione contribuiva, come si accennava nella parte iniziale, anche una grave instabilità politica. Proprio agli inizi del XVI secolo la guerra tra francesi e spagnoli creava nel ducato repentini ribaltamenti di fronte, disordine amministrativo, dispersione di risorse e assenza di stabili direttive politiche. In questi anni Pontremoli subiva a sua volta le ripercussioni di questa situazione generale divenendo in alcuni casi oggetto di scontro fra i contendenti. Come in altre occasioni la contrapposizione tra potenze esterne per il controllo di Pontremoli scatenava la divisione tra le fazioni rivali dentro il borgo (23).

In questo contesto di instabilità politica e di repentino mutamento del quadro legislativo al quale riferirsi da un lato e la ormai incontenibile avversione popolare ed ecclesiastica nei confronti del prestito ebraico dall’altro, il Consiglio Generale di Pontremoli richiese autonomamente l’autorizzazione pontificia. Questa indispensabile quanto desiderata dispensa fu dal papa accordata. II Consiglio Generale poteva continuare a fruire degli indubbi vantaggi che il prestito di denaro “regolamentato” continuava ad offrire nonostante fosse già nella sua parabola discendente, limitando i rischi per l’ordine pubblico, l’incolumità dei prestatori e, non ultimo, per la propria perdita di autorevolezza.


GIAMPIETRO RIGOSA, Note su una dispensa papale per l’apertura di un banco di prestito a Pontremoli (1526), pubblicato in Archivio Storico per le Province Parmensi, Quarta Serie, Vol. LVI, anno 2004, Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, Parma 2005

APPENDICE

Dilectis filiis hominibus et consilio generali communis terre Pontremuli.

Clemens papa VII.

Dilectis filii, salutem etc. Supplicastis nuper nobis quod, licet vos, ut Christifideles in terra ista nostra Pontremuli et eius districtu ab illecito et publico usure lucro et eiusdem voragine abstineatis, et secundum sanctiones canonicas vivere studeatis, tamen aliquando contingit ipsos Christifideles in urgenti necessitate peccuniis agere, et propterea quondam Marcum, Hebreum de Coniano, in dicta terra, ut eisdem Christifidelibus in suis necessitatibus subveniri possit, sub ali quo lucro persolvendo, iuxta capitula cum codem Marco Hebreo per vos inita, dummodo ad hoc tollerantia sedis apostolice interveniat, ne ex hoc aliquas censuras, iuxta constitutiones felicis recordationis Gregorii pape X°. predecessoris nostri, aut alias, incurratis, ad inibi habitandum et peccunias mutuandum, pro commoditate corundem Christifidelium, conducere procurastis. Quare nobis humiliter supplicari fecistis ut predicta tollerare, de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, necessitatibus vestris paterne compatientes, vestris in hac parte supplicationibus inclinati, quod vos pro Christifidelium necessitatibus huiusmodi sublevandis, quod dictum Marcum Hebreum in dicta terra Pontremuli ad inibi habitandum, et Christifidelibus peccunias cum lucro eorum more mutuandum, alias iusta capitula per eum vobiscum inita, absque aliquo censurarum incursu, dummodo in damnum notabile Christifidelium id cedere non dinoscatur, conducere possitis, de benignitate apostolica, tenore presentius toleramus: constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac constitutiones prefati Gregorii predecessoris nostri, quibus, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et espresse derogamus, ceteris in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque.

Rome, die X lulii, anno tertio

Fonte: ASV. Arm. XXXIX. vol. 55. fol. 189r-v.

Cfr: S. SHIMONSHON, The apostolic see and the jews documents 1464-1521. p. 1716, doc. n. 1368. Studies and texts 99, 1990, Pontifical Institute of Medieval Studies.


Note

(1) Il documento in questione mi è stato gentilmente segnalato dal prof. M. Luzzati. E’ pubblicato in S. SHIMONSHON, The apostolic see and the jews documents 1464-1521, p. 1716, doc. n. 1368. Studies and texts 99, 1990, Pontifical Institute of Medieval Studies.

