
4. La Tavola della Polcevera come testo di diritto ligure – 5. Istituzione e svolgimento federale dell’ ” oppidum „ genuate. — 6. Le città preromane della Liguria e il sinoicismo ligure in generale.
Nella sentenza data l’anno 1 17 a. C. da Quinto e Marco Minuci arbitri ex senatu consulto delle controversie fra Genuati e Langesi-Viturî (1) abbiamo un testo di diritto ligure interpretato dalla giurisprudenza romana.
I giudici riconoscono in primo luogo il confine dell’agro privato dei Viturî, libero da imposte, ” quem eos vendere heredemque sequi licet „, costituente un predio unitario in pertinenza del castello. Determinano in seguito la porzione dell’ager publicus spettante ai Viturî, collettivamente, a titolo di possesso (possidere fruique), con l’obbligo di pagare ” in poplicum Genuam „ un canone annuo di quattrocento vittoriati, commutabile in natura ; la parte coltivabile dell’ager publicus è suscettibile di possedimento individuale, temporaneo o perpetuo, per concessione deliberata a maggioranza di voti dal comune viturio, il quale riscuote un canone (vectigal) dai concessionari. Gli arbitri in pari tempo sentenziano sull’uso dell’agro compascuo, sul quale Viturî e Genuati hanno diritto uguale; regolano il compossesso e la rotazione dei prati nell’agro stesso comune e indiviso fra i Viturî gli Odiates, i Dectunines, i Cavaturines, i Mentovines. Ordinano infine la scarcerazione dei Viturî condannati e detenuti a Genova ” ob iniourias e invitano i contendenti a rivolgersi nuovamente agli arbitri in caso di dissenso. La sentenza è data in Roma alla presenza dei legati delle parti.
Che non si tratti nel caso d’un arbitrato amministrativo appartenente alla giurisdizione dello Stato romano sopra un comune od una città suddita, ma d’un giudizio di carattere quasi internazionale (2) nel quale si manifesta la competenza del Senato implicita in un «foedus” che perciò gli arbitri nel risolvere quale legge regoli i possessi e le obbligazioni reciproche de’ contendenti non applichino una ” lex data” ma interpetrino norme di diritto locale, non sembrami dubbio (3).
Genova i cui rapporti d’alleanza con Roma appaiono nei racconti della guerra d’Annibale (4), ma sicuramente si riferiscono ai medesimo disegno strategico-politico della municipalizzazione di Pisa e della conquista militare romana del Portus Lunae risalgono cioè alla prima fase dell’intervento romano in Liguria (5), conservava nel 117 a. C. la propria costituzione cittadina, la quale, nel monumento giuridico in esame appare sovratutto definita dai rapporti esterni della città con i castelli e comuni vicini. Cioè, tenuto per certo che le uguali obbligazioni dei Viturî univano con Genova Odiati, Dectunines, Cavaturines, Meniovines, si ha una specie di consorzio di comuni nel quale si accampa la supremazia d’un centro urbano (6) impressa nel dominio del l’ager publicus assegnato a ciascun popolo e manifestantesi nella giurisdizione del comune cittadino sugli aggregati (7).
Vero è che la subordinazione a Genova del comune viturio, come di quelli che verisimilmente si trovavano nella medesima condizione, potrebbe aver avuto origine semplicemente da un provvedimento politico-amministrativo dello Stato romano, sapendosi che i Romani, in varie circostanze, solevano unire in rapporto di dipendenza popoli e vici da essi conquistati a città vicine, fossero colonie o municipi o anche talvolta città federate; istituzione nota con il nome di ” attributio „ e ” contributio „ (8). Nel caso Viturî, Odiates ecc, vinti in una delle tante campagne romane in Liguria sarebbero stati attribuiti a Genova come città alleata. Se non che, a parte l’esame intrinseco che faremo fra breve delle norme applicate nella Tavola le quali rivelano lo svolgimento spontaneo della costituzione genuate, manca nella sentenza alcun richiamo a provvedimenti anteriori di romana autorità; richiamo ovvio e indispensabile, non trascurato infatti nella pratica di simili giudizi (9), tanto più che gli arbitri nel caso assumono non solo di regolare i confini del rispettivo territorio dei contendenti, ma anche, com’è detto in epigrafe, di decidere ” qua lege agrum possiderent”.
