UN ARCIPRETE CONTRO LA NOBILTA’ PONTREMOLESE

di Manfredo Giuliani

Con motu-proprio granducale del 1° agosto 1778, Pietro Leopoldo creava Pontremoli Città Nobile. “Riguardo noi, era detto nel motu-proprio, un oggetto interessante la pubblica economia che le famiglie non abbandonino loro domicilio originario e le loro possessioni per trasferirsi dove possino godere delle onorificenze alle quali per i loro pregi e sostanze siano già in stato di aspirare”, e tenuto conto che in Pontremoli il primo rango civico è riserbato per antica consuetudine alle sole famiglie più distinte, che molte di queste famiglie son già da lungo tempo ammesse al godimento della nobiltà toscana e nobilmente imparentate con famiglie toscane e forestiere, ecc. ecc., abbiamo dichiarato e dichiariamo Pontremoli città nobile ecc. ecc….. e come città sia richiamata a renderci omaggio nella mattina di S. Giovanni, dopo la città di Pescia “.

Parecchi anni dopo l’arciprete Carlo Bologna, avvocato e letterato pontremolese, esercitava il suo mordace ingegno contro questa nobiltà, più d’una volta bersaglio a ironiche frecciate. Lo scritto del B. è una allegazione del 22 luglio 1819. che egli ebbe occasione di scrivere per sostenere le ragioni di un D. Luigi Reisoli, al quale, perché non nobile, non si voleva concedere l’investitura di un canonicato, sotto il titolo di S. Vicino, nella cattedrale di Pontremoli, di patronato di Andrea Righini. L’allegazione porta anche la seconda firma del Dott. Cesare Donini, ma l’estensore è evidentemente il Bologna (1). Lo scritto, nervoso, erudito, mordace, rivela la ben nota causticità e dottrina del Bologna e mostra uno scrittore di valore (2). La necessità della sua tesi tendente a dimostrare che la bolla del 21 Gennaio 1721 con la quale Innocenzo XIII erigeva la insigne collegiata di S. Maria Assunta di Pontremoli, composta di una sola Dignità sotto la denominazione di proposto e di sette prebende canonicali “pro aliis septem presbiteris seu clericis nobilibus ex primo dicto oppido oriundis”, non poteva alludere a nobili, nel significato di nobiltà di stirpe, lo porta naturalmente a una spiritosa critica di tali pretese e di tali infatuazioni nobiliari. Salteremo quello che dice molto argutamente e dottamente contro la non ammissibilità canonica di una tale pretesa anticristiana, sostenendo che il nobiles va inteso in senso generico, e ci limiteremo a spigolare dalla parte che il B rivolgeva contro la nobiltà, secondo lui, non esistente a Pontremoli prima del motu-proprio del ’78. Che la bolla creando i canonicatı intendesse doverne essere eletti titolari solamente clerici nobiles, nel senso di nobiltà di stirpe, crede potersi dimostrare impossibile per il numero strettissimo delle famiglie veramente nobili che all’ epoca del 1721 si trovavano in Pontremoli, delle quali sembra evidente che non facessero parte, nè quella di Monsignor Reghini, nè le altre di Francesco Maria Villani, Alessandro e Angiolo Maraffi, Cosimo Maracchi e Angiolo Neri: unici soggetti che nella Bolla Innocenziana compariscono in qualità di futuri Patroni. Nobili erano indubitatamente in quel tempo le famiglie Trinchedini, Nocetti e Reghini Teodoro e forse anche le famiglie Dosi e Pavesi ma niente più (3).

Una tale affermazione, contro la quale il B. invita gli avversarii a portare prova di fatto e non di parole, venendo a una vera e propria decimazione della nobiltà apuana, rende agevole dedurre dalla somma ristrettezza delle famiglie nobili l’ estrema inverosimiglianza che fosse in favore della medesima riserbato in certo tal qual modo il gius patronato passivo ai canonicati della nuova Collegiata Cui bono mai, e Maraffi e Neri e Maracchi e gli altri tutti dovevano fondare e dotare dei Canonicati per casa Nocetti e casa Trinchedini?????

In sostanza il B. riprende una questione che fu, con passione e interesse, discussa, a lungo, in Pontremoli e troncata dal motu proprio granducale se cioè la consuetudine di riservare il primo rango civico a un gruppo di antiche e distinte famiglie, riconosciuta dalle varie dominazioni, se l’aver queste famiglie sempre ottenuto impieghi e onorificenze, ascrizioni a nobiltà di altri stati, contratte parentele cospicue, ecc. come se nobili fossero, se cioè questo complesso di fatti può dimostrare che tali famiglie siano state sempre riconosciute come nobili, anche senza uno speciale riconoscimento sovrano.

