di Angelo Aromando
Sommario: 1) Precedenti legislativi; 2) Vicissitudini dell’archivio del l’« Antico comune »; 3) Cenni storici; 4) Elemento rurale o popolare della comunità; 5) Il sorgere del partito dei rurali; 6) Cenni sul Consiglio dei rurali; 7) Le prime convenzioni col partito dei rurali; 8) I capitoli dello statuto del 1579; 9) Osservazioni diplomatiche e archivistiche sulla convenzione del 1579; 10) Appendice.
1) È il più antico statuto in originale, che ci sia pervenuto, dell’Antico comune di Pontremoli, anche se l’affermazione va, ovviamente, intesa nel senso che non è necessariamente anche il più antico testo legislativo che si conosca.
La comunità pontremolese, infatti, ha dei precedenti legislativi molto remoti nel tempo, di molti dei quali si conserva tuttora il ricordo o la testimonianza. Qui si ricordano, tra i più significativi, sotto il primo aspetto, l’elaborazione degli statuti – di diretta derivazione del corpo statutario del 12841 – eseguita durante la denominazione milanese e approvata da Gian Galeazzo Visconti nel 1391;2 il privilegio di conferma dei possedimenti del comune di Pont remoli, emanato da Federico II nel 1226;3 e alcune disposizioni del 1284-1285, che stabilivano i criteri per la determinazione confinaria delle terre e dei luoghi del territorio pontremolese.4
Sotto il secondo aspetto – anche se la testimonianza dell’esistenza dei vari gruppi di disposizioni e decreti, pervenutici, non sia sempre chiaramente indicata -, si citano i più significativi, distinguendoli in un duplice gruppo a seconda che la loro esistenza si fondi su basi congetturali oppure, sebbene limitata mente a un certo periodo,5 su basi esplicitamente indicate e documentate.
Del primo complesso legislativo sono da ricordare, oltre alle varie disposizioni riguardanti, per lo più, le materie di procedura e di ordine pubblico, emanate sotto forma di decreto e trasmesse, in genere, con « literae ducales » d’accompagnamento, dal 1375 al 1480,6 le seguenti:
- il Rescriptum ducale super… capitulis matriculae nota riorum Pontremuli del 1388;7
- i Decreta ducalia de ordine iudiciorum in prima et secunda instantia del 1386;8
- le gabelle, di cui al cap. IX del settimo libro degli statuti a stampa del 1572, dal titólo De pactis, conventionibus et cap tulis circa gabellas denuo … per electos a Consilio generali Pontremuli, de anno 1564, reformatis;9
- tre decreti del 1531 di Sinibaldo Fieschi, principe di Pontremoli, di cui ai capp. X-XII sempre del settimo libro degli statuti a stampa pontremolesi; 10
- e la disposizione del 1527, o di qualche anno successiva, dal titolo De modo et carmerio dato facienti panern album fru menti venalem, ugualmente inserita nel settimo libro degl statuti.11
- Del secondo complesso legislativo, invece, si ricordano:
- il decreto di Filippo II del 1560, dal titolo Quid seu quantum et in quibus casibus impendere possint domini Decem, rationatores et sindici et generale consilium communis et terrae Pontr emuli et quid circa ea notarius Reformationum facere
debeat, registrato « in libro reformationum » del comune di Pontremoli; 12 - le disposizioni del 1386, di cui ai capp. IV-VI del settimo libro degli statuti a stampa di Pontremoli del 1572, tratte « ex libro reformationum antiquissimo in archivio existenti »; 13
- le disposizioni di cui ai capp. VII-VIII, contenute « in libro reformationum anni 1496 »; 14
- e infine tutto l’insieme di leggi, disposizioni, eccetera, transunte « ex archivo publico Pontremulensi et aliunde » e riportate nell’altra pubblicazione a stampa del 1578,15 di cui qui si ricordano le più significative, quali il De officio et electione saltuariorum, notariorum accusarum, estimatorum, terminato rum, revisorum, superstantium viarum, nuncii et de procurato ribus idiotis admittendis et aliis del 1578; 16 i Capitoli et ordini fatti sopra gl’interessi del 1576; 17 vari Capitula… privilegia et alia concessa communitati Vontremuli, approvati nel 1441 dal duca di Milano, e altri, parimenti denominati, approvati nel 1529 dall’allora conte Sinibaldo Fieschi; 18 e i Capitoli da osservarsi dal massaro della comunità, che per il tempo sarà approvati dall’uno e l’altro generale conseglio del 1572″.19
2) Le vicende storiche verificatesi nel corso dei secoli passati – anche se la situazione pontremolese è abbastanza confortevole rispetto a tanti altri archivi della Penisola – non furono sempre e comunque favorevoli all’archivio dell’antico comune di Pontremoli. L’incendio provocato nel 1495, durante il drammatico passaggio delle truppe di Carlo Vili attraverso la Luni giana,20 distrusse quasi completamente il preesistente archivio pubblico. Altri avvenimenti successivi, non pochi legati sia a cause volontarie dovute per lo più, oltre ai danni connessi a guerre, tumulti e rivoluzioni, a negligenza umana, sia a cause fortuite, dovettero provocare, nell’ulteriore decorso di tempo, altri depauperamenti. Basti a tal proposito ricordare, tra i più significativi, i continui capovolgimenti politici che si verificarono in Italia durante l’epoca napoleonica, gli avvenimenti succedutisi durante il periodo risorgimentale e, in particolare, gli eventi dell’ultimo conflitto mondiale e post-bellici, nonché i frequenti spostamenti cui, nel reperimento di nuovi spazi per i sempre crescenti compiti facenti capo all’amministrazione locale, furono sottoposte le carte sia all’interno dello stesso edificio e sia, per il parziale trasferimento di esse, in sedi diverse.
Allo stato attuale delle cose è lecito affermare che, salvo ritrovamenti del tutto eccezionali, il più arcaico documento esistente dell’antico comune sia il primo libro della serie Consiliorum21 che va « ab anno 1495 ad 1502 ».
Riguardo alla sua conservazione, tale materiale è stato al presente, ossia alla fine del 1979, quasi completamente versato nella sede della Sezione di archivio di stato di Pontremoli,22 ubicata nel compendio immobiliare dell’ex convento della SS. Annunziata; restano ancora da versare solo un modesto quantitativo di carte, che trovasi ancora depositato presso la sede comunale, e un altro più consistente conservato nei locali del castello del Piagnaro.