Esclusa l’origine romana dell’egemonia genuate non potrebbe questa manifestare una remota fondazione coloniale fenicia o greca fra Liguri? I rapporti fra Genuati e Viturî descritti nella Tavola potrebbero invero riflettere le condizioni fatte in più parti dalle colonie greche agli indigeni sottomessi “extra moenia” (10) o dai Cartaginesi agli Afri o Λίβυες (11).
Ipotesi però non confermate in primo luogo dall’archeologia.
Dei rapporti fra Fenici e Liguri non abbiamo che ricordi mitologici (12); e la stele greca del IV o III secolo di Porta Soprana (13) , una dramma massaliota del V secolo sono poca cosa per testimoniare d’ una colonizzazione greca, diretta, o secondaria da Marsiglia. ln realtà la necropoli arcaica genovese, alla quale si riferiscono topograficamente anche i ritrovamenti predetti, con i fittili di fabbrica ateniese, secondo il Ghirardini (14), per la maggior parte italiota, secondo il Paribeni (15), con i bronzi di tipo etrusco, con i monili d’ oro e le collane d’ambra, rivela semplicemente le estese relazioni commerciali del primitivo nucleo genuate, il quale però non sembra distinguersi, particolarmente nel rito funebre della necropoli, dagli altri popoli contemporanei della Liguria litoranea ed appenninica d’Oriente (16).
Vedremo ora come il complesso delle regole di diritto privato e pubblico riconosciute nelle sentenza dei Minuci confermi il responso archeologico testimoniando un processo indigeno della supremazia genuate, un συνοικισμός svoltosi nel seno di genti consanguinee.
2. Il Desimoni, ponendo mente alla tripartizione dell’agro suburbano genuate in privato, pubblico e compascuo, osserva che, se rispetto ad un singolo comune la terra privata costituisce il centro della tenuta, l’immagine. si rovescia riguardando la relazione di più comuni fra loro, nel caso Viturî, Odiati, Cavaturines, Dectunines, Mentovines; “ allora il compascuo addiviene l’interno nel quale s’incrociano tutti i particolari confini”; e questa veduta rappresenta mirabilmente la genesi economico-giuridica della federazione; “ il compascuo è il seme, lo stipite, onde poscia s’irraggiano le varie specie d’agri pubblici e privati che gli sorgono intorno, e per la stessa cagione, la gente prima stanziante nel compascuo è lo stipite onde derivarono le varie tribù che stanziarono sugli agri medesimi „. Cioè il compascuo rappresenta una prima fase comunistica; il “pubblico” una seconda, ” quando una tribù, un popolo si divide dall’altro ed ottiene un agro suo proprio, ma le famiglie che formano questo popolo rimangono ancora in comunione fra sè “; il ” privato „ l’ultimo grado di svolgimento della famiglia e della proprietà (17).
Rappresentazione per certo schematica ed anche soverchiamente idiliaca d’una successione di fatti complessa ed avventurosa. La prima fase rappresenta probabilmente un quasi-nomadismo pastorale ed un ordinamento in forma di clan ricordato in epoca posteriore dalle leggende monarchiche e dalle tracce della famiglia uterina rimaste nel costume ligure dei tempi storici (18); fra questa fase e la seconda, a cui risponde lo stanziamento territoriale per tribù e il prevalere della cultura agricola, intercede una rivoluzione con la quale periscono istituti politici e domestici fondamentali del primo; sulla terza fase, che non sembra aver raggiunto pieno sviluppo se non in poche plaghe più fortunate del suolo ligure, agiscono senza dubbio forze esterne. Con tutto ciò la veduta’ d’insieme del Desimoni resiste al controllo della critica. Il compascuo, che i gromatici e giuristi classici conoscono come un istituto arcaico, risponde, secondo le più recenti indagini storico-giuridiche, veramente ad uno stato originale di comunanza agraria (19); non è già una parte dell’agro pubblico dato al pascolo sotto determinate regole amministrative, bensi un terreno gravato di servitù reale a vantaggio d’ altri fondi (20) rappresentanti geneticamente le quote assegnate in particolare dominio ai soggetti di una primitiva ripartizione di terra comune. Genuati e Viturî, e nello stesso modo tutti gli altri popoli della Tavola, partecipano dunque al compascuo non in dipendenza d’ una concessione e d’un regolamento del comune sovrano, cioè di Genova, ma come veri condòmini, vuol dire come soci” ex aequo „ d’una antica comunanza (21).
