LA SOCIETA’ DELLE STANZE CIVICHE DI PONTREMOLI

Questo studio nasce per fare luce su usi e costumi dell’Ottocento pontremolese e per vedere in che modo va cambiando nel tempo la società. L’obiettivo, dunque, non è quello di celebrare la nobiltà, bensì quello di analizzare documenti inediti per provare a conoscere il passato della città.  

Come ebbe a scrivere lo studioso di storia locale Giancarlo Dosi Delfini in un suo prezioso saggio dedicato all’Accademia ed al Teatro della Rosa: “Da parte sua l’Accademia dette vita, com’era d’uso, ad un Circolo annesso al Teatro che, attraverso gli adattamenti determinati nell’evolversi dei tempi, e con vari nomi: Casino dei Nobili, Circolo delle Civiche Stanze, Circolo dell’Unione, visse dignitosamente, per quasi due secoli, la vita di quasi tutti gli organismi consimili …”[1]

Fermiamoci per un attimo ai termini e cerchiamo di fare chiarezza.

“Sin dal Rinascimento – scrive Andrea Addobbati – il termine casino  designava quei luoghi inseriti in una cornice di natura amena, destinati alle attività ricreative. In Toscana le residenze estive dell’aristocrazia, a cominciare dalle Ville dei Medici, erano chiamati casini di delizie: una sorta di Eden ritrovato dove era possibile ritemprarsi dai negozi e dalle fatiche cittadine con le attività e i riti rigenerativi dello spirito: la caccia, la conversazione, il gioco.  … In seguito il termine passò a designare per estensione qualsiasi luogo dove fosse possibile ritemprarsi con le attività ricreative e una raffinata sociabilità.”[2]

Nelle grandi città furono definiti casini anche gli stessi palchi del teatro e con tale termine successivamente vennero individuati pure i luoghi di ritrovo riservati all’aristocrazia inseriti in un contesto urbano.

Nel cuore della Toscana esisteva una tale affinità tra casino ed accademia che i due termini finirono poi per accavallarsi. In genere nei casini prevalevano le attività puramente ricreative, mentre  nelle accademie si coltivavano in gran parte temi letterari.

Se a Firenze nella prima parte del XVIII secolo esistevano due fonti distinte della rispettabilità, ovvero la “corte” e la “conversazione del casino”, in età Leopoldina, invece, le ingerenze governative nella vita interna dei casini toscani giunsero a un grado tale che il carattere monarchico di questi istituti non poté più essere messo in discussione.

Per indicare le attività che si effettuavano al Casino di Firenze, il leggendario amatore Giacomo Casanova (1725-1798) nelle sue Memorie scrisse:  “Si leggono le gazzette, si giuoca d’azzardo, si mangia e si beve, e si fa la corte alle signore.”[3]

In Alta Lunigiana le cose non dovevano andare diversamente. E’ proprio il Granduca Pietro Leopoldo ad annotare nelle sue Relazioni queste righe:

Vi è un casino dei nobili eretto dopo che Pontremoli fu dichiarata città, che consiste in una piccola e cattiva bottega, in una piccolissima casa abitata da dei poveri pigionali.[4]

Già nella prima metà del XVIII secolo molte famiglie pontremolesi avevano portato avanti le pratiche per ottenere la nobiltà, tuttavia a seguito dell’ordinanza di Francesco Stefano di Lorena del 31 luglio 1750 furono dichiarate “città nobili” solo Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, San Sepolcro, Montepulciano, Colle Val d’Elsa, San Miniato, Prato, Livorno e Pescia: nelle prime sette città, dichiarate “antiche”, vennero distinte due classi di nobiltà, ovvero i nobili patrizi e i nobili.[5]

A seguito di questa legge per il regolamento di cittadinanza e nobiltà insorsero i nobili pontremolesi. Come noto la polemica si attenuò quando, l’anno successivo (1751), lo stesso Francesco II istituì la carica di Governatore di Pontremoli e della Lunigiana[6].

E’ interessante citare il passo di una lettera del 24 ottobre 1750 scritta da Pier Francesco Pizzati  e conservata presso l’archivio di stato di Firenze per comprendere l’atmosfera che si stava vivendo in quel tempo a Pontremoli :

certa unione di alcuni artieri e plebei i quali doppo la pubblicazione della legge, vantandosi di egualità a tutti gli altri si erano messi in pretensione (per quanto ho sentito dire) di godere anch’essi indistintamente di quelle distinzioni tutte, che per benigno rescritto e concessione de’ sovrani nostri godono gli ascritti a questo Consiglio, come del Casino e seggiole in Teatro, al qual effetto si cercava di far sottoscrivere da molti di loro un certo memoriale da presentare all’Imperial Reggenza cercando simil gente di soprafare li galantuomini e persone civili, alcune delle quali in questi passati giorni si sono sentiti di dietro le spale, tutti pari, tutti pari, tutti baroni, giù quella spada e cose simili …[7]  

Nel manoscritto Pizzati cita tanto la parola “Casino”, quanto la parola “Teatro”.

Come noto la costruzione del Teatro della Rosa di Pontremoli, fondato dall’Accademia omonima, si protrasse dal 1739 agli anni ‘settanta del XVIII secolo, tuttavia già sul finire del XVII secolo e nella prima parte del Settecento i Nobili si erano ritagliati spazi nel Palazzo Pretorio e definivano “teatro” alcune stanze nelle quali l’uso delle “seggiole” era riservato solo alle persone che godevano gli onori del consiglio.[8] 

Relativamente al termine “Casino” è sufficiente scorrere alcuni manoscritti della Pratica Segreta conservati a Firenze per saperne di più. In particolare da una lettera del 6 marzo 1730 si apprende che il Casino era “dirimpetto al Teatro”[9]; inoltre dagli atti civili del 1748 comprendiamo che parte della Casa di Giuseppe Pavesi si trovava sopra le “due Stanze di ragione dell’Ill.ma Comunità di Pontremoli dette il Casino, posto in piazza[10].”