L’indicazione della sua consistenza, ossia del numero dei fondi esistenti nella predetta sezione (oltre al già citato Antico comune, sono da ricordare il carteggio della Sottoprefettura di Pontremoli e gli atti dei locali Uffici giudiziari) e delle relative
serie, sarà possibile solo a riordinamento avvenuto.23
3) La storia di Pontremoli, come osserva argutamente il prof. Bianchi nella presentazione dello studio monografico del Ferrari sull’argomento,24 è imperniata sul « costante dualismo » che tale autore « scopre fin dalle origini del libero comune », dapprima tra l’antica famiglia degli Adalberti o Oldoberti – i primi signori del castello del Piagnaro – e quelle che da essa traggone la loro origine, da una parte, e le famiglie provenienti dal contado o forestiere, assurte a grande potenza e ricchezza per studio, industria o commercio, dall’altra; e infine, mutando continuamente nel corso dei secoli l’identità dei protagonisti, che abbracciano sempre più ampie sfere di associati di fatto, le parti interessate o titolari dei più preminenti interessi vengono rappresentate da un lato dagli urbani, ossia gli abitanti del castello e dell’antico borgo, e immedesimate in essi e dall’altro dai rurali, ossia gli abitanti del territorio rurale e delle ville.
Ci sembra inutile accennare, seppur vagamente, alle cause che determinarono il sorgere del comune a Pontremoli, alle peculiarità che lo contraddistinsero e al suo sviluppo;25 o ricordare, tranne quelle che più da vicino riguardano il nostro argomento, le vicende che caratterizzarono e contrassegnarono la storia di Pontremoli.26 Quello che ci preme, invece, evidenziare è lo sviluppo del partito dei rurali o, meglio, il nascere di una coscienza rurale nell’ampio contesto della realtà pontremolese.
4) Da parte di vari studiosi – come avverte il Bianchi -, se si eccettua l’interesse che su esso si era accentrato da parte di Manfredo Giuliani,27 è stato lasciato « in ombra l’elemento rurale » e « popolare » della comunità pontremolese, per cui ci sembra doveroso, oltre che opportuno, fare qualche accenno sull’argomento.
Anche se non si ha la pretesa di pervenire a risultati definitivi, per mancanza di specifiche fonti documentarie che potrebbero essere invocate a sussidio, il quadro che si cercherà di formare, poiché basantesi su considerazioni generali e argomentazioni conseguenziali o connesse, direttamente o analogicamente, a concreti accadimenti, non dovrebbe discostarsi di molto dalla realtà.
Trascurando eventuali considerazioni di filosofia della storia o che abbiano comunque attinenza con problemi di teorica storiografica, circa l’evoluzione delle comunità in genere e sull’incidenza di tali fenomeni sui singoli avvenimenti che caratterizzano la vita di ciascuna di esse (in particolare di quella di Pontremoli), qui si riportano solamente quegli episodi che pongono in preminente rilievo gli aspetti dinamici dello scontro o, meglio, del confronto tra le forze più rilevanti nella storia pontremolese.
Si è già accennato come, al sorgere del comune, accanto al consorzio originario degli Adalberti, si introduca, dall’esterno un nuovo elemento « signorile », il quale entra inevitabilmente nell’orbita di attrazione del primo (e ben presto si sostituirà a esso), allorché quest’ultimo, nel susseguirsi incessante di nuove forme di interessi contrastanti e nella scelta spontanea — anche se dovuta a necessità di cose e sollecitata da essa – del male minore, è tenuto a cedere parte dei propri poteri e di allargare così la schiera dei partecipanti alla vita pubblica.
Non si tratta, però, in tal caso, come negli altri successivi, di movimenti di partecipazione a base popolare o che, comunque sostenuti da forze a essi connesse, agiscano in modo autonomo.
La prima configurazione di una siffatta identità si può rilevare, siccome riportato nel codice Pelavicino, dall’espressione usata, per la prima volta, nel lodo o atto di concordia del 1202 avvenuto tra il vescovo di Luni e alcuni membri della famiglia Malaspina, in cui è detto testualmente che esso è stato composto e giurato, tra gli altri, dal « populus et milites de Pontremulo”28.
Anche se gli storici siano tutti d’accordo sull’ampiezza di significato da dare al termine « populus », limitandolo a quello corrispondente al ceto medio, ossia a quella parte della popola zione formata da « alloderi, mercanti, artigiani ecc. », che aveva preso dimora nel nuovo « borgo », sorto a sua volta « come appendice e prolungamento del primitivo abitato del Castello »; 29 e a parte la considerazione, per essi, che il fatto di vedere « il popolo di Pontremoli comparire a fianco della nobiltà, [ ossia della classe dei ” milites “], …non è ancora indizio di una effettiva e decisiva partecipazione di esso al comune »;30 tuttavia è negli avvenimenti del 1239 31 e nella diversificazione della popolazione del Borgo, nelle fazioni di guelfi e ghibellini, che si hanno la dimostrazione — se ce n’era bisogno — e la riprova sia dell’esistenza e dell’ampliamento di contenuto, dal punto di vista personale e numerico della compartecipazione, del termine « populus », sia dell’esercizio effettivo di una volontà o di un potere decisionale attivo e autonomo, anche se non sempre e comunque unanime, nella vita della comunità.
5) La partecipazione del popolo alla vita assembleare della città, anche se negli annali e nella scarsa documentazione pervenutaci non ne venga affatto specificato il momento iniziale, non dovrebbe essere di molto successiva a tali avvenimenti;32 certamente fu molto anteriore al 1317, se in tale anno – come rife risce il Campi33 – venne sanzionata una situazione che, rispetto a tale aspirazione, era già pervenuta a uno stadio più avanzato nella scala delle rivendicazioni popolari. Infatti da parte de cardinale Luca Fiesco che nel 1313, assieme ai suoi fratelli Carlo e Ottobono, aveva ottenuto da Enrico VII la signoria di Pon tremoli, venne decretato « che nel Consiglio generale vi intervenissero quaranta cittadini pontremolesi [o ” burgenses ” 34 ] quaranta rurali”.
La portata di tale decreto, come aggiunge subito il Campi, venne, però, ridimensionata per quanto concerne – il che ci riguarda più da vicino – il partito dei rurali, poiché la loro partecipazione, « per evitare tumulti », fu accettata con questa condizione – apposta ovviamente dai nobili -, però, « che i rurali non potessero ottenere alcun uffizio o dignità, ma solo concorressero con la voce ».
Neanche i tentativi successivi verificatisi, com’è da supporre, durante il periodo più tormentoso e movimentato per la storia di Pontremoli, che va fino alla prima metà circa del sec. XIV, apportano dei concreti vantaggi per i rurali, stabilizzandosi così, al momento iniziale della dominazione milanese o viscontea del 1352,35 un regime di sudditanza verso gli oppidani o « burgenses »,36 destinato a durare ancora a lungo.
Un tale stato di fatto, pur non essendo in teoria del tutto concepibile, data la parità di membri, nel Consiglio generale, tra cittadini e rurali, trova in pratica la sua spiegazione nel fatto che i rappresentanti consiliari di quest’ultimi, divisi come sono in tanti gruppi, quante sono le ville che rappresentano,37 non agiscono e non avvertono la necessità di agire in modo autonomo e compatto in seno al Consiglio stesso, cercando invece, per la risoluzione dei loro particolari problemi, alleanze precarie e temporanee.