Vediamo ora la posizione della tribù genuate nella seconda fase dello sviluppo economico e giuridico della federazione. Rappresenta essa una tribù separatasi dal primo nucleo e stanziatasi al medesimo tempo dalle altre e la sua civica preminenza è il frutto di successive lotte egemoniche nelle quali sia riuscita a prevalere, o è la città una vera istituzione federale? La risposta se non erro è data dalla Tavola.
Una città federale può esser creata con l’aggregazione di più villaggi, prima sparsi ed indipendenti, ad uno, o essere fondata in luogo nuovo; nei due casi può aversi un vero concentramento demografico con diserzione degli antichi abitati, particolarmente quando il sinoicismo è determinato da necessità militari, od aversi una specie di colonizzazione, mediante inviati di ciascun villaggio, il che avviene più frequentemente quando la città sorge per cagioni commerciali (22).
Ora nella Tavola l’agro pubblico parcellabile assegnato in possesso ai comuni soggetti, in particolare al viturio, risulta amministrato dal comune stesso, e non dal comune dominante come in tutti i casi nei quali l’ “attributio„ è ordinato da vincitori (23) ; e in esso non è dato possesso individuale ” nisi de maiore parte Langensium Veituriorum sententia „ (nel che si definisce la competenza d’una assemblea) e non ad altri che a Genuati e Viturî. Ritenuto che in questo medesimo rapporto di diritto privato e pubblico i Genuati stessero sull’ager pubblicus di tutti gli altri comuni federati, si ha che essi erano rimasti, in certo senso, cittadini di tutti i comuni. Da che, parmi, viene in luce essere stati essi non una tribù sovrappostasi alle altre, ma gli inviati di ciascuna al tempo nel quale già era avvenuta la separazione e la ripartizione dell’agro. L’oppido genuate è dunque una istituzione federale verosimilmente in forma di colonia, secondo il tipo che gli scrittori tedeschi definiscono genossenschaftic h, la cui costituzione egemonica s’ è svolta dal complesso del rapporti giuridici individualmente e collettivamente conservati dai coloni con le tribù d’origine.
3. La costituzione federale con egemonia cittadina del gruppo genuate, come non è istituzione straniera, non rappresenta neppure un caso eccezionale fra i Liguri, dovuto a singolare fortuna dell’ ἐμπόριον genovese.
L’esistenza di aggruppamenti liguri a focolare eterno è attestato dalle più antiche fonti. Dietro Avieno, il quale utilizzò scrittori greci e fenici del VI secolo, il Iullian attribuisce ai Liguri vari centri cittadini, fra i più remoti, nel lido mediterraneo della Francia: ” Bergine civitas „ a nord-est della Crau ; “oppidum priscum Ratis „ (Le Sainte Marie); ” Arelatus in Provenza; nel Languedoc: civitas Polygium”, “Mansa”, “ oppidum Naustalo” “urbs Latara „, e cioè rispettivamente Agde avanti la colonizzazione massaliota o una città prossima, Cette, Maguelonne, Lattes (il porto di Montpellier), i quattro principali porti della regione, dal che si vedrebbe che ” dès 500 environs, les groupements humains de ce pays avaient pris leur place et leur rôle defin itifs (24) . Vero è che le identificazioni del Jullian dipendono in massima parte dal presupposto che tutta la Francia preceltica, o almeno gran parte, avesse appartenuto ai Liguri (25) opinione non pacifica nella dottrina più recente la quale assegna tutto il territorio oltre il Rodano agli Ibero-Armoricani (26) ; ciò nonostante, notizie sicure sull’esistenza di oppidi-liguri sia nella Gallia che nell’Iberia non mancano. Si veda per esempio il popolo degli Elisici, Ἑλισύκοι ἔθνος Λιγύων (27), costituente un vero stato territoriale, se diamo fede alla fonte d’ Avieno pervenuto a foma monarchica con accentramento gerarchico urbano:
…..Narbo civitas
Erat ferocis maximum regni caput (28)
L’ Oberziner estende la tenuta degli Elisici su tutto il paese fra la Garonna e i Pirenei, identificandoli con gli Elusates ricordati da Cesare e da Plinio ed attribuendo a loro la città di Elusa (29). In relazione o no con lo stesso ἔθνος fra le Cevennes e il Rodano erano gli Helvi di Cesare,Ελούϊοι di Strabone, la cui capitale “ Alba Helvorum „ conosciuta soltanto in romana reca con il nome la testimonianza di un remoto centro ligure (30). Nella Spagna la compilazione di Stefano Bisantino ricorda nella valle del Guadalquivir Λιγυστν, η πόλις Λιγύων; il frammento di Stefano è d’incerto imprestito, ma probabilmente da fonte del V secolo (31).