 Quindi, nella prima metà del XVIII secolo gran parte dell’attività teatrale e ricreativa si svolgeva nel centro storico della città, ovvero nella piazza maggiore di Pontremoli.

Torniamo ora mentalmente alla breve citazione del Granduca per cercare di capire qual è il Casino al quale va riferendosi.

Come noto Pontremoli fu dichiarata “città nobile” solo con decreto del 1° agosto 1778: la notizia in città fu ufficializzata il 14 agosto in seno al Consiglio Generale rappresentato dal Gonfaloniere Ottavio Cortesini che, per il giorno successivo, organizzò solenni festeggiamenti volti a celebrare l’agognato traguardo[11].

A dire il vero non mancarono le polemiche, che si protrassero a suon di suppliche e memoriali, per circa un anno. Prima insorsero i consoli del Collegio dei Notai, che chiesero di essere ascritti al rango di nobiltà. In seguito si fecero sentire, proprio per  contrastare le richieste di questi ultimi, bottegai ed artisti[12].

Alla fine il Granduca Pietro Leopoldo, il 12 agosto 1779, risolse la questione facendo in modo che i nobili che esercitavano la professione notarile potessero essere ascritti al rango della nobiltà in deroga della legge del 1750 e contemporaneamente quei Pontremolesi che aspiravano a essere iscritti al Collegio dei Notai potessero essere ammessi a sostenere gli esami alla pari con i notai di estrazione nobile[13].

Analizzando le vicende del Settecento pontremolese sembra di intuire che l’Accademia del Casino e il Teatro della Rosa finirono per essere l’ “immagine”  della nobiltà pontremolese che andava richiedendo il riconoscimento, anche in ambito toscano, degli antichi privilegi goduti dalla città in passato[14].

V’è da credere che, come accadde altrove, probabilmente anche a Pontremoli negli ambienti ricreativi, tra una partita e l’altra, tra uno spettacolo e l’altro, si discutesse pure  del futuro della città e della Lunigiana, visto che tra le mura dei palazzi e tra i palchetti dei maggiorenti potevano affluire illustri ospiti[15].

Da alcuni documenti rogati dal notaio Gregorio Passeri si evince che nel 1777 i componenti dell’ “Accademia del Casino” si riunivano in alcune “stanze”; la conclusione del manoscritto ci aiuta ricordandoci che l’atto fu redatto “nella camera del predetto Casino riguardante verso il fiume Verde”, riconducendoci così alla sintetica descrizione riportata negli atti civili[16]. Peraltro nel 1780 le  “camere destinate per il Casino o Ridotto dei Signori” furono vendute “alli signori Lorenzo e fratelli Pavesi”, accademici sia della Rosa che del Casino[17].

Probabilmente si trattava di un sodalizio posticcio non fosse altro perché i componenti,  appartenenti alla “Borsa dei Gonfalonieri”, discutevano di “fare la lista delle famiglie concorrenti all’erezione e manutenzione della detta Accademia del Casino mediante la quale dovransi obbligare dette Famiglie o Capi d’esse all’annua prestazione di lire dodici da fissarsi per anni nove a venire come apparirà dalla poliza da firmarsi da Cadaun Capo di Famiglia”[18]. La cifra fu ritoccata il 30 maggio 1781 con “un aumento di lire otto annue”, per arrivare a pagare “lire venti moneta di Parma” per il mantenimento del Casino[19].

Quanto riportato conferma che nel XVIII secolo era già attiva un’Accademia del Casino, istituita ufficialmente, agli occhi del Granduca, negli anni della Città Nobile, che può essere vista come un antenato di quella che sarà la “Società delle Stanze Civiche”, oggetto del presente studio.

Dobbiamo tenere presente però che, estendendo il concetto di “casino” ad alcuni spazi delle dimore urbane ed extraurbane, Pontremoli nel XVII e XVIII secolo visse una stagione d’oro[20]. Molti erano i maggiorenti locali che erano in grado di ospitare nei loro sontuosi palazzi o nelle ville edificate fuori dalle mura della città concerti, accademie di suono e letterarie: tra gli ambienti più noti si ricorderanno il “teatro di verzura” in palazzo Negri, Villa Dosi, Palazzo Dosi-Magnavacca e Palazzo Pavesi[21]. Non va dimenticato, peraltro, che in tutta la Toscana si diffusero pure i “salotti letterari”[22] ed è noto che i nobili pontremolesi, oltre ad essere in relazione con famiglie emiliane e lombarde, avevano legami forti anche con Pisa, Siena, Lucca, Firenze, Prato e Livorno.

La storia che riguarda la “Società delle Stanze Civiche” inizia sul finire della prima metà del XIX secolo, quindi dopo la Restaurazione e pochi anni prima che Pontremoli entrasse a far parte del Ducato di Parma.

Passata la parentesi napoleonica, la nobiltà si riconsolidò con fermezza ed i protagonisti dell’epoca diventarono gli eredi dei celebri maggiorenti locali, affiancati, come sempre, da artisti di talento. Così, mentre si facevano grandi progetti per restaurare l’amato teatro cittadino, nacque l’idea di costituire la Società delle Stanze Civiche. 