Questa situazione permane fino alla fine del sec. XV e, favorita da un periodo di relativa tranquillità che la comunità di Pontremoli attraversa durante tale arco di tempo – le poche cause di contrasto che inevitabilmente coinvolgono le regioni confinanti col territorio pontremolese, quali lo stato di Milano e la repubblica di Genova da un lato e la signoria medicea dal l’altro, sono convogliate o dirette esclusivamente, nella politica di equilibrio instaurata tra le principali famiglie e stati che reggono le sorti d’Italia, ai contenimento delle mire espansionistiche di tutte le forze in lizza e a evitare lo spostamento del l’asse equilibratore a favore di una di esse, pur consentendo, nella visione realistica di una realtà continuamente in evoluzione, quelle piccole modifiche fatte di assestamenti e ricambi che non alterino profondamente il sistema e le finalità di esso -, la distinzione del Consiglio in un partito di burgensi od oppidani e in un altro di rurali rimane più allo stadio teorico che pratico.
Anche se, per la mancanza di documentazione e per il silenzio che gli storici, sia del passato che recenti, mantengono sull’argomento, ci tocca ancora fare delle ipotesi, è da fissare verso la metà circa del sec. XV il sorgere di una coscienza da parte dei rurali, che porterà da lì a poco tale partito a svolgere una politica comune nell’ambito e del Consiglio generale e di altre assemblee o magistrature. Tale supposizione è suffragata non tanto dalla distinta denominazione – senz’altro, come accennato prima, già da tempo operante —, che ritroviamo riportata nei libri consiliari, quanto per gli specifici incarichi che i rurali vengono chiamati a svolgere verso la fine dello stesso sec. XV o agli inizi del successivo, dapprima saltuariamente e poi in maniera sistematica, nell’interesse della comunità.
Merita ugualmente di essere citata, a tal proposito, la più antica fonte documentaria della sezione archivistica di Pontremoli che fa cenno al partito dei rurali, facendo rilevare come tale partito, conscio ormai delle proprie prerogative e dei mezzi d’azione a disposizione, venga a trovarsi su una posizione paritaria – e quindi più avanzata rispetto a quelle del 1315, del 1352 e successive – nei riguardi dell’organizzazione degli oppidani e che, quello che più conta, da tale consapevolezza tragga la forza per un effettivo e completo esercizio del suo potere decisionale diretto a far valere i propri interessi. Tale fonte è la serie degli atti consiliari dell’Antico comune e precisamente il già citato « consiliorum liber ab anno 1495 ad 1502 »,38 dal quale risulta che il Consiglio generale, detto anche « Consilium terrae et communis Pontremuli », è costituito da due raggruppamenti di membri, rappresentanti rispettivamente il borgo e la campagna, ossia da un « consilium burgi » e da un « consilium villarum»:39 ci pare opportuno, però, avvertire che tale specificazione è meramente indicativa, ossia che non coinvolge ancora la necessità che essi possano anche considerarsi entità autonome permanenti od organismi deliberanti a sé stanti.
L’elezione o rinnovazione dei consiglieri avviene periodicamente: essa, secondo gli statuti della comunità pontremolese, viene fatta annualmente, anche se poi, in realtà avviene diversamente. Infatti, dopo la prima nomina che troviamo documentata (quella del 1495), la prima rinnovazione che rinveniamo è quella del 1501;40 la successiva, invece, è del 1504.41 Ora, pur accettando il principio dell’annualità della durata in carica dei membri del Consiglio, si deve intendere che essi possano venire riconfermati, in mancanza di una specifica diversa decisione, anche per gli anni successivi. Il periodo dell’anno dedicato a tali rinnovazioni è probabilmente, come avviene per le magistrature in genere,42 il mese di dicembre e, se si vuole una indicazione più circostanziata, il periodo natalizio.
L’esercizio, invece, di altre attività in seno a comitati, commissioni eccetera, anche se all’inizio meramente saltuario, e l’assolvimento di vari specifici incarichi sono ampiamente riportati dagli storici e desumibili dalle fonti documentarie esistenti. E così, tanto per citare almeno alcune di tali attività, si ricordano come:
— nel 1500, dietro mandato del Consiglio generale, viene affidato l’incarico di rappresentare gli abitanti delle ville di Cravio e Serravalle,43 appartenenti alla giurisdizione di Pontremoli, danneggiati dagli uomini di Filattiera, al commissario di Pontremoli, il quale, con l’assistenza dei dottori Angelo Uggeri e Francesco Camisani e di due rurali, deve recarsi a Filattiera al fine di « abboccarsi col commissario di Fivizzano per comporre le parti e riceverne le dovute soddisfazioni »44;
– nel 1503, dietro ordine del governatore di Parma e successiva disposizione del Consiglio generale, viene nominato un comitato composto di quattro cittadini e quattro rurali, « con ampia facoltà di provvedere tutto il bisognevole » per il previsto passaggio nel territorio pontremolese dell’esercito francese.45
– nel 1520 viene prestato il giuramento di fedeltà al « regio senatore e speciale delegato », dottor Giacomo Minuccio, dapprima da « tutti i capi di casa della terra » di Pontremoli e, qualche giorno dopo, dai rurali;46
– nel febbraio del 1526 vengono nominati, dapprima, un comitato composto da due cittadini e due rurali, con l’incarico di provvedere, « secondo l’ordine del governatore di Milano », all’accampamento in alcune ville pontremolesi e a ogni altra occorrenza necessaria ad alcune compagnie di cavalieri guidate dal capitano napoletano Ferrante Vitelli – facenti parte di un più numeroso contingente militare comandato dal colonnello spagnolo Aldano, acquartierato negli stati dei marchesi di Lunigiana -, nel loro viaggio di trasferimento verso la Lombardia; e, subito dopo, lo stesso comitato viene integrato da altri quattro membri, di cui « due pontremolesi e due rurali », in seguito alla comunicazione pervenuta che altre compagnie di fanti al comando di Antonio Malatia, « capitano di giustizia de’ soldati del predetto Aldano », avrebbero dovuto essere alloggiate in Pontremoli;47
– e nel marzo successivo una seconda commissione, formata da « sei pontremolesi e quattro rurali », cui viene « data ampia autorità di giudicare e tassare le spese e danni fatti per cagione de’ detti soldati, tanto in Pontremoli, che nella di lui giurisdizione ».48
Dalla mera partecipazione alle attività e riunioni assembleari, si passa poi, da parte dei rurali, all’esercizio di effettivi poteri in seno alle stesse e alla tutela di propri interessi o funzioni autonome mediante particolari magistrature.