Città liguri preromane ” oppida Ligurum” nella Riviera di Ponente e nella valle del Po, più sicuramente riferibili al tipo delle istituzioni genuati, conosciamo dagli storici della guerra romana-ligure del III e Il secolo. Per esempio Aegitna capitale degli Oxibi presso Nizza (32); i sei ” oppida” senza nome degli Ingauni espugnati nel 185 a C. dal console Appio Claudio (33) ; Savona (34) ; Caristum, capoluogo degli Statielli (35), Litubium e Clastidium (36) ; Torino (37) ; Industria sul Po ” vetusto nomine Bodincomagum “, (38) . Nella parte d’ Oriente non si ricordano città liguri al tempo delle guerre se non l’incerta “ Lueria oppidum Ligurum „ di Frontino, variamente identificata con Luna o con Lucca (39) ; ma sull’ esistenza preromana di Lucca e di Luni, indipendentemente dal passo di Frontino, e sull’ etnicità ligure di Pisa è da discutere (40). Sarebbe infine da vedere quanti dei numerosi centri liguri che compaiono soltanto in età meno antica, municipi fori e conciliaboli (41), siano veramente fondazioni romane in terra vergine; la toponomastica, e talvolta l’ esplorazione archeologica, come per esempio a Ventimiglia, Tortona, Velleja, Luni (42), ci forniscono tracce di cultura e d’abitazione ligure preistorica, pur senza assicurare l’ esistenza di antichi ordinamenti urbani.
Può rimanere il dubbio che nei casi addotti scrittori greci e latini abbiano usato la parola πόλις e ” oppidum “ senza precisa distinzione da κώμη o “vicus”. In realtà se qualche contradizione di questo genere si nota negli scrittori classici non è il caso di concluderne, come ha fatto il Grenier, che essi abbiano impiegato “urbs„ “oppidum„ ” castellum” “ vicus „κώμη ε πόλις nella maggior parte dei casi senza significato proprio o per semplice congettura, sì da generare assoluta incertezza sulla identificazione delle piü antiche città italiche (43). Per tener dietro alle citazioni del Grenier, se Pomponio Mela chiama ” vicus Eliberrae„ (44) il luogo nominato Ἰλίβιρρις πόλις da Strabone (45), questo fa in relazione al presente, perchè al tempo dello scrittore la città era decaduta ” magnae quondam urbis -et magnarum opum tenue vestigium„ : mentre Plinio adopera la parola “oppidum ” in riferimento al passato della stessa città, pur notandone lo stato presente con la stessa frase di Mela (46 ). Così non è da tacciare d’ esagerazione Livio se chiama ” urbes „ Morgantia, Romulea e Ferentinum tolte ai Sanniti dal console Pubbio Decio nel 296 (47), nè d’enfasi retorica Plinio, il quale ricorda come “clara oppida „ le vetuste borgate del Lazio (48), poichè il termine “urbs” “oppidum „ η πόλις, la cui sinonimia sulla letteratura classica risulta da innumerevoli esempi, non dinota gruppo abitato più o meno importante, esteso, popoloso, munito, ma ha valore essenzialmente giuridico-religioso, dinota cioè una particolare forma di associazione umana. (49). Fossero stati anche poco più che dei semplici villaggi recinti, gli “oppida„ liguri, come quelli del Sannio e del Lazio(50), erano in ogni caso costituiti ritualmente in città, il che implica non solo una particolare norma interna di convivenza, ma anche un determinato rapporto esterno con le popolazioni viventi “sub urbe”.