Questo gruppo di famiglie aveva sempre sostenuto che sì, mentre, per ragioni politiche, lo negava il governo toscano, dando luogo a un dibattito che meriterebbe il conto di essere illustrato.

II B., a dibattito finito, riprende la questione con il sorriso sarcastico e motteggiatore ove si sente lo spirito della rivoluzione francese, e di un prete tanto spregiudicato che poneva per epigrafe alla sua scrittura un motto di Voltaire.

“Ma qui – continua il B. prevedendo le risposte degli avversari – sentomi bruscamente intonare all’orecchio che anche precedentemente al Motu proprio Leopoldino del 1º Agosto 1778, esisteva in Pontremoli un Patrio ceto Nobile formato delle famiglie ascritte al Civico Consiglio Urbano dei Quaranta, al qual ordine di persone fu perció (secondo vien preteso ex adverso) riserbato esclusivamente l’ingresso nel capitolo della collegiata. Veggo in così dire sfoderarmi in faccia diplomi d’ Imperatori e di Sovrani, Libri di riformagioni, Rescritti di Pratica segreta etc.

“Bone Deus! Quale e quanta robbaccia!!!!

“Cominceremo dall’osservare che dalla residenza di qualche rara famiglia veramente nobile in un paese qualunque non ne discende in verun conto la conseguenza che siavi in paese un ordine di nobiltà……

“ Non havvi oltracció chi ignori che le serie degli Imperatori Tedeschi dei secoli di mezzo ci presenta una mandra di disperati che venivano a sfamarsi in Italia e, per toccare qualche scudo, vendevano a bizzeffe Titoli, Abbazie, Marchesati, Contee, Vescovati ed anche sommi Pontificati a chiunque era tanto gonzo da comprare da siffatti mercadanti quello che già possedeva o apparteneva ad altri.

“I tre primi allegati adunque nella scrittura del 25 maggio 1819 (Diplomi d’Imperatori diretti ad Alessandro Alfieri e Nicodemo Trincadıni, la prima rispettabilissima famiglia è estinta da un gran pezzo) sono una vera fatuità all’oggetto di cui si tratta, e niente porrebbero in essere sotto di verun riguardo se non fosse altronde noto che le famiglie Alfieri e Trincadini, a cui fa relazione anche l’allegato 4º, erano difatti nobilissime.

“Gli allegati 5º e 8º (Enonciative in testa dei Consigli Generali della Comune, opera di un cancelliere venale) sono tanto atti a formare una prova qualunque dell’esistenza di un ceto nobile in Pontremoli fino al secolo sestodecimo, quanto il titolo di egregio che i moderni diligentissimi archivisti di Pontremoli van prodigando ai notari della loro casta (ad esclusione di tutti gli altri) può nobilitare l’arte notarile di un Carlo C. e di un Lorenzo Canossa (due ignorantissimi notari del ceto de’ Nobili) ed impedire che Pietro Celestino Molossi sia il più abile notaro che abbia mai rogato in Pontremoli.

“Il Nobiles et prudentes viri, e l’egregii, et nobiles dilecti Domini nostri del Duca di Milano (di cui gli allegati 6º e 7º) sono precursori anzi progenitori del Padron lustrissimo e colendissimo, del Signore mio osservandissimo e simili altri gioielli con cui (al dir di uno scrittore gravissimo) la misera Italia e andata mitigando il dolore della perdita della vera potenza (4) Siccome però un padrone non è mai stato né celebre nè venerabile per ciò solo che era lustrissimo e colendissimo, nè verun Signore si trovò mai riverito perché era osservandissimo, cosi quelle espressioni di semplice civiltà non potevano mai attribuire a pontremolesi una vera propriamente detta nobiltà che non avevano (Se tali espressioni esistenti nella direzione della lettera del Duca di Milano alla Comune di Pontremoli si dovessero prendere – oh! sciocchezza –  in rigore di termine converrebbe dire che Lodovico il Moro fosse suddito dei Sindaci di Pontremoli.

“Che i più saggi fra i Pontremolesi non abbiano mai aderito alle vane chimere di poche teste riscaldate che pretendevano di essere nobili per ciò solo che erano membri del Consiglio Urbano dei Quaranta e che il Saggio Governo Toscano non abbia in verun tempo mai riconosciuto questa fantastica nobiltà, ne sono pieni tutti i libri e tutte le memorie. Noi per servire alla brevità trasceglieremo due soli fatti, tali perciò da non lasciare verun dubbio sull’ inappuntabile verità delle nostre asserzioni.