In particolare nel 1839 l’Accademia della Rosa, presieduta dal marchese Luigi Pavesi  (1779-1864) ed animata da nuove energie, decise di ristrutturare il teatro; nello stesso anno fu formulato e dato alle stampe un vero e proprio regolamento organico.[23] I lavori di ripristino e di ammodernamento dell’immobile furono ultimati nel giro di quattro anni.[24]

L’istituzione della Società delle Stanze Civiche risale al 1841. Nel marzo di quell’anno dalla Presidenza del Buon Governo giunse il “nulla osta” ad una “conversazione serale in casa Parolini preordinata a stabilire le Stanze Civiche.”[25] In particolare:

si propone di assecondare la istanza perché nella corrente Quaresima limitativamente alle sole sere di Festa sia aperta in Casa del Maestro Piero Parolini la progettata riunione di persone le più scelte e distinte della città e che oltre i Giuochi di data vi sia eseguita, onde occuparvi più gente, anche la Tombola, ritenendo il Dipartimento che discretissime saranno per esserne le mancie, e che questa si farà nel consueto sistema delle Cartelline da distribuirsi a chi prenderà parte al Giuoco, anche saranno preventivamente fissati all’assunzione di esso le combinazioni premiabili ed i modi e le misure dei premi.

Se il progetto di cotesti Signori potesse acquistare elementi di solidità e consistenza dietro questo esperimento, e dar loro lusinga di poter instituire definitivamente un locale di civica conversazione e ne fosse fatta a lei mozione, allora io starò pel di lei organo attendendo le proposizioni occorrenti col progetto del relativo Regolamento che quanto alla Tombola dovrà avere delle discipline e norme speciali come si predica dagli altri consimili Casini formalmente instituiti. [26]

L’istanza era stata avanzata da Gio. Simone Dosi e da Matteo Anziani . Nell’arco di pochi mesi si passò dalla richiesta di una “conversazione serale” sperimentale all’istituzione ed attivazione vera e propria della Società.

Per la cronaca l’inaugurazione dello stabilimento delle Stanze Civiche fu effettuata nei giorni 3 e 4 novembre 1841: la sera del 3 novembre fu protagonista il “Gioco della Tombola”; la sera successiva fu di scena una “Festa di Ballo” e, in via del tutto eccezionale, fu accordato il permesso per attuare il “gioco della bambara”[27].

Fu redatto un “Regolamento delle Stanze Civiche di Pontremoli” costituito da 81 articoli e firmato dai Deputati Gio. Simone Dosi, Matteo Anziani e Francesco Razzetti[28]. Fu inoltre approntato un “Regolamento pel Giuoco della Tombola da osservarsi dalla Società delle Stanze Civiche di Pontremoli” in 26 articoli[29]

Nel carteggio giacente presso la sezione dell’archivio di stato di Pontremoli si conservano pure le varianti richieste dai rappresentanti del Dipartimento del Buon Governo a seguito dell’osservazione dei regolamenti redatti dai soci del neonato sodalizio pontremolese; sappiamo per certo, per esempio, che,  relativamente alle tasse sui giochi, fu preso a modello il Regolamento delle Stanze di Bibbiena[30].

I manoscritti rinvenuti permettono di capire quali furono gli ambienti, le attività ricreative e i personaggi che ruotarono attorno alle Stanze Civiche.

Sede primitiva delle Stanze Civiche fu un “quartiere comodo e libero” della casa di Pietro Giovanni Parolini (1789 – 1875), il celebre compositore pontremolese[31].

Il sodalizio, fondato “per mantenere i sentimenti di una culta sociabilità e procurare ai soci ed a tutti coloro che vi saranno ammessi o vi concorreranno un onesto trattenimento”, assumeva il titolo di “Accademia dell’Unione” ed aveva come emblema “due mani che si stringono in campo d’argento”[32].

La neonata istituzione, formata da sessanta soci fondatori, era costituita da tre Deputati, che rappresentavano a turni di quattro mesi la società, un Provveditore, un Camarlingo, un Segretario e un Deputato d’Ispezione[33]. Per essere ammessi al circolo era necessario avere “una pubblica reputazione d’onore, una civile educazione, onestà dei costumi e i mezzi per vivere comodamente, ovvero l’esercizio di un’arte liberale e civile”[34]

Nessuno degli ammessi poteva, tuttavia, pretendere un posto determinato ed esclusivo[35].

Le Stanze Civiche venivano aperte nei giorni festivi di intero precetto dalle 12 alle 2 pomeridiane e, nei giorni di arrivo della Posta, cioè il lunedì e il giovedì, la mattina dalle 10 sino ad un’ora pomeridiana; in tutti gli altri giorni indistintamente dalle 5 alle 10 pomeridiane; in occasione degli ultimi otto giorni di Carnevale stavano aperte la mattina dalle 10 alle 2 pomeridiane e continuamente chiuse da Mercoledì Santo sino allo scioglimento delle Campane[36].

Le assemblee dei soci si tenevano in gennaio, per esaminare il rendimento dei conti, e in luglio, per effettuare le elezioni a scrutinio segreto dei candidati alle cariche annuali[37].

Custode delle Stanze era il Ministro, che si avvaleva di un aiuto: era proprietario delle chiavi  e riceveva in consegna i mobili con il relativo Inventario[38].