Nessuna delle città liguri preromane di cui abbiamo notizia appare un capo estraneo, dominatore di popoli sottomessi. Sovente nel loro nome si localizza, con evidente significato d’ origine e d’ appartenenza, il. demotico d’ un gruppo di comuni stanziati in una determinata regione. Infatti se ” Augusta Taurinorum” “ Augusta Bagiennorum „ può voler dire le capitali date dai Romani, ai Taurini, ai Bagienni, ” Alba Helvorum „ ” Album Intimilium „ ” Album Ingaunum„ significa, a mio parere, le città elette dagli Elvî, dagli Intemelî, dagli Ingauni, almeno stando al raffronto con la più illustre città omonima, l’Alba laziale (51). Cioè nel secondo caso non è una città dominante che abbia dato il suo nome al territorio soggetto, ma la primitiva comunanza stanziata nel territorio l’eponima della città.
Vuol dire in conclusione che dovunque si trovi un “oppidum „ ligure, la cui esistenza per certe memorie, o per gli indizi della toponomastica, sia riferibile. all’Età preromana, abbiamo con ogni probabilità un gruppo politico simile a quello messo in luce dalla tavola della Polcevera.
L’influsso commerciale nel foedus genuate, fatto palese dal destino stesso della città, è per più segni manifesto in tutti gli altri ” oppida Ligurum „ sia considerando la topografia loro, sul mare o nell’interno in corrispondenza alle grandi strade transappenniniche e transalpine, sia in generale avuto riguardo alle peculiari attività commerciali dei Liguri nella più lontana preistoria. Ma il sinoicismo ligure non si svolse oltre forme primordiali: le città liguri, isolate nel mare magnum delle tribù rimaste fuori dal loro cerchio, non seppero nè avvicinarsi nè combattersi; e quelle poche che riuscirono a conseguire una vera costituzione gerarchica di città si resero estranee al mondo ligure, dimenticarono perfino la loro origine, come Pisa (52) e Luni, oppure, come Genova e Caristo (53 , disertarono di buon’ora la causa nazionale.
Ubaldo Formentini, Conciliaboli pievi e corti nella Liguria di Levante, Capitolo II, Accademia Lunigianese di scienze G. Cappellini, La Spezia, 1926
(1) Tavola di bronzo scoperta in Val di Polcevera, conservata a Genova nel Museo Civico di Storia e d’Arte. Edizioni e illustrazioni: MOMMSEN, C. l. L. l, 199; ibid. V. 1749; RUDORFF, Zeitschrift für Rg. 1 (1861), 168, Il, 463: Rhein Museum f. Philol. XVIII, 452; SANGUINETI, Iscrizioni Romane della Liguria, ASL, III. 357-390, GRASSI, Della sentenza inscritta nella tav. di Porcevera, ibid. 393-528, DESIMONT, Sulla tav. di bronzo della Polc. ibid. 531-774; DE RUGGERO E, L’arbitrato pubblico presso i Rom. in Bollettino dell’Ist. di D. R. V, 339 sgg. POGGI, ibid. XVI, 30 sgg. Per le ediz. e ill. precedenti al Corpus, v. SANGUINETI, op. cit. 35 sgg.
2) Sulle forme e i caratteri dell’arbitrato pubblicò federale romano v. DE RUGGERO, op. cit. 116 sgg. e passim.
3) Contro MOMMSEN che nella Storia di Roma aveva chiamato agro pubblico romano (Ramische Domaniallandereien) l’agro pubblico dei Vituri, v. DESIMONI, op. cit. 603.
4) LIV. XXI, 32; XXVIII, 46; XXX, 1.
5) Cfr. la mia mem. Questioni d’Archeologia lunense, in MAL, IV, 9) segg.; che Pisa anziché città federata, come è opinione comune, fosse un ” municipium sine suffragio „ ho desunto dalla presenza nella città nel 193 a. C. del prefetto M. Cincio, nel quale ho ravvisato un ” prefectus jure dicundo”.