L’esemplificazione più evidente di tale più intensa partecipazione, la riscontriamo negli eventi che contrassegnano tutto l’arco dell’anno 1526: anno che, caratterizzato dal continuo passaggio, durante la « guerra fra cesarei e francesi », attraverso la Lunigiana di truppe imperiali e dalla necessità per Pontremoli, in quanto facente parte della più ampia circoscrizione territo riale del governatorato milanese – a sua volta una delle componenti più intimamente connessa con l’Impero -, di dover provvedere in tutto o in parte al loro alloggiamento e vettovaglia mento, non può non arrecare gravi disagi e ristrettezze alla popolazione.
Se l’unità di comportamento dell’intera cittadinanza trova la forza coesiva, anche se a stento ottenuta,49 nell’intento comune di limitare al minimo il danno, continuamente provocato dalla necessità incombente di collaborare all’efficienza dei servizi logistici predisposti per l’esercito, alle già provate finanze locali, esplode in senso negativo, allorché si tratta di ripartire tali spese tra i vari gruppi sociali o fazioni.
Il 15 aprile del 1526, infatti, i rurali, invitati nella sessione straordinaria del Consiglio generale, rifiutano di parteciparvi e, congregatisi unilateralmente in assemblea « nel piano di Verdena, vicino alla casa dei Corvi, tentano di fare consiglio contro i pontremolesi ».50 Quest’ultimi, provocando contro gli abitanti delle ville un gruppo di giovani, cercano di impedirne la riunione. Ma essi e i loro sostenitori, irritati per tale comportamento, reagiscono con estrema violenza, giungendo persino a uccidere due pontremolesi e a ferirne molti altri. Conclusasi così, in modo cruento, l’assemblea dei rurali, viene « sciolto parimenti il Consiglio di Pontremoli e s’incomincia fra una parte e l’altra a contrastare ed a venire alle mani ».51
I tentativi effettuati dal commissario pontremolese, Pietro Siciliano, e le raccomandazioni fatte dallo stesso governatore, Fabrizio Maramaldo, nonché l’opera di pacificazione svolta da varie personalità locali, restano infruttuosi e i tumulti riprendono con immutata violenza, assumendo talora una piega alta mente drammatica. Solo il 17 maggio successivo, su intervento di Antonio Bertolazio da Reggio, nuovo commissario del governatore, cessano i tumulti e i rurali si decidono ad addivenire a una transazione delle loro pretese e a far la pace con i cittadini.
L’atto compromissorio, stabilito da una giuria di arbitri, viene dopo qualche giorno, ossia il 21 successivo, « dallo istesso Consiglio, con unanime consenso, ratificato ed approvato ».52
È la prima concessione – anche se con modesti risultati -, che riescono a strappare ai Pontremolesi; ma altre ne seguiranno più sostanziose e sostanziali.
L’altro mezzo per salvaguardare i loro interessi – di natura, com’è facile arguire, quasi sempre patrimoniali o finanziari e perciò più avvertiti dal mondo contadino – è quello della partecipazione al potere pubblico e al controllo dei mezzi di finanziamento e della spesa pubblica in genere o più precisamente di quella parte delle uscite, cui anch’essi sono chiamati a contribuire. Non si tratta, come negli eventi e nelle circostanze ricordate prima, di una partecipazione occasionale, ma di un effettivo e permanente esercizio di pubbliche funzioni.
Con quella progressione cui si faceva più avanti cenno, i rurali cercano, mediante proprie magistrature, di far sentire il loro peso, dapprima nell’ambito della spesa pubblica, dove è più aspro l’attrito tra le due fazioni in lizza, per poi passare ad altre rivendicazioni.
Verso il primo decennio del sec. XVI troviamo già delineata la figura del « ragionatore rurale » — anche se non è dato con figurarlo coll’esistenza di un ufficio, com’esso andrebbe inteso, operante in modo permanente e nella pienezza delle proprie attribuzioni -, se si tiene presente che, sulla scorta di quanto si rileva da una delibera del Consiglio generale del 3 giugno 1519, una delle tre chiavi di una cassa, fatta costruire in quell’anno e collocata nell’archivio comunale per la custodia del carteggio archivistico, deve essere « consegnata a uno dei Ragionatori rurali e precisamente al più vicino a Pontremoli”53.
La nomina di tali funzionari e successivamente, quando con l’attribuzione di più funzioni si avrà la costituzione di un vero e proprio ufficio, del complesso dei ragionatori costituenti il relativo istituto avviene — com’è da ritenere — da parte dell’intero Consiglio generale e non solo da quella parte del Consiglio rappresentante il contado: solo dal sec. XVII in poi diventa compito peculiare del costituendo Consiglio dei rurali e riservato a esso.54
6) L’accenno dianzi fatto al Consiglio dei rurali ci porta necessariamente ad accennare a tale collegio. La sua esistenza, sulla scorta di quanto si rileva dal registro delle delibere del l’ente del 1622, ossia del registro n. 2 della serie Consilia ruralium,55 è già accertata in quell’anno. La sua creazione, invece, sulla considerazione che i registri in genere sono annuali – il registro n. 2 abbraccia, infatti, solo l’attività del consiglio del 1622 (gennaio-dicembre) — o che forse eccezionalmente il precedente, che secondo l’indicazione archivistica pervenutaci dovrebbe essere il primo,56 possa aver compreso più annate, deve farsi risalire a qualche anno più addietro o al massimo, qualora altri « iuxta solitum extracta – come si rileva dal frontespizio del registro del 1622 57 – ex bastardello meo [ ossia Ludovici Trincadini Pontremulensis cancellarii] omnia Consilia », relativi alle annate precedenti, siano andati dispersi, al secondo decennio del sec. XVII.
Il Consiglio dei rurali si costituisce sul modello del Consiglio minore: organo quest’ultimo che aveva iniziato a operare un secolo prima e che doveva essere senz’altro formato, in modo esclusivo, da elementi cittadini, con competenza su materie specifiche a esso delegate dal Consiglio generale – e quindi ridotta e limitata rispetto a quest’ultimo – e su questioni richiedenti, per la loro soluzione, una procedura d’urgenza. 58
La costituzione dell’organismo autonomo, costituito dal « Consilium ruralium », risponde a due motivi fondamentali logico-pratici: primo, quello di essere chiamato a rappresentare, nell’esercizio delle sue prerogative e azioni, gli interessi di tutti gli abitanti delle ville e ad agire per essi; e secondo, essendo gli interessi passibili di protezione per lo più diversi da quelli dei rappresentanti del borgo e dei loro rappresentati — anche se non sempre e necessariamente contrastanti con essi – quello di costituire l’organo statutariamente incaricato della loro protezione e tutela.