Era permesso qualunque gioco non fosse in contrasto con le leggi vigenti ed in particolare venivano proibiti le scommesse e tutti i giochi d’azzardo ad eccezione della tombola che, come abbiamo visto, aveva un suo regolamento specifico[39]. Si giocava per lo più a biliardo[40], a carte[41], a tavola reale ed a scacchi. La bambara, discendente dell’antica primiera[42], era proibita, tuttavia spesso i Soci, inviando istanze, riuscivano ad ottenere i loro permessi[43].

Alle Stanze Civiche erano ammessi per diritto assieme alle loro famiglie il Commissario Regio, il Gonfaloniere, il Presidente, gli Auditori ed il Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza e della Cancelleria Comunitativa, l’Ingegnere del Circondario, il Magazziniere dei Sali e Tabacchi e l’Amministratore della Regia Posta; potevano intervenire pure i Canonici della Cattedrale, il Rettore ed i Maestri del Seminario Vescovile, il Cancelliere Vescovile ed i Parroci delle Città[44].

I giovani non potevano prendere parte al gioco se non in compagnia delle loro famiglie[45]. Per effettuare feste da ballo era necessario richiedere dei permessi e quando questi venivano accordati era compito del consiglio d’amministrazione scegliere le persone da invitare[46].

In tempo di Carnevale potevano intervenire alle Stanze, “nelle sere di semplice Conversazione”, le Marchese, sempre che fossero “vestite con tutta decenza e proprietà”, tuttavia  non potevano trattenervisi  troppo a lungo e molto meno a viso scoperto e non potevano prendere posto al gioco[47].

Le Stanze venivano ritenute un “luogo di primaria società” e chi vi entrava doveva essere “decentemente vestito secondo gli usi della Città”, inoltre non poteva sostarvi con il cappello in testa o col mantello indosso[48].

Per quanto concerne la tombola rendiamo noto che secondo il Regolamento pontremolese ogni cartella era costituita da quindici figure disposte su tre righe, ovvero presentava cinque figure su ogni riga[49]. L’estrazione avveniva solo se erano state vendute almeno quaranta cartelle e venivano accordati premi al terno, alla quaterna, alla cinquina e alla tombola[50].

Le cose dovevano procedere a gonfie vele se, in epoca borbonica[51], i Soci decisero di costruire una vera e propria sede delle Stanze Civiche accanto al teatro cittadino.

Va precisato che in quell’area sul finire del Settecento erano sorti i macelli pubblici. La “prima bottega de’ scannatoi”, vicina al teatro, fu consegnata al macellaio Giulio Dani nel 1797[52]. Come si evince da una perizia del ticinese Innocenzo Portugalli, la fabbrica degli “scannatoi”, cosituita da quattro botteghe, presentava al suo interno “abbellimenti di quadratura”, quindi doveva essere un fiore all’occhiello della comunità[53]

Tale fabbrica, tuttavia, non ebbe lunga vita, soprattutto a causa dei danni provocati dalla straordinaria pioggia caduta il 31 ottobre 1823[54]. Già in alcune piante della città del 1828 si legge “fabbrica degli scannatoi da demolirsi”[55] per far posto ad altre costruzioni ideate a seguito dei progetti di Borgovecchio.

Le idee a Pontremoli non sono mai mancate, tanto è che proprio in quel periodo fu progettato di ridurre a parterre l’orto Eschini e di realizzare un campo per il “Pallone Grosso”.[56] Tale gioco a Pontremoli fu praticato per molto tempo nella piazza inferiore e, sul finire del XVIII secolo, nei pressi di Porta Parma[57].

Nel maggio 1854 gli Accademici della Rosa richiesero al Comune l’area adiacente al teatro, già utilizzata dai pubblici macelli, per costruire le Stanze Civiche[58].

Storia del teatro e storia delle Stanze Civiche vanno d’ora in avanti intrecciandosi[59]. I lavori delle Stanze iniziarono nel 1856 su disegno di Antonio Giuliani e il completamento avvenne quattro anni dopo sulla base di una perizia di Paolo Arzeni[60]. Le sale interne delle Stanze Civiche vennero decorate dai pittori Filippo Bocchi ed Ettore Francini[61].

Il Regolamento delle Stanze Civiche fu ritoccato più volte nel tempo come testimoniano alcuni documenti rinvenuti nell’archivio privato della famiglia Dosi-Delfini[62].

Nel 1882 venne stilato un “Programma per la continuazione della Società delle Stanze Civiche di Pontremoli”, ripartito in 13 articoli e firmato da una ventina di soci[63].  Vi si legge che la società “ha per iscopo: (a) la lettura dei giornali politici e letterari; (b) il giuoco del bigliardo, carte, scacchi, eccetera; (c) il Ballo ed altri piacevoli trattenimenti qualora vi siano mezzi disponibili” e che “il regolamento sarà riveduto ed approvato a maggioranza”[64]. Nello stesso anno vennero inventariati gli oggetti ed i mobili presenti nelle Stanze Civiche[65], quasi a voler delineare un nuovo corso della società.  

Nel 1883, infatti, venne stilato un “Regolamento della Società delle Stanze Civiche di Pontremoli” costituito da 53 articoli, firmato dal Presidente Nicola Zucchi Castellini e dal Segretario Silvio Venturini[66].

Nel 1885 venne fatta un’aggiunta all’articolo 8 nella quale si scrisse: “i soci fondatori autorizzano il consiglio di amministrazione ad invitare in occasione di feste straordinarie anche quelle persone di civile condizione le quali per la loro posizione di famiglia si trovassero nel caso di non poter far parte della Società”[67].