6) MOMMSEN ad C. l. L., l. c.:”…. Langensium Vituriorum, Odiatium ect. (castella) reip. Genuensium attributa esse ex sententia intelligitur„; opinione pacifica, vanamente contradetta dal GRASSI (op. cit. 455 sgg.) il quale nel ” vectigal” dovuto dai Vituri ai Genuati vorrebbe riconoscere un compenso per rettificazione di confini. ln generale, in certe forme di ager vectigalis municipale estranee alla locazione censoria gli storici riconoscono gli avanzi preromani della sovranità dei comuni stessi (cfr. MAX WEBER op. cit., 627).
7) Nella disposizione della sentenza relativa alla scarcerazione dei Vituri “ob iniourias judicati aut damnati si accenna senza dubbio a processi e sentenze regolari.
8) MOMMSEN, R. Staatsrecht, 765 sgg.; DE RUGGIERO, La patria nel diritto pubblico romano, Roma, Maglione e Strini, 1920, 46 sgg.
9) Così p. es. nell’arbitrato fra Melitea e Narthacius (150-146 a.C.) si giudica ex legibus quas T. Quinctius consul dedit „ (ed. DE RUGGIERO, L’arb. pubbl. 301); in controversia di confini fra Pisa e Luni ( 168 a. c.) i Lunesi si appellano all’assegnazione fatta dai triumviri (Liv, XLV, 13); nel giudizio arbitrale fra Oropus e i pubblicani romani i cittadini richiamano le eccezioni contenute ” in lege locationis ii agri data da L Silla (DE RUGGIERO, op. cit. 364 sgg.); ecc.
10) Cfr. GUIRAUD, La proprietà fondiaria in Grecia sino alla conquista rom., in B. S. E. di V. PARETO, II, P. 2a, 62 sg.
11)Cfr. GSELL, Histoire ancienne de l’Aphrique du Nord, Paris, Hachette, 1921, 11, 300 sgg.
12) Cif. OBERZINER, I liguri antichi e i loro commerci, in GSLL, III, (1902), 191 sgg.
13) Museo Civico di Storia e d’Arte, Genova.
14) Di un sepolcreto .primitivo scoperto in Genova, in ” Rend. della R Acc. dei Lincei » Cl. Scienze Morali, Se. V’. VIII (1889).
15) Necropoli arcaica rinvenuta nella città di Genova, Roma, Ausonia, 1910.
16) Cfr. ISSEL, Liguria preistorica, note suppl. ASL, App. al Vol. XL, 44 sgg.
17) Op. cit. 583 sgg.
18) V. oltre al cap. IV
19) Cfr. MAX WEBER, op. cit. 594 sgg.
20) ” Pertinens ad fundos FRONT. De contr. agr., in Gromatici Vet. ed. Lachmaun, 15. L’istituto è regolato nel Digesto sotto il titolo Si servitas vindicetur (fr. 20 D. 8,5).
21) La formula adoperata nella sentenza di Minucii per definire l’uso dei prati comuni fra Vituri, Odiati ecc. “inyiteis eis niquis sicet, nive pascat, nive fruatur „ è la formola poi classica dell’ actio negatoria nel condominio . ” in re communi neminem dominorum jure tacere quidquid invito altero posse „fr. 28, D. 10, 3: Economicamente poi il jus compascendi non solamente risponde alle necessità del pascolo, ma in generale ai bisogni complessi d’ un gruppo umano; perciò il compascuo è insieme bosco comune; dice la Tav.: ni quis prohibeto. . quo minus ex eo agro ligna materiamque sumant utanturque „ spiega Ulpiano intendersi per materia ” quœ ad œdificandum futciendumque necessaria est “, lignum: ” quidquid comburendi causa paratum est (fr. 55, D. 32, l ).
22) Cfr. KORNEMANN, Polis und Urbs, in Klio; 1905, 77.
23) Cosi di regola nelle attributiones di romano imperio. Cfr. DE RUGGIERO, La patria nel D. pubbl. rom. 47.
24) Histoire de la Gaule, I, 176 n. 6. Il J. sopra indizi toponomastici crede che, prima d’esistere come città, fossero dei “ rendezvous „ di tribù liguri anche Marsiglia, Bordeaux, Parigi.