“L’Imperatore Francesco I Granduca di Toscana aveva, come ognun sa, coll’art. 6 dell’ Immortal Legge de 22 giugno 1747,ristretta ai soli Nobili la fazione attiva de’ Fidecommessi (5). I fratelli Antonio Bernardo Gio. Batta Damiani ambivano di fondare un fidecommesso. La loro famiglia cospicua per ampio corredo di ricchezze godeva da lunga pezza i primi onori della Patria (si è poi provato che Bernardo Damiani sedeva in Consiglio appunto nel 1750 anno in cui chiese la grazia). Credettero per questo i fratelli Damiani di essere senza più dalla legge abilitati alla tanto ambita disposizione fidecommissaria? Così avrebbe forse opinato nella sua saviezza il Revd.me Capitolo di Pontremoli. Quei buoni negozianti però la pensarono diversamente. Implorarono le opportune facoltà dell’ Augusto Legislatore il quale ne’ due Aprile 1750 rescrisse le loro preci in questa guisa  -ivi –  S. M. I. per grazia speciale derogando a quanto vien disposto nell’art. 6º della legge de’ Fidecommessi in data de 22 Giugno 1747, concede la facoltà ad Antonio e fratelli Damiani di Livorno di sottoporre a fidecommesso la metà dei loro beni ed effetti a forma della suddetta legge nonostante (6).

2 Anche più decisivo non per tanto e più calzante è l’altro più moderno fatto seguito al Sig. Giulio Uggeri meritissimo custode di quest’Archivio de’ Contratti.

“Venuto a morte il rispettabile di lui genitore nel Luglio 1778 e cosi pochi giorni avanti la creazione della nobiltà pontremolese, il Sig Giulio per impulso di pietà figliale gli fece nella settimana un solenne Uffizio nella Chiesa di S Giacomo d’ Alto Pascio con dodici lumi in mezzo alla Chiesa, sei all’altar maggiore e l’arme gentilizia appesa sopra la porta maggiore della Chiesa Egli assisté personalmente a detto Uffizio in abito nero di lana con le così dette plorose ed un lungo velo nero pendente dal cappello, nel qual abito lo stesso Sig. Giulio si fece vedere poi anche a girare per la città

“Il Pubblico Querelante credette doppiamente violata la legge del 10 Ottobre 1748 sui Bruni e funerali, e cimentò in conseguenza una processura criminale contro il più volte nominato Sig Giulio (7) Fu agitata la causa magnis animis. Il Sig. Uggeri vi portò tutta l’imperturbabilità ed ardente fortezza di petto di un uomo d’onore e di un giovane di alti sensi che si reputa ingiustamente attaccato e leso nel proprio decoro. Si tentò di strozzare l’affare per la via eco-nomica, ma l’auditore fiscale con sua magistrale del 4 agosto 1778 rimesse la causa al corso ordinario di Giustizia. Fu dunque spedita la speciale inquisizione per il capo della settima funeraria e per l’altro delle plorose. Il supremo tribunale di Giustizia con sua risoluzione 1779 circondò l’inquisizione per il Capo della settima funeraria opinando a ragione che un Uffizio fatto in una chiesa diversa dalla Parrocchiale e dalla mortuaria e vari giorni dopo la morte non cadesse sotto la censura della legge ott 1748. Per il caso però delle plorase permesse ai soli nobili dall’art. 13 di detta legge, l’inquisizione si sostenne e solamente i discreti Giudici credettero sufficientemente colla processura sofferta punito il Sig. Giulio di sì lieve fatto ed ordinarono non darglisi ulteriore molestia. (Egli è osservabile che tal sentenza fu posteriore di 10 mesi all’erezione di Pontremoli in città nobile) (8)

“Percorrendo gli atti di quella causa curiosissima si trova nuovamente confermata a più riprese ed a lettere cubitali la gran verità che abbiamo dietro i più avverati fondamenti storici superiormente avanzato, che i più saggi tra i pontremolesi (e di saviezza vi è a Dio mercè in questa nostra Patria sempre stata gran dovizia) non estesero mai le loro mire ambiziose fino al segno di riputarsi nobili indipendentemente da qualunque iscrizione a corpi nobili e per semplice immediato effetto del Patrio Consiglio Urbano.

“II Sig Uggeri in fatti, benché caldo sopra ogni credere del sacro fuoco della difesa del proprio onore, non osò neppure di articolare la nobiltà di sua famiglia benché ascritta all’antico Consiglio Urbano, ma con scrittura di produzione di Capitoli del 9 Settembre 1778 tentò solamente di porre in essere la prova:  I che la Famiglia Uggeri [ciocchè fu trovato esattamente conforme alla verità) era sempre stata, a memoria d’ uomini, considerata fra quelle del primo rango civico. II. che tutte quante le famiglie della sua classe, quantunque non ascritte alla nobiltà toscana avevano anche dopo la legge del 1745 continuato a fare i funerali e portare plorase ai paramani all’ uso (si badi bene) all’uso dei nobili.