Dall’analisi dei consuntivi e dei bilanci preventivi[68] apprendiamo che il sodalizio poteva contare in entrata sulla tassa annua dei soci fondatori e dei soci aggregati, sulla vendita dei giornali e delle carte da gioco usate, sulla tassa di gioco del biliardo e delle carte e sulla vendita delle candele; spendeva per l’affitto del locale, per l’abbonamento ai giornali, per fuoco, lume, stampe, feste da ballo, acquisto di carte da gioco, riparazione e acquisto di mobili, stipendio al servo e gratificazioni al postino. 

Per quanto concerne i giochi di carte sappiamo che sul finire dell’Ottocento a Pontremoli erano molto gettonati il tresette, la briscola, la calabresella, la bazzica e la primiera;[69] fu mantenuta come attività ricreativa di spicco la Festa da ballo[70].

Persino il socialista Luigi Campolonghi, sottile scrittore di fine Ottocento, segnalò l’esistenza delle Stanze nella sua Pontremoli:

…nel teatro della Rosa (fiammeggiante, la sera del veglione di Carnevale) teneva le sue riunioni la dotta Accademia che si chiama anche della Rosa, e avevan sede le Stanze (casino) dei Signori …[71]

Proprio come scriveva una trentina d’anni fa Gian Carlo Dosi Delfini[72], dopo la parentesi del Circolo delle Stanze Civiche si aprì il corso del Circolo dell’Unione.

Ciò si evince dallo “Statuto e Regolamento del Circolo L’Unione di Pontremoli costituito il 31 dicembre 1912”, pubblicato dalla Tipografia Cesare Cavanna di Borgotaro[73].

Nell’ultima parte del XX secolo i locali delle Stanze Civiche hanno ospitato diverse associazioni. Tra il 1984 ed il 1996 sono stati utilizzati insieme agli ambienti del teatro dall’Istituto d’Arte Scenica, fondato nel 1971 da Ingemar Lindh (1945-1997)[74].

Quando, sul finire del millennio, il teatro è stato acquistato dal comune di Pontremoli, le Stanze sono diventate, seppur per un breve periodo, sede della Musica Cittadina Pontremoli e dell’Associazione Musicale Lunigianese[75].

Recentemente l’intero immobile, costituito da teatro della Rosa e Stanze Civiche, è stato oggetto di un recupero commissionato dall’amministrazione comunale agli architetti Gianfranco Lazzeroni e Federico Santini: sono stati così ricostruiti sul prospetto nord volumi esistenti nel primo Ottocento e al piano terra è stato ricavato uno spazio caffè-concerto[76].

Attualmente, quindi, le storiche “stanze” sono parte di una struttura pubblica polivalente progettata per attività culturali e ricreative.

Marco Angella, La Società delle Stanze Civiche di Pontremoli, pubblicato in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, Tipografie Riunite Donati, Parmas, 4^ s., vol. LVI, 2004, pp. 99-128



APPENDICE

Allegato n. 1

S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69, cc. 611-627, “Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli”, 29 ottobre 1841.

Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli

Titolo 1°

Disposizioni generali

Art. 1 Lo stabilimento delle Stanze Civiche di Pontremoli è diretto a mantenere i sentimenti di una culta sociabilità e a procurare ai Soci ed a tutti coloro che vi saranno ammessi, o vi concorreranno, un’onesto trattenimento.

2 – Tale stabilimento ha luogo in un Quartiere comodo, e libero della Casa del Signor Pietro Giovanni Parolini.

3 – La Società assume il titolo di Accademia dell’Unione ed ha per emblema due mani che si stringono in campo d’argento.

4 – La Società si compone di numero Sessanta soci fondatori. Il numero non potrà in seguito essere aumentato senza l’annuenza della maggiorità dei Soci presenti all’Adunanza, nella quale si delibererà per l’ammissione di nuovi Soci.

5 – La Società ha un Consiglio di Direzione e di Amministrazione composto di tre Deputati, di un Provveditore, di un Camarlingo, di un Segretario e del Deputato d’Ispezione, tutti elegibili frà i Soci nel modo che verrà detto in appresso. Uno dei suddetti tre Deputati avrà di quattro in quattro mesi, e per turno, la rappresentanza della Società.

6 – Le qualità per essere ammessi tra i componenti la Società sono:

1.a Pubblica riputazione d’onore

2 Civile educazione

3 Onestà di costumi

4 Mezzi per vivere comodamente, ovvero l’esercizio di un’arte liberale e civile.

7° Chi vorrà essere ammesso nel Numero dei Soci dovrà presentare la sua Istanza al Deputato rappresentante la Società, il quale verificato il concorso dei requisiti suddetti, ordinerà la convocazione dei soci per deliberare sulla richiesta ammissione. Il nuovo ammesso non potrà godere dei diritti di Socio prima che abbia giustificato il pagamento della Tassa di entratura.

8 – Ogni socio paga l’annua tassa di Toscane lire Dieci in due rate equali a semestre anticipato.

9 – Il diritto del socio è meramente personale e colla morte naturale o civile e col definitivo abbandono del domicilio della comunità nella quale attualmente il socio dimora, cessano le obbligazioni verso la società, in di cui proprietà però rimane tutto quanto costituisce il capitale sociale senza obbligo di restituzione o di refusione veruna. Il figlio maggiore però del socio defunto, avente le qualità necessarie, può subentrare nei diritti del Padre senza il pagamento della tassa d’entratura.

10 – La società è obbligatoria per anni nove decorrendi dall’epoca della sua formale installazione, che avrà luogo in seguito della sua superiore approvazione.