7) Il primo accordo tra cittadini e rurali, come accennato prima, fu il compromesso del 21 maggio 1526, nel cui testo viene inclusa la clausola, per i rurali, « di non mai sollevarsi né contro Pontremoli, né contro i Pontremolesi, ma obbedire in tutto ciò che da questi sarà determinato”.59
Questo patto, però, non si può considerare un vero e proprio trattato o meglio, se esso può avere tale riconoscimento, ha una validità effimera e una duratura brevissima. Il motivo è dovuto, senza dubbio, dal fatto di costituire esso stesso quasi un’imposizione derivante non tanto da parte dei cittadini pontremolesi ma da quel complesso di circostanze che caratterizzarono quel l’anno. Infatti, non appena tali premesse vengono meno o si attenuano, ecco risorgere in pieno lo spirito autonomo di tale partito.
L’occasione si presenta quasi subito, per la necessità sorta nella giurisdizione di Pontremoli di dover sostenere rilevanti sforzi economici per contenere gli effetti disastrosi che sia il morbo scoppiato, in quell’estate, in quasi tutta la penisola, sia le nuove esigenze politico-militari da parte dell’Impero arrecano alle già dissestate e dissanguate finanze della città pontremolese.
Nell’agosto di quell’anno, « per le discordie de’ rurali co’ pontremolesi, le quali ora più che mai sembrano incominciare a risorgere …, [i primi non] vogliono in alcun modo acconsentire a spese né ordinarie, né straordinarie e, quel che è peggio, il contagio che s’è di già inoltrato di molto nella giurisdizione, per cui si penuria di ogni cosa ».60 Né qui ci sembra opportuno dilungarci sugli altri avvenimenti di contrasto che sorgono e sorgeranno tra le due fazioni pontremolesi, sempre in materia economico-finanziaria: essi, infatti, hanno tutti, quale fonda mento comune, il costante rifiuto, da parte dei rurali, di accollarsi il relativo onere loro spettante o il tentativo di inficiare il metodo di ripartizione delle spese pubbliche.
8) Meritano di essere ricordate, trascurando altri eventuali accordi o convenzioni che si stabiliranno in seguito – dalla efficacia, per altro, incerta e limitata alla circostanza contingente – sia la posizione di autonomia, che i rurali riescono a raggiungere alla fine del primo decennio del sec. XVI, sia l’attribuzione dei poteri di controllo, fatta a essi in maniera definitiva e permanente. Tale riconoscimento viene effettuato e sancito con le disposizioni statutarie del 1560, di cui si fa riferimento nel cap. II degli statuti del 1579, riportati in appendice61 e la cui efficacia viene riconfermata nel predetto capitolo e nei successivi.
Anche se non si conosce il testo di questo primo complesso legislativo, tuttavia, in base ai vari riferimenti che lo concernono, ci è facile supporre come il potere di controllo attribuito ai rurali e ai loro « rationatores » sia essenzialmente rivolto a limitare e a contenere, in genere, la materia della spesa pubblica e che in particolare, nei settori dell’edilizia cittadina, delle fortificazioni od opere militari e dei lavori pubblici, investa la possibilità di un loro intervento, diretto o indiretto – ossia con propri organi o con quegli altri, in cui vi sia anche la loro rappresentanza -, nella decisione del relativo impegno di spesa e nel successivo onere.
Gli statuti del 1579, di cui quelli del 1560 costituiscono la premessa principale, ne sono, a loro volta e contemporaneamente, anche la necessaria e conseguenziale integrazione, non solo col venire a perfezionare l’esercizio del preesistente sistema di controllo finanziario, ma anche col ribadire il principio, entrato ormai nella prassi amministrativa, di regolamentare comunque lo scottante problema di tale controllo.
Questo complesso statutario è formato da 11 capitoli, di cui i primi due rivestono una importanza fondamentale. Nel cap. primo, infatti, viene stabilito che i « rationatores oppidani » non possono autorizzare spese, col pubblico danaro, oltre la somma di 2 scudi, « tam in castellis, praetorio, pontibus et moeniis Pontremuli, quam in aliis rebus », senza il consenso de Dieci e dei « rationatores rurales ». La competenza di quest’ultimi, poi, che va normalmente fino alla somma di 25 scudi, è soggetta a preventiva conferma da parte del Consiglio generale qualora superi quest’ultimo importo.62
Nel secondo, viene disposto tassativamente che, ogni volta che si debba provvedere alla spesa pubblica o che si approvino bilanci preventivi, ossia « quando fiunt bulletae seu rationes Communis », tutti i membri dell’ufficio dei signori Dieci e cia scun ragionatore sono tenuti a giurare, dietro pena altrimenti della perdita della carica e delle retribuzioni relative, l’osservanza « ad unguem » delle disposizioni statutarie del 1560.
Gli altri capitoli – il terzo, in sede di approvazione, non viene confermato, mentre l’ultimo concerne sia l’impegno delle parti all’osservanza dello statuto, sia la loro accettazione di tutt le norme ivi contenute – riguardano le sanzioni penali da comminare in caso di inosservanza, in genere, delle disposizioni con tenute in tale statuto e la necessità di rapportare (cap. VII) il valore delle altre monete « secundum monetam et cursum Pontremuli », nonché (capp. IX-X) alcune indicazioni procedurali, in materia di danno dato, circa la determinazione di esso.
9) Il testimone in questione, un originale in pergamena del 1581, è formato da cc. 8 non numerate, di cui bianche le cc. 7v e 8. Esso contiene, dopo le formule diplomaticamente tipiche del protocollo iniziale, sia una circostanziata esposizione delle circostanze che hanno dato luogo al documento, cioè la petizione o supplica degli interessati, gli antefatti, eccetera, sia la pietà dichiarazione della volontà degli autori – parte dispositiva -, articolata in 11 capitoli di cui si compone lo statuto, nonché la conferma da parte di Filippo II, re di Spagna e delle due Sicilie e duca di Milano, e l’annunzio dei mezzi di prova: proviene dalla cancelleria dello Stato milanese e la firma autografa del funzionario di cancelleria, « Ioannes Maria Cataneus », è corroborata con sigillo di cera aderente.
Segue l’annotazione (c. 7) riguardante la pubblicazione dello statuto, avvenuta il 5 maggio dell’anno successivo, da parte del banditore comunale, con l’assistenza del cancelliere alle Riformagioni della comunità di Pontremoli, Giovanni Antonio Costa, che sottoscrive tale attestazione.
A parte l’intestazione (il solo nome, però), che è a caratteri capitali, la scrittura è quella tipica cancelleresca dell’epoca.
L’emanazione di tale statuto ha origine dal contrasto sorto tra gli oppidani e i rurali « circa divisionem extimi fiendam » e « in expendendo de aere Communis », e prende l’avvio dal l’occasionale inoltro di due distinte petizioni rivolte, da parte delle due fazioni pontremolesi, alla suprema autorità dello Stato milanese, il cui rappresentante, impersonato dal governatore generale, nomina un delegato allo scopo di conciliare le parti in causa e di addivenire a un accordo tra esse.