(2) La condotta era un accordo tra le autorità e i banchieri. Le autorità, il comune, la repubblica, il principe o altri poteri costituiti invitavano gli ebrei a prestare denaro a loro, al pubblico o ad entrambi e gli ebrei acconsentivano a farlo a certe condizioni come ad esempio il numero di anni, la possibilità di risiedere nel luogo dove era stato aperto il banco, il tasso di interesse da applicare ecc. A tale proposito si veda ad es. A. MILANO, Storia degli Ebrei in Italia, ed Einaudi, Torino 1963.

(3) Dell’apertura di un banco di prestito a Pontremoli per la quale era stato chiamato un ebreo parla P. FERRARI in La Chiesa e il Convento di San Francesco di Pontremoli, Pietro Rosi ed. Mulazzo. 1974. Egli dice:”…nel 1530, “ex consulto” fu chiamato a Pontremoli certo Marco. ebreo, per esercitarvi il prestito di danaro.” ” E anche pochi anni avanti, e cioè nel 1526, si era fatto venire un ebreo a Pontremoli alle stesse condizioni e con gli stessi capitoli che avevano servito per gli altri ebrei, prima dell’incendio.” Il banco di prestito aperto nel 1526 al quale accenna il Ferrari è certamente quello oggetto della dispensa papale della quale si discorre anche se l’autore non riporta il nome dell’ebreo giunto a Pontremoli per la bisogna. Il nome dell’ebreo titolare del banco aperto nel 1530 (Marco)è lo stesso al quale accenna la dispensa papale del 1526.

(4) G. RIGOSA. Presenza ebraica a Pontremoli tra XV e XVI secolo, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, Quarta serie. Vol. LII-Anno 2000, Parma 200.

(5) G. RIGOSA, Prestatori Ebrei a Pontremoli tra  XV e XVI secolo nei documenti dell’archivio ducale di Milano, Quaderni dell’Associazione “Manfredo Giuliani per le Ricerche Storiche ed Etnografiche della Lunigiana, Villafranca Lunigiana 2003.

(6) E’ indubbio che l’accoglienza offerta agli ebrei nel ducato di Milano a partire dalla fine del XIV secolo sia stata il frutto di una operazione pianificata. I rivolgimenti a danno degli ebrei che caratterizzarono l’Europa in quel periodo e le conseguenti migrazioni verso i pochissimi paesi nei quali non era loro drasticamente inibita l’entrata dovettero ispirare ai duchi le linee di una nuova quanto promettente politica del credito,

(7) Sulla “Peste Nera” e sulle conseguenze che provocó sulle comunità ebraiche in Germania i veda ad es. K. BERGDOLT. La peste nera e la fine del Medioevo. Piemme ed.. Casale M. 2002 (Titolo originale dell’opera Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und das Ende des Mit-telalters, C. H. Munchen 1994; A Fox, Dalla peste nera all’emancipazione, Laterza ed., Milano 1909, pp. 10-13.

(8) A. FOA, cit., pp. 121 e segg: A. MILANO, cit., pp. 118 e segg. A. TOME. Gli ebrei a Roma, in Gli Ebrei in Italia, cit., pp. 138 e segg

(9) Anche alcuni degli ebrei della corrente migratoria proveniente da Roma avevano già svolto l’attività del prestito di denaro ma erano gli askenaziti, cioè gli ebrei provenienti dalla Germania, ad avere in generale una esperienza ormai abbondantemente acquisita in materia. Si veda ad es, a tal proposito A. TOAFF. Gli insediamenti askenaziti nell’Italia Settentrionale, in Gli Ebrei in Italia, cit, pp. 156-171.

(10) Tra gli elementi contrattuali che trovavano formalizzazione nelle condotte vi era l’interesse che poteva essere applicato dagli ebrei sul denaro dato in prestito. Pur non essendovi regole fisse e generalizzate, a causa della inferiorità contrattuale degli ebrei, le autorità erano in grado di spuntare tassi molto bassi rispetto al prestito non regolamentato, e illegale, dei prestatori cristiani. Secondo A. MILANO, I primordi del prestito ebraico in Italia, in “La Rassegna mensile di Israel”, a. XXIX (1935), п. 5. p. 115. nell’Italia settentrionale essi erano compresi tra il 15% e il 30% mentre secondo M. LUZZATI, Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale. in Gli Ebrei în Italia, cit., p. 177, essi erano tra il 20% e il 40% annuo. Tutto sommato non si era molto distanti da quel 20% che era stato fissato dalla chiesa per distinguere l’interesse moderato dall’usura. Si tenga conto che il prestito in forma illegale o extra legale dei prestatori cristiani toccava punte superiori al 250% annuo. Cfr. R. G. SALVADORI, Breve storia degli ebrei toscani. IX-XX secolo, Le Lettere. Firenze 1995, p. 22.