11 – Nel primo semestre nel nuovo anno la Società verrà legittimamente convocata mediante invito personale da trasmettersi a diligenza del Segretario, nel quale sarà indicato l’oggetto dell’Adunanza, di stabilire cioè la continuazione o cessazione della Società stessa.

12 – Sopra di ciò sarà deliberato a pluralità di voti col mezzo di schede. Il votante firmerà la scheda all’esterno e nell’interno della medesima accennerà il suo voto con le parole “continuazione della Società” ovvero “cessazione della Società”. Il voto per la cessazione della Società legalmente costatato importerà pel votante il recesso della società medesima.

13 – Il capitale costituito dal mobiliare e dagli avanzi in cassa sarà repartito fra i soci rimasti all’epoca dello scioglimento della società.

14 – Nell’interno delle Stanze non si conoscono distinzioni, né disparità di diritti. Niuno potrà pretendere che gli si preservi un posto determinato ed esclusivo. Quanto al Giuoco sarà osservato il particolare Regolamento che la Società si riserva di adottare, far conoscere e sanzionare prima dell’apertura delle Stanze.

15 – Le Stanze sono aperte: nei giorni festivi d’intiero Precetto, dalle dodici alle due pomeridiane, e nei giorni di arrivo della Posta, cioè il Lunedì e il Giovedì, la mattina dalle dieci sino ad un’ora pomeridiana; In tutti gli altri giorni indistintamente, dalle ore cinque alle ore dieci pomeridiane, salvi i regolamenti di Polizia sulla osservanza dei giorni festivi. Questi termini sono di rigore né si oltrepassano per verun motivo, o pretesto, meno il caso di Feste di Ballo, o di altre straordinarie ricorrenze. Negli ultimi otto giorni del Carnevale stanno aperte la mattina dalle ore dieci alle due pomeridiane e continuamente chiuse dal Mercoledì Santo inclusive sino allo scioglimento delle Campane. In nessun tempo possono restare aperte le Stanze senza la presenza del Deputato d’Ispezione.

16 – Il Socio che ricusi qualsivoglia carica o quella incumbenza qualunque che possa essergli commessa dalla Società senza legittima scusa, da riconoscersi tale per partito, deve pagare la multa di un Fiorino Toscano. Il pagamento della multa porta l’esenzione dalla Carica per la quale il Socio era stato nominato, per tutto il tempo della durata della medesima.

Titolo 2°

Delle Adunanze

17 – Le Adunanze Generali hanno luogo

1° Nel Gennaio di ciascun anno – per l’esame del Rendimento di Conti dell’anno scaduto, e per l’approvazione dello Stato di Previsione degli asegnamenti e spese per l’amministrazione economica dell’incominciato anno.

2° Nel Luglio per la nuova elezione dei Candidati alle cariche.

18 – La società viene convocata straordinariamente per supplire alla vacanza di alcuna delle cariche, per deliberare sull’ammissione di nuovi soci e per provvedere a qualunque oggetto imprevisto che richieda il voto della società.

19 – All’effetto che la Società sia legalmente convocata deve precedere l’invito scritto a ciascun socio, consegnato in persona, o rilasciato in Famiglia, almeno due giorni avanti a quello dell’Adunanza.

20 – Il Deputato di turno convoca le Adunanze Generali Ordinarie e Straordinarie. Gli inviti sono sottoscritti e spediti dal Segretario.

21 – La Società si ha per legalmente adunata allorché si trova presente almeno la metà dei Soci residenti in Pontremoli.

22 – I Soci non intervenienti all’Adunanza sono sottoposti al pagamento della multa di mezzo Paolo. Sono esenti da questa multa gli assenti dalla Città e dai Subborghi, gli ammalati e gli impediti da altra giusta causa.

23 – Quando manchi il numero legale dei Soci di che nell’articolo 21 sono ripetuti gli inviti per un’altra adunanza e, se neppure in questa il detto numero è completo, sono autorizzati gli Intervenuti a deliberare, e le loro deliberazioni, vinte a maggiorità di voti, sono obbligatorie per tutta la società. In questo caso però pagano la multa stabilita dall’Art. 22 quei soci soltanto che sono mancati al secondo invito.

24 – La giustificazione dell’invito – per tutti quelli che abitassero in città deve desumersi dal rapporto del Ministro, ove è indicato il giorno del suo rilascio –  Quanto a quelli che abitassero fuori dalla città e dei Subborghi, il Segretario deve dichiararli di averli prevenuti con lettera tre giorni avanti.

25 – A principio dell’Adunanza il Segretario persenta al Deputato di turno il rapporto del Ministro giustificante la notificazione degli inviti e la nota di quelli invitati per Lettera.

26 – Ovunque non è prescritta una forma diversa, la Società delibera per scrutinio e le preposizioni sono vinte a pluralità, o maggiorità di voti, i quali sono scoperti sotto gli occhi degli Adunati, ed il Segretario prende registro dei favorevoli, e contrari per ogni partito.

27 – Nel caso di parità di voti il Deputato di turno ne renderà un secondo per la preponderanza.

28 – Il Deputato di Turno è in diritto di richiamare all’ordine e anche di far removere dall’Adunanza quel socio che si dipartisse dai limiti del dovere. Non può peraltro aggiornare gli affari ad altra Adunanza, né dichiararla sciolta, senza il consenso degli altri due Deputati, o in mancanza di alcuno di essi, senza il consenso del Segretario, o del Provveditore, o del Camarlingo.