Tale delegato, dopo l’effettuazione di vari sondaggi e dopo aver tenuto diverse udienze, nelle quali vengono interpellati, oltre ovviamente alle due fazioni in lite, i membri del Consiglio generale, i sindaci e i signori Dieci di Pontremoli, procede, unitamente ai rappresentanti dei due partiti, alla stesura di una relazione contenente anche i capitoli (primo-undecimo) dello statuto in questione, il cui testo, salvo ratifica e approvazione da parte del principe o, su delega di quest’ultimo, da parte del Senato milanese, viene fissato, siccome si può rilevare dalla trascrizione integrale riportata in appendice, nella forma e nel contenuto ivi descritti. Questa relazione viene redatta, in data 14 giugno 1579, a Pontremoli e sottoscritta dal notaio collegiate, nonché cancelliere alle Riformagioni della comunità pontremolese, Antonio Giovanni Costa.
L’approvazione o conferma dello Statuto, ad eccezione del capitolo terzo, viene effettuata dal senato di Milano, in data 11 settembre 1581, ossia quasi a distanza di un biennio, mentre la pubblicazione, eseguita per mezzo del pubblico banditore pontremolese, Giovanni Antonio del fu Marco Bedodi, e sottoscritta dal predetto cancelliere alle Riformagioni, è del 5 maggio 1582.
Si tratta di un complesso legislativo molto significativo e di estrema importanza per i rurali. In particolare, qui si sottolinea la rilevanza dei capp. primo e secondo, riguardanti rispettivamente il diritto di esercitare dei controlli nella decisione delle spese deliberate da parte dei ragionatori oppidani e in materia di bilanci comunali o, più precisamente, nell’applicazione delle tasse e nell’emissione dei ruoli d’imposta, ossia « quando fiunt
bullettae seu rationes Communis », anche se – come risulta dal l’annotazione riguardante la fase della pubblicazione – si ha da parte del Consiglio generale, senz’altro nel periodo che va dal 2 marzo 1582 alla predetta data di pubblicazione, un ripensamento, nel senso che l’ampia portata del cap. primo venga poi ridimensionata.63
Angelo Aromando, Il Trattato tra i cittadini e i rurali di Pontremoli del 1579, in Archivio Storico Italiano, 1981, Vol. 139 n. 1, pp. 65-96, Casa Editrice Leo Olschki srl
con la collaborazione di Sabrina Fantoni, Università di Bologna
1 Cfr. Statuta Pontremuli ( il titolo, dato che manca il frontespizio, è stato aggiunto a penna in testa alla prima carta, in fase di rilegatura del volume), Parmae MDLXXII, cc. 50v-51: edizione a stampa dei Viotti di Parma, che si conserva nell’Archivio di Stato di Massa Carrara, fondo Archivio Ducale. Statuti della Lunigiana, n. 36. Altro esemplare (dal titolo, lievemente difforme, Statuto delle Comunità di Pontremoli, anch’esso aggiunto a penna) di tale edizione, anche se lacunoso in quanto che mancante dei primi due fascicoli (fascc. + e A), ossia cc. 8 di tutta la prima cartolazione non numerata, si conserva nella sezione di Archivio di Stato di Pontremoli, fondo Anrico comune, serie Statuti: al testimone pontremolese segue, a differenza di quello massese, unito in uno stesso volume fattizio, un codice miscellaneo, sempre a stampa, dal titolo Miscellanea quorundam capitolorum, reformationum, principum responsorum, privilegiorum, statutorum et ordinum, riguardante la comunità di Pontremoli e transunti fedelmente , “ex archivio publico Pontremulensi et aliunde”, dal cancelliere alle Riformagioni di detta città Giovanni Antonio Costa, Parmae MDLXXVIII, typis Seth Viotti, cc. 4 n.n. +36.
2 Statuta….cit., c.128 (cap. X, Liber quintus)
3 Ibid., cc. 125v-126 (cap. V Liber Quinus).
4) Ibid, cc. 119-126 (capp. I-III. Liber quintus
5 Sarebbe stato interessante indicare, sulla scorta della documentazione che la Sezione di Archivio di Stato di Pontremoli ha già acquisito e che acquisirà quanto prima, quali e quante fonti risultino tuttora esistenti, anche se purtroppo, come bisogna osservare, una ricerca in tal senso si presenta, allo stato attuale delle cose, inattuabile in considerazione al fatto che i fondi archivistici sono quasi del tutto privi di mezzi di corredo e che le fasi di riordinamento – solo quella relativa alla schedatura è stata possibile iniziare alla fine del 1979 – risulteranno lunghe, tenuto conto sia della mole del carteggio e dei fondi da inventariare, sia della numericamente scarsa disponibilità, nel predetto istituto, di funzionari destinati a tale operazioni.
6) Questi provve4dimenti sono tutti contenuti nel libro sesto degli statuti a stampa del 1572: Statuta….cit., cc. 139v-168. Altre due disposizioni invece, emanate da Filippo II nel 1561-62, dal titolo “Accusati de prima blasphema, etiam atroci fidejussoribu sunt relaxandi” e ” Capitula circa ea quae sint obserevanda in accusi fiendis et damnis datis”, sono riportate nel libro settimo: ibid., cc. 169v-172v (capp. I-II).
7) Ibid., cc. 130v-134 (capp. I-XXV. Liber sextus)
8) Ibid., cc. 134-139v (capp. I-XXXV. Liber sextus).
9) Ibid., cc. 175v-184v
10) Questi decreti riguardano rispettivamente: il cap. X. “Quod monetae expendantur more Parmensium; il cap. XI. “Decretum super consilio sapientis petito”; e il cap.XII”De poena capientis seu interficientis colombos a columbaria”: ibid., cc. 184v-185v
11) Ibid., c. 186 (cap. XIII)
12) Ibid., cc. 172v-173v (cap. III. Liber septimus)
13) Tali disposizioni riguardano rispettivamente: il cap. IV. “Quod fiat collegium et matricula notariorun Pontremulensium et eius districtus….et de potestate data dicto collegio”; il cap. V. “quod quolibet anno mutetur consilium et quid circa illud sit observandum a commissario”; e il cap. VI. “Domini Decem non possint expendere, nisi prout eis per statuta est permissum, et de potestate data sindicis”: ibid., cc. 174-175.
14) Queste disposizioni riguardano rispettivamente: il cap. VII. “De distribuendis condemnationibus tam factis, quam fiendis per commissarium…., ordo servandus”; e il cap. VIII. “De poena exportantium armatorias, castaneas, vites, olivas incidentium et alia damna inferentium in pratis, terris existentibus tam in donicatis, quam extra, burgentium Pontremuli”: ibid. cc. 175-175v.
15) “Miscelanea quorundam capitulorum…” cit., cc. 1-36.
16) Ibid., 1-9v (cap. I)
17) Ibid. , cc. 15-16 (capp. I-III).