25) D’ ARBOÎS DE JUBAINVILLE, Les premiers habitants de l’Europe, Parigi, Thorin, 1889, l, 382 : “ …..les Liguses ou Ligures, identiques aux Sicules et aux Aborigînes, sont les premier peuple indo-euro. péen que l’ histoire nous montre dans l’ Europe occidentale. IIs y seraient parvenus environ deux milles ans avant notte ère. Comme tous les Indo-Européens d’Europe et d’ Asie, il connaissaient le bronze. Après les Ibères, avant les Celtes, ils ont dominé dans le pays qu’on a plus tard appellé Gaule, après les lbères avant les Ombriens, ils ont été les maitres de l’ Italie „.
26) DÉCHELETTE, Manuel, II, 6 sgg.
27) Fragnt. his, graec. I, STEPH BIS. [da ECATEO di Mileto scritt. del V sec.] fr. 20. Gli Elisici sono ricordati anche da ERODOTO (VII, 175) come combattenti in Sicilia, uniti a Cartaginesi, Iberi ecc. circa il 450 a. c.
28) AV. Ora maritima, vv. 587-88. Narbona é però detta da Stefano Bisantino fr. 19: ἐμπόριον καὶ πόλις κελτική; nell’ed. MULLER,F. h. g. il frammento é dato da Ecatéo; MCLLENHOFF e D’ARB0IS giudicano invece da Strabone; sarebbe dunque da riferire a data meno antica, quando la capitale dagli Elisici era stata già occupata dai Celti; v. anche OBERZINER, op. cit. 12.
29) Op. cit. 11.
30) CAES. B. G. VII, 8, 64; STRAB. IV, 2; PLIN. III, 4, 5.
31) STEPH Bis. ed. Westermann, 184. A. THIERRY giudica il passo tolto da Ecateo (Hist. des Galuois, I, 21), D’ ARBOIS sicuramente da uno scrittore del V secolo poiché il nome Tartesso riferito nel brano alla valle del Guadalquivir, appartiene alla geografia greca di questo tempo (Erodoto, Euforo) ed è sconosciuto alla posteriore di Pollbio e Strabone (op. cit. 380).
32) Presa nel 154 a. C. dal console Q. Opimio. POLYB. XXXIII, 7, 8, MELA, II, 76; TOLOM. II, 10, 5.
33) Anno 185 a. C. LIV. XXXIX, 32. Che il nome “oppidum „ sia usato in senso proprio può rilevarsi non solo dalla circostanza che il console fece ” in iis „ molte migliaia di prigionieri, ma anche dal confronto col passo precedente nel quale Livio, narrando le contemporanee gesta dell’altro console Marco Sempronio contro i Liguri Apuani, parta invece di ” vici „ e “ castella „ presi e incendiati. Fra gli oppida „ degli Ingauni “Album Ingaunum „ é certo preromano, come, fra l’altro, dice il nome.
34) Ricordata da Livio XXVIII, 46, come città e porto, ali’ anno 205. Il nome di oppido “ alpino „ non ha, e non può avere, significato geografico descrittivo, ma semplicemente indica la città capoluogo degli Alpini, nome di un ramo ligure che lo storico ricorda nel brano stesso ” ad oram Ligurum Alpinorum”.
35) Espugnato nel 173 a. C. dal cons. M. Popilio, in aspra battaglia nella quale i Liguri ebbero 10.000 morti e perdettero 700 prigionieri e 82 bandiere ; i romani ebbero 3000 morti (LIV. XLII, 7). Si tratta senza dubbio d’una città munitissima e di vasto perimetro tale da poter accogliere un grande esercito. (… eo se magnus exercitus Ligurum contulerat); il quale nella prima fase del combattimento si era tenuto entro le mura : ” mœnibus se continenebant”
36) Fra i quindici ” oppida „ liguri e gallici di qua dal Po arresisi nel 197 a. C. al cons. Q. Minucio (LIV. XXXII, 29). Che anche qui la parola oppido abbia senso proprio si rileva dall’ essere apposte nel brano ai due oppidi Clastidio e Litubio le due “civitates„ dei Ceielates e dei Cerdiciates “gentis eiusdem” in questo caso ” civitas „ ha valore di “populus„ indicando precisamente popolazioni non costituite in città (cfr. DE RUGGIERO E., La patria nel d. pubblico romano, 46).