“Il Sig. Giuseppe Maracchi poi Carlo Falaschi, Stefano Pizzatti e Conte Bartolomeo Bologna (tutti nomi di cara ed acerba ricordanza) avvegnaché ascritti anch’ essi al Consiglio Urbano ed indotti dal Sig. Uggeri in testimoni a propria difesa, si trovarono non per tanto concordi nel confessare che il più volte rammentato Consiglio non aveva mai avuto forza e facoltà di far nobile persona alcuna.

“ La patria nobiltà Apuana non ha dunque mai avuto ombra di esistenza che in pochi cervelli stravolti, e non si poté né si dovette per conseguenza nella bolla Innocenziana accordar prerogative a siffatto stranissimo ente, di ragione fratello carnale dell’ araba fenice”.

Tali gli argomenti del B. i quali appaiono alquanto speciosi, mentre l’ultimo episodio citato del processo Uggeri, dimostra come questa lunga lotta tra le aspirazioni della pretesa nobiltà pontremolese, che non era stata disturbata dalle altre dominazioni,  e il governo toscano, siano una lotta tra lo spirito di autonomia e la tradizione di indipendenza della comunità pontremolese e lo spirito accentratore e livellatore dello Stato Toscano. Lotta che meriterebbe di essere illustrata e lumeggiata nelle sue esigenze e nei suoi antagonismi indistruttibili (9).

Ma, per tornare allo scritto del Bologna, esso non mancò di destare molta indignazione tra i nobili, onde portato un reclamo innanzi la Deputazione Centrale sulla nobiltà e cittadinanza, questa dichiarò che sottoposta “la allegazione a scrupoloso esame non vi aveva trovato cosa meno che conveniente, o che potesse considerarsi sotto di verun rapporto difettosa quanto al rispetto dovuto al ceto della Nobiltà del paese il quale non poteva quindi avere ragionevole e fondato motivo di riguardarsi offeso da nessuna delle espressioni in essa allegazione contenute.”

Manfredo Giuliani, Un Arciprete contro la nobiltà pontremolese, in Giornale storico della Lunigiana / diretto da Achille Neri e Ubaldo Mazzini


(1) Allegazione per il Sig. D. Luigi Reisoli, 22 Luglio 1819. Fascicoletto manoscritto, infol. di carte 12. È diviso in 71 paragrafi. Porta in margine alla prima pagina questa nota: “S’implora il benigno compatimento del lettore su di questo scritterello che per effetto d’ impreviste circostanze, si dové architettare, distendere e copiare e depositare in atti nel brevissimo periodo di tre giorni e mezzo”. Presso lo scrivente

(2) Cfr. P. BOLOGNA. Di alcuni scrittori pontremolesi della famiglia Bologna, in Giornale Storico e letterario della Liguria, Anno VII.

(3) Intorno agli Alfieri, Righini, Damiani ed altre famiglie portremolesi. Cfr. G. SFORZA, Storia di Pontremoli, Part. 1, Vol. II. pagg 236 segg

(4) V il Tu, Voi e Lei nel  Caffé foglio periodico (a di B) [Caffè  Semestre 3º, P Varri]

(5) La legge 22 Ging. 1747 limitò la facoltà e i modi di istituire i fidecommessi, e ne restrinse la durata a 4 gradi, con altre disposizioni in materia. Con lettere del 4 e del 15 Dic. 1747 fu stabilito il modo di eseguire le portate prescritte dalla legge predetta.

(6) V. Liberaens, seu Pontremal. Piactensae nullitatis testamenti et fideicommissi 1° 8bris 1

(7) La legge sui Funerali e Bruni 10 ottobre 1748 permetteva ai soli nobili § 2) l’esposizione del cadavere in chiesa la mattina fino a mezzogiorno con 12 ceri al più; §5) di ornare la porta della chiesa, l’Altar maggiore e le cappelle gentilizie e mettere il loro stemma sull’ altare o feretro; §13) di mettere le plorase ai paramani. Le trasgressioni a questa legge erano punite con multa da 50 a 500 scudi.782 (n. d. B.).

(8) Processo contro  Giulio Uggeri per trasgressione alla legge sui Funerali e sui Brani, nella filza 1° degli atti criminali Mordini a 1049 e segg.

(9) Cfr. Sforza, op. cit., Part. I Vol. I pag. 35 e segg.

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