18) Ibid., rispettivamente cc. 19-24v e 25-30 (rispettivamente cap.I e cap. II)
19) Ibid., cc. 34-35 (capp. Primo-Decimoquinto)
20) Cfr. per la cronaca di quegli avvenimenti, altre agli “Annales antiquissimi Pontremuli” (opera ms.) di ser Giovanni Maria Ferrari, detto “ser Marione”, e di Giovanni Rolando Villani, il manoscritto del Campi, dal titolo “Memorie historiche, ad annum”, oppure la seguente edizione a stampa di tale manoscritto, da alcuni anni pubblicato a cura di vari studiosi di Pontremoli e col contributo finanziario della locale amministrazione comunale: B. Campi, “Memorie Storiche della città di Pontremoli”, Pontremoli, 1975, pp. 123-128
21) Ecco quanto testualmente si legge, con indicazione archivistica di mano posteriore, sul foglio di guardia di tale registro: “Primus consiliorum liber post incendium”.
22) Da qui in avanti l’istituto viene indicato con la sigla SASP.
23) Contemporaneamente alla prima fase di versamento, si è dato inizio, con limitazione ovviamente alla sola schedatura, alla complessa operazione di riordinamento dell’intero carteggio finora versato.
24) Cfr. P. Ferrari, “La chiesa e il convento di S. Francesco di Pontremoli,” Mulazzo, 1974. ” Il titolo – come avverte il promotore della ristampa dell’opera uscita per la prima volta a puntate sul Corriere Apuano, negli anni 1925-1926, e subito dopo raccolta in volume dalla tipografia Rossetti di Giuseppe Bertocchi -, apparentemente modesto e limitato, non deve trarre in inganno. In realtà, pur attraverso l’angolo visuale delle vicende di una chiesa e di un convento, l’autore rievoca tutta la storia di Pontremoli”.
25) Nell’identificazione dell’elemento formativo od origini del comune con l’evento della costituzione di un consorzio di fatto tra i signori o nobili del luogo, “consorzio che era già in pieno sviluppo nella seconda metà del secolo XI”, e nella definizione di tali origini come “signorili”, vi è la ripresa della vecchia teoria del Gabotto (F. Gabotto, Le origini signorili del comune, Torino, 1903), che il Ferrari applica anche a Pontremoli: v. Ferrari, op. cit., p. 47. Per ulteriori e più ampie notizie si rinvia al contenuto dei capp. V e VI sempre del dianzi citato studio del Ferrari, che è il compendio di quanto, in precedenza, era stato scritto, da vari autori, su tale argomento: ibid. pp. 47-92.
26) Pur tenuto conto dei limiti derivanti da considerazioni di carattere generale, quali ad esempio l’uso diu8n metodo storico ricalcante da presso le strutture dei metodi di indagine che, perché propri dell’epoca non soddisfano del tutto le attese conoscitive dello studioso contemporaneo, e l’affiorante enfasi che riguarda, in modo particolare, il periodo storico più arcaico, le antiche memorie del Campi costituiscono, pur sempre, la componente più ampia e profonda delle fonti librarie esistenti.
27) Anche se non meglio specificato, si tratta evidentemente del seguente saggio di tale scrittore: M. Giuliani, Vita pontremolese del Cinquecento, V, 1914
28) Oltre al riferimento “ad annum” nel citato codice, tale lodo è stato integralmente trascritto dallo Sforza: cfr. G. Sforza, Memorie e documenti per servire alla storia di Pontremoli”, Lucca 1884-1887, parte II (documenti), pp. 276-282
29) Ferrari, op. cit., p. 49
30 Ibid., pag. 57
31) Ecco come il Campi (Memorie….cit., ad annum) nel riferire gli eventi del 1239 – anno in cui Federico II, nel suo trasferimento da Cremona a Pisa, faceva per la terza volta tappa a Pontremoli -, descrive testualmente la situazione italiana e pontremolese: “nel qual tempo ..si rinnovarono le perniciose fazioni de’ Guelfi e Ghibellini, dalla quale peste ne restarono infette tutte le città, terre e castella d’Italia. I pontremolesi, ancora a proprie spese, provarono quali fossero i frutti delle discordie, imperocché, seguendo la parte superiore di Pontremoli la fazione de’ Guelfi e l’inferiore dei Ghibellini….con loro gran danno vennero alle armi”.
32) L’esistenza a Pontremoli, come risulta da alcuni documenti superstiti relativi al biennio 1284-1285, di talune magistrature, quali ad esempio i “consulens mercadantie et populi” e i ” consulens mercatorum et artium”, che difendevano gli interessi dei mercanti e degli artigiani o del popolo in genere (cfr.Ferrari, op. cit., p. 57), dovrebbe maggiormente avvalorare tale tesi. Circa il riferimento della data di tali documenti al biennio 1284-1285, anziché al 1385, siccome riportato nella “scorrettissima edizione” degli “Statuta Pontremuli” del 1572 e riprodotto poi anche da qualche altro scrittore (vedi, ad esempio, G. Sforza, Memorie e documenti per servire alla storia di Pontremoli, 1904), ciò si sarebbe verificato per un “evidente errore di stampa”: cfr. Ferrari, op. cit., p. 58, nota 72.
33) Per quanto si dirà qui appresso e nella successiva proposizione, vedi “Memorie……” cit. del Campi, ad annum.
34) Detti anche nobili, sia per la prevalenza, tra essi, dell’originario carattere aristocratico, sia per l’atteggiamento di acquiescenza da parte dei nuovi arrivati, principalmente commercianti e artigiani, nonché degli abitanti in genere del borgo, i quali ultimi, avendo così raggiunto la parificazione col ceto nobiliare, ne avevano conseguito e ne godevano anche le prerogative.
35) Nel 1352, Pontremoli passa per la prima volta, pur continuando a godere di particolari autonomie, ossia di “franchigie e privilegi”, sotto il dominio di Milano: l’arcivescovo Giovanni Visconti, il primo signore di tale dominazione e in seguito (1354) i suoi successori, appartenenti alla medesima famiglia, vi esercitano il governo a mezzo di ridottissimo numero di ufficiali, quali un podestà, un vicario e un cancelliere (cfr. Ferrari, op.cit., p. 74).
36) Per quanto riguarda i rapporti tra cittadini e rurali, ecco quanto riferisce il Campi nelle “Memorie” citate “ad annum”, dopo un breve cenno alla situazione politica: ” nel resto, i nobili – o, meglio, i cittadini o “burgenses” – avevano potestà sopra i villani”.