29 – I Soci devono intervenire all’Adunanza personalmente né si ammettono Procuratori ex Mandato oltre il caso unico dell’Adunanza, nella quale debbe mettersi il voto sulla continuazione o cessazione della Società.

Titolo 3°

Dell’Amministrazione

30 – Il Consiglio di Amministrazione si compone dei tre Deputati, del Provveditore, del Camarlingo, del Segretario e del Deputato d’Ispezione.

31 – E’ convocato dal primo Deputato o dal secondo o dal terzo nel caso di respettiva assenza

32 – E’ uffizio del Consiglio

1° Proporre alla Società tutto ciò che potesse parere dover riescire a suo vantaggio

2° Formare l’annuo bilancio di previsione di redditi e della spesa da presentarsi all’approvazione della Società

3° Riconoscere e far distendere il Bilancio reale dei redditi e delle spese dell’anno antecedente da sottoporsi alla sanzione della Società

4° E determinare la forma del bilancio di presunzione di quello reale, de’ redditi e delle spese, del Libro di esazione; degli ordini di pagamento, delle ricevute degli inviti etc. etc. etc.

33 – Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non sono valide che quando sono presenti almeno quattro membri.

34 – Le decisioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità di voti ne darà un secondo per la preponderanza il Deputato Presidente dell’Adunanza.

Titolo 4°

Delle cariche

35 – Tutte le cariche sono annuali

36 – La elezione dei candidati alle cariche è fatta per voti segreti in Adunanza Generale. A tale effetto per ciascuna carica, ogni socio presente scrive in polizza apposita il nome di un socio, e la pone nell’una. Fatte quindi la verificazione delle nomine per mezzo di Nota scritta, quali per la validità dell’atto dovranno corrispondere al numero dei Soci presenti, rimarrà eletto quegli che ne avrà riportate un maggior numero.

Nel caso di parità di nomine, dovrà la sorte designare il legittimo Titolare.

37 – I Deputati che avranno seduto nell’anno precedente non potranno essere eletti per l’anno successivo.

Del Deputato di Turno

38 – Il Deputato di Turno è rivestito della rappresentanza della Società per tutto ciò che riguarda la disciplina interna ed i rapporti estrinseci della medesima verso il Governo, e verso qualunque altro corpo morale. In nome del Deputato di Turno si tiene tutta la corrispondenza per gli affari che riguardano la Società e in di lui nome si comunicano gli ordini e le Notificazioni.

39 – Nelle Adunanze spetta al Deputato di Turno la iniziativa degli affari che debbono mettersi in discussione. Questa iniziativa deve avere per solo oggetto l’ordine e il metodo con cui dovranno essere proposti alla Società adunata gli affari né potrà impedire a ciascuno dei Soci il diritto di proporre ciò che crederà utile alla Società.

40 – Il Deputato di Turno è il primo a dare il voto. Pone la firma in Registri  in pié del rapporto di ogni seduta, invigila sull’andamento dell’Amministrazione, e può verificare la Cassa e le scritture a suo piacere.

41 – Il Deputato di Turno può convocare le adunanze generali straordinarie qualunque volta lo creda necessario o l’interesse della società lo richieda. Se però si recusasse di convocare l’Adunanza, potranno ciò fare gli altri due Deputati, rendendone conto alla Società adunata la quale deciderà preliminarmente sulla legalità ed utilità della convocazione.

42 – In caso di assenza o impedimento del Deputato di Turno, le di lui attribuzioni sono disimpegnate dal secondo Deputato e, mancando questi, dal terzo.

Del Provveditore

43 – Spetta al Provveditore tutto ciò che riguarda l’economico della Società e la pulizia delle Stanze. Da esso dipendono i Ministri o Inservienti delle medesime.

44 – E’ suo dovere di formare ogni anno e di consegnare ogni anno al Camarlingo il Dazzaiolo delle Tasse, e multe da esigersi dai Soci; di redigere ogni anno il Bilancio di Previsione per l’anno successivo e di presentarlo all’approvazione del Consiglio di amministrazione per essere quindi presentato a quello della Società in Adunanza Generale.

Del Camarlingo

45 – Il Camarlingo è incaricato di ricevere e conservare i fondi che spettano alla Società e di farne l’erogazione a forma degli Ordini che gli verranno dati.

46 – Niun pagamento può farsi al Camarlingo se non che all’appoggio di un mandato spedito dal Segretario e firmato anche dal Deputato di Turno.

47 – Deve il Camarlingo tenere un registro esatto di tutte le riscossioni e pagamenti e nel mese di gennaio di ciascun anno deve rendere conto di sua gestione all’Adunanza Generale.

48 – Il Camarlingo è responsabile in proprio della Custodia del danaro.

49 – Mentre il Camarlingo deve richiamare i morosi per via giuridica ogni volta che si tratti di somme liquide di Entrata, non può peraltro in caso di contestazione intraprendere veruna causa al nome della Società senza esservi autorizzato espressamente con Deliberazione della Società stessa.

50 – Nel caso di vacanza sarà provvisoriamente provveduto al posto di Camarlingo per mezzo di un interino da eleggersi per urgenza dal Deputato di Turno, finché non sia eletto il nuovo Camarlingo nelle somme stabilite dall’articolo 36.

Del Segretario

51 – Il Segretario è incaricato della redazione e conservazione di tutti gli Atti, gli Ordini e Deliberazioni della Società. Tiene in buon ordine i ruoli dei Soci, dei Deputati e degli altri Funzionari.