(11) La tendenza della chiesa a non applicare rigidamente le leggi canoniche concernenti l’usura si era già manifestata con papa Martino V (1417-31) che in un decreto autorizzava la deroga al divieto di percepire qualsiasi interesse sul capitale mutuato come forma di profitto illegittimo. Si creavano in questo modo le condizioni affinché anche i signori di Milano potessero avanzare le loro richieste in tal senso.

(12) Innocenzo III fu il primo papa che estese agli ebrei il divieto di riscuotere interessi sul denaro prestato e a questo fine fece adottare il canone 67. De usuris ludacorum, dal IV Concilio Laterano nel 1215 contro le loro “graves et immoderatae usurae”. Tale preciso riferimento finirà per legittimare, anche se eccezionalmente, la riscossione di interessi “moderati”. Su questa sottile disquisizione si incentreranno i provvedimenti pontifici come quello oggetto del presente lavoro. Cfr. S. SHIMONSHON, La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale, in Gli Ebrei in Italia, Storia d’Italia. Annali 11, C. Einaudi ed.. Torino 1996.

(13) Il problema dell’usura non si impone infatti all’attenzione della chiesa con l’avvento del prestito ebraico ma era già presente precedentemente. Numerosi concili ecclesiastici e decretali di papi avevano già ribadito perentoriamente il divieto alla riscossione di interesse sul denaro prestato quando gli ebrei non si erano ancora affermati nel ruolo di banchieri e il prestito in forma illegale o extra legale era esercitato da cristiani. E’ chiaro che tra gli altri vantaggi, il prestito ebraico regolamentato dava la possibilità di relegare gli ingombranti temi dell’usura e del l’interesse al di fuori della comunità cristiana togliendo dall’imbarazzo la Chiesa.

(14) Dapprima sottomessi alla giurisdizione del podestá locale gli ebrei vennero poi sottoposti a quella del giudice responsabile per gli ebrei, designato dal funzionario ducale. La giurisdizione di quest’ultimo, tuttavia, non comprendeva le cause civili che erano di competenza dei tribunali ebraici. L’incriminazione di ebrei per reati gravi non poteva essere formalizzata prima che il duca ne fosse informato. Si veda ad es. S. SHIMONSHON, La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale, in Gli Ebrei in Italia, cit., pp. 114 e segg.

(15) Cfr. G. RIGOSA, Prestatori ecc.. cit.

(16) ASMi, Frammenti Registri Missive e Ducali 9, fase. CXXVII. 4. Cfr. S. SHIMONSHON, The Jews in the Duchy of Milan, vol. II. pp. 802-803, п. 1929. ASMi, Frammenti Registri Missive e Ducali 9. fase. CXXVII, 12. Cfr. S. SHIMONSHON, The Jews in the Duchy of Milan, vol. 11. pp. 826. n. 1988.

(17) ID.

(18) Per questo processo si veda A. ANTONIAZZI VILLA. Un processo contro gli ebrei nella Milano del 1488, Crescita e declino della comunità ebraica lombarda alla fine del Medioevo, Cappelli ed.. Torino 1996.

(19) ASMi, Registri Ducali 120. p. 134. Cfr. S. SHIMONSHON, The Jews in the Duchy of Milan. vol. 11. pp. 900. n. 2173. ASMi. Comuni 75. Cfr. S. SHIMONSHON. The Jews in the Duchy of Milan. vol. 11. pp. 914. n. 2211.

(20) Si veda al riguardo G. RIGOSA, Prestatori ebrei a Pontremoli, cit., pp. 45-62.

(21) ID.

(22) IBID.

(23) Per le vicende Pontremolesi tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, sulle quali non è qui il caso di soffermarsi, si veda ad es. N. ZUCCHI CASTELLINI, Pontremoli dalle origini all’unità d’Italia, Pontremoli 1976.

L’immagine di introduzione alla pagina è tratta da Wikipedia e rappresenta L’usuraio, incisione attribuita a Albrecht Dürer

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