37) Per avere un’idea della complessità della circoscrizione dei rurali a Pontremoli, ecco, qui di seguito riportata l’enumerazioni delle ville, distinte in quadruplice elenco, siccome specificato nel cap. II, dal titolo “Quanto possino pigliare li esecutori del sig. podestà di Pontremoli, così in civile, come in criminale del 1570” (cfr. “Miscellanea quorundam capitolorum…”, cit. p. 35, di cui alla SASP, Antico comune, serie Statuti, n. 3/b:
- prime ville che comprendono: Mignegno, Traverde, Sommo Verdeno, Scorano, Dozano, Pallu, Carossa, Orzale, Invico, Campulo, Pieve di Saliceto, Novelleto, Costa, Rottigliana, Arzengio, Scorcetulo, Montelusso, San Christoforo, Cavezana, Navelonga, Calizana e Vaii;
- seconde ville che comprendono: Opilo, Tellia, Sirollo, Caregiola, Torano, Codulo, Vignola, Morana, Belvedere, Sernaga, Bassone, Grondula, Succisia, Cargalla, Molinello, Topelleca, Dobiana, Serravalle, Cravio, Canale e Ponticello;
- Terze ville che comprendono: Arzelato, Guinadi, Baselica, Braia, Monte Longo, Groppo Talosio, Versola Casalina, Privide, Cavezana e gropulo;
- Quarte ville che comprendono: Bratto, Monti, Navola, San Lorenzo, Cervara, Prachiola, Gravagna, Rossano e Zeri.
38) Vedi nota 21.
39) Cfr. SASP, Antico comune, serie Consiliorum, n. 1, dove a c. 2v sono riportati, distintamente i nominativi dei rappresentanti del “consilium burgi” e del “consilium villarum”.
40) ibid., c. 3v
41) Ibid. n. 2, dove a c. 2v sono riportati i nominativi dei rappresentanti del “Consilium terrae et communis Pontremuli”, distinti nei due partiti degli oppidani e dei rurali.
42) Tale determinazione temporale – come si è avuto modo di rilevare da alcune norme innovative sul danno dato del 1593 – era entrata nella prassi amministrativa pontremolese, già da tempo inveterato. Al cap. I, infatti, degli “Ordines novissimi super damnis datis”, contenuti nel volume fattizio intitolato “Raccolta di nuovi statuti”, t. II, si riporta testualmente: “prima di ogni anno nelle feste di Natale o per tutto il mese di dicembre, nel tempo che si eleggono gli altri officiali de3lla comunità……, si elegga per il Consilio generale della terra e del contado di Pontremoli uno dei notari del collegio d’esso luogho per notaro dell’accuse”: SASP, serie Statuti, n. 4/a (6).
43) Vedi nota 37, contenente l’enumerazione delle ville o, più precisamente, delle “seconde ville” del 1570
44) Cfr. “Memorie storiche” del Campi, ad annum
45) Ibid., ad annum
46) Ibid, ad annum
47) Ibid. ad annum o cfr. con riferimento più preciso, Campi, op. cit., pp. 168 e 170
48) Cfr. Campi, op. cit. p. 173
49) “A tante angustie e calamità, dalle quali era non poco scosso Pontremoli, si ravvidero alcuni funzionari; e per non aggiungere più travagli a travagli, nel pubblico Consiglio si riconciliarono tra loro le parti contrarie e fecero pace, promettendo ciascuno di non offendersi, né in comune, né in particolare, né nelle persone, né nella roba, né in qualunque altro modo”: ibid., pp. 170-171
50) Ibid., p. 173
51) Ibid.
52) Ibid., p. 179
53) Vedi Ferrari, op. cit., p. 33
54) Come si deduce dal verbale del Consiglio dei rurali, redatto, nella seduta tenutasi all’inizio del 1622, dal cancelliere pontremolese Ludovico Trincadini – l’ulteriore specificazione della data cronica, riferentesi al 1° gennaio, conferma la prassi, ricordata prima, della nomina delle varie magistrature pontremolesi nel periodo delle festività natalizie -, i rappresentanti del partito rurale procedono alla nomina sia dei loro membri in seno al Consiglio generale, sia – per la parte che qui ci riguarda – dei “Rationatores rurali”: cfr. SASP, “Antico comune2, serie “Consilia ruralium”, n. 2, dove, a c. 1, si legge testualmente: ” Consiglium ruralium factum….pro creandis Rationatoribus ruralis et pro reintegratione Consigliariorum Pontremuli”.
55) Vedi nota precedente.
56) Si ritiene opportuno avvertire che l’indicazione numerica, qui riportata, si riferisce alla precedente indicazione archivistica: precisazione che si sottolinea allo scopo di evidenziare che essa è del tutto provvisoria, essendo il riordinamento del carteggio dell'”Antico comune”, allo stato attuale, tuttora in fase di attuazione.
57) Supposizione che riteniamo convalidata, oltre che dall’espressione del frontespizio, sopra ricordata, dall’altra successiva riportata, a c., “Consiglium ruralium factum iuxta solitum”: SASP, “Antico comune, Consilia ruralium,” n. 2.
58) Tanto per citare alcuni suoi interventi – i primi, com’è da precisare – se ne riportano, in ordine cronologico, due tra quelli ricordati dal Campi nelle sue “Memorie storiche”:
- nel 1508, avendo il Consiglio generale determinato “d’erigere un monastero di monache in Pontremoli”, viene nominato un comitato di persone per il compimento delle pratiche preliminari e per il conseguimento della relativa approvazione: quest’ultima “conseguita, insieme coi capitoli da osservarsi in tale erezione, dal Consiglio minore viene data facoltà a’ predetti eletti di provvedere di tutto il bisognevole per tale fondazione”, nonché di ottenerne la confermazione pontificia: cfr. Campi, op. cit., pp. 140-141;
- e nel marzo del 1526 il capitano Ferrante Vitelli, che si trova acquartierato con le sue compagnie in Pontremoli, fa la sua comparizione “nel minor Consiglio, esponendo alli dieci Presidenti il desiderio del marchese3 del Vasto, governatore di Milano, che quella comunità elegga per suo governatore, Fabrizio Maramaldo”: ibid.,pp. 170-171
59) Ibid., p. 179
60) Ibid., p. 181
61) Cfr. il cap. II dei “Capitula inter oppidanos Pontremulenses et rurales” del 1579
62) Come si rileva dall’annotazione concernente il momento della pubblicazione, nel maggio del 1582, degli statuti in questione, sembra che il cap. I, oltre ovviamente al terzo che era già stato respinto in fase d’approvazione, sia poi stato invalidato (successivamente) dal Consiglio generale di Pontremoli. Ecco, ad ogni modo, quanto si legge testualmente nella dianzi riferita attestazione: “publicus Pontremuli praeco retulit mihi, notario publico et cancelario Reformationum communitatis Pontremuli, se…..publicasse omnia et singula suprascripta capitula, exceptis primo et tertio capitulis, primo ad utroque generali Consilio et tertio a Mediolani Senatu, in eorum aprobatione reiectis”.
63) A nostro giudizio, si sarebbe verificato, in tal caso, l’uso dell’esercizio, da parte dello stesso Consiglio, della facoltà ad esso derivate, ai sensi del successivo cap. decimo dell statuto in questione.









La fotografia di introduzione all’articolo è tratta dalla pagina Facebook Visita la Lunigiana…..