37) L’ ” urbs „ de’ Taurini ” caput gentis eius” espugnata nel 217 da Annibale; LIV, XXI, 39.
38) Da ” Bodincos”, il Po nella lingua dei Liguri, secondo Plinio (N. h.III, 122).
39) FRONT. Strat. 2, 1. Passo assai discusso, non solo per l’identificazione del luogo ma anche per la data (283 0 56 a. C. ?) -dell’ avvenimento narrate da Frontino. V. BORMANN, ad C. l. L. XI-I, 259; MAZZINI, in MAL IV, 122; SOLARI, Topografia storica dell’ Etruria, Pisa, Spoerri, 1920, Il, 230 sgg.
40) Cfr. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I, 336 440 sgg. ; PAIS, Ric. stor. e geogr. 465; SOLARI, Il territorio lunese-pisano, Estr. dagli Annali delle Università Toscane, XXIX, Pisa, 1910; ID. Top. storica dell’Etruria, Il, 328 sgg.
41) Cfr. DE SANCTIS op. cit. IV, 417 sgg.
42) A Ventimiglia un recinto di pietre, di carattere religioso o funebre, in piano inferiore allo strato romano (BAROCELLI, Albintimilium, nei Mon. Ant. della R. A. dei Lincei, XXIX) ; a Tortona, oggetti del Bronzo e della prima Età del Ferro (BAROCELLI, in Boll. Soc. Piemontese d”Arch., VII, 63): a Velleja il sepolcreto ligure scoperto da G. MARIOTTI (Sugli scavi fatti in Velleja nel 1876, Roma, Lincei, 1877) ; a Luni oggetti e tracce di fonderia dell’Eneolitico (MAL, IV, 105 n. l).
43) A. GRENIER, Bologne villanovienne et étrusque, Paris, Fontemoing, 1912, 50.
44) IV, 2.
45) IV, I, 6.
46) N. h. 111, 32.
47) x, 17.
48) N. h. III, 67-70. in questo celebre elenco dei partecipanti alla lega albana Plinio pone chiaramente a riscontro degli “oppida „ i ” populi „, stabilendo una distinzione che precisamente ha valore giuridico, indica cioè la costituzione politica di ciascuna federato : ” populi „ ha qui lo stesso valore di ” civitates „ nel passo di Livio, XXXII, 29, sopra citato.
49) Solo se si da questo significato alla parola ” urbs „, cioè se si astrae dal suo valore giuridico, si può affermare che ” la notion de ville, d’urbs, ne penetrâ dans le Latium qu’ a partir de la seconde moitiè du VII siècle, avee la conquéte etrusque „ (L. H0M0, L’ Italie primitive, Paris, 1925, 89); forse i Laziali appresero dagli Etruschi il rito della consacrazione della città, per quanto. il nome Alba del loro massimo centro federale riveli, a parer mio, la precedente adozione d’un rito ligure.
50) La subordinazione del pago all’ oppido può essere la conseguenza di un foedus, o avvenire naturalmente: quando p. es. uno dei ” vici “appartenenti al pago si ricinge di muro per la protezione militare del territorio e quindi acquista e conserva la funzione dell’oppido; v. KORNEMANN op. cit. 39 sgg. a proposito degli oppidi del Lazio.
51) V. sopra a pag. 143 nota 4, pur prescindendo per ora dal significato proprio del termine ligure Alba, Album, sul quale torneremo iu seguito per raffrontarne l’uso nell’associazione cittadina con il corrispondente uso nella comunanza rurale.
52) Dire che Pisa, ” in Liguribus” secondo le note fonti classiche, è città etnicamente ligure civilizzata dagli Etruschi, parmi la affermazione più sicura fra le incerte e discordi teorie.
53) È noto che il Senato romano, all’ annunzio della battaglia di Caristo, riconobbe che gli Statielli non avevano mai portato le armi contro Roma nelle passate guerre (Liv. XLII, 8).