52 – Il Segretario a seguito degli Ordini del Deputato di Turno consegna al Ministro delle Stanze gli inviti per le adunanze da se sottoscritti. Assiste alle adunanze medesime. Riduce le proposizioni a forma di partito per sottoporle allo scrutinio. Distende le deliberazioni e le registra in un Libro a ciò destinato, apponendo al fine del rapporto di ogni seduta la propria forma sotto quella del Deputato di Turno.

53 – Nel caso di assenza o di impedimento del Segretario supplisce alle di lui funzioni quello fra i tre deputati che sia l’ultimo per ordine di nomina, o che sia uscito l’ultimo d’uffizio.

Del Deputato d’Ispezione

54 – La Ispezione è a turno settimanale per ogni Socio.

55 – Nelle ore in cui le Stanze sono aperte deve trovarsi immancabilmente presente il Deputato d’Ispezione, o in persona o rappresentato da un altro soggetto fra i Soci.

56 – Il nome del Deputato d’Ispezione è affisso nella sala delle Stanze affinché ciascuno sappia a chi indirizzarsi.

57 – Il Deputato d’Ispezione riceve i reclami contro il Ministro e suo aiuto rapporto al loro servizio, sul contegno degli Intervenienti alle Stanze, dando ai Reclamanti quelle soddisfazioni che stima esser loro dovute secondo le circostanze, ed è autorizzato ad allontanare provvisoriamente dalle Stanze chiunque mancasse alla debita decenza nel contegno, nel parlare e nel vestiario.

58 – Il Deputato d’Ispezione invigila che il Ministro tenga con tutta esattezza il Registro di tutti gli introiti giornalieri provenienti dal Giuoco, o da qualunque altra Causa, ed ogni sera al chiudersi delle Stanze appone il suo visto in piè dell’ultima partita.

59 – Nel Sabato di ogni settimana, oltre le incumbenze ordinarie il Deputato d’Ispezione ha l’obbligo di ritirare dal Ministro le somme riscosse nella settimana facendo ricevuta pié del Registro. Versa dette somme nella Cassa del Camarlingo, dal quale riporta ricevuta in apposito Registro da depositarsi a fine d’anno in appoggio al Rendimento di Conti.

60 – Il Deputato d’Ispezione fa rapporto al Deputato di Turno di tutti gli inconvenienti che sieno accaduti all’interno delle Stanze e nel corso di urgenza porta immediatamente i suoi reclami all’Autorità Governativa acciò venga interposta occorrendo la forza pel mantenimento del buon ordine.

Del Ministro e suo Aiuto

61 – Il Ministro viene eletto dalla Società riunita in Adunanza Generale per scrutinio ed a maggiorità di voti sulle petizioni che sono presentate al Deputato di Turno.

62 – Il Ministro deve scegliersi un Aiuto, il quale peraltro deve essere approvato dalla Società come sopra.

63 – Il Ministro è il Custode delle Stanze, delle quali ritiene le chiavi. Riceve in consegna i Mobili dietro un Inventario sottoscritto dai Componenti il Consiglio di Amministrazione e ne diventa responsabile.

Invigila alla conservazione e pulizia dei Mobili e del Locale, e procura che nulla manchi al servizio dei Ricorrenti.

64 – Tanto il Ministro che il di lui Aiuto non possono fermarsi attorno ai Tavolini da giuoco, ed al Bigliardo se non per bisogno di servizio, e devono star sempre con la massima proprietà e decenza.

65 – L’impiego di Ministro è soggetto annualmente alla conferma nell’Adunanza Generale del Mese di Luglio.

66 – Il Ministro e suo Aiuto si assoggettano a tutti gli oneri ed obblighi che vengono loro imposti dalla Società previa Deliberazione.

67 – Gli Stipendi del Ministro e suo Aiuto vengono fissati dalla Società. In caso di sospensione o vacanza ha luogo quanto è stato disposto all’Art. 36

68 – Il Ministro delle Stanze è responsabile in proprio di tutte le tasse di giuoco dovute dagl’Intervenienti.

Del Giuoco

69 – Sarà permesso qualunque Giuoco che non sia proibito dalle veglianti Leggi, con espressa dichiarazione che le scommesse, e tutti i giuochi d’azzardo in generale sono assolutamente proibiti, meno la Tombola, per la quale verrà sottoposto alla superiore approvazione un Regolamento Speciale.

70 – Il Giuoco deve essere moderato e di semplice divertimento. Il Deputato d’Ispezione può intervenire per ridurlo ai giusti limiti che sono fissati dalla Società.

71 – Il Deputato d’Ispezione è raccomandato di non permettersi che i Giovani Minori d’età prendano parte ai Giuochi se non nel caso che si trovino in compagnia delle loro famiglie, e si possa supporre che queste non vi si oppongano.

72 – Insorgendo dubbi e dispute sul giuoco, qualora un Giuocatore non riesca a persuadere l’altro o non si accomodino fra loro, sta al Deputato d’Ispezione ammettere il suo giudizio, con obbligo ai giuocatori di acquietarsi alla sua decisione riserbando a chi credesse non ben deciso la questione, la facoltà di sperimentare anche il giudizio del Consiglio di Direzione di che all’Art. 5.

73 – La Tassa di Giuoco: in quello di Biliardo sarà una Crazia ogni due pezzi nel giorno ed altrettanto per un sol pezzio nella sera; in quelli di Carte, Tavola Reale, di Scacchi e simili, una Crazia per persona nel giorno, da raddoppiarsi nella sera.

Degli Intervenienti

74 – Per essere introdotti ed ammessi alla Conversazione delle Stanze si richiedono le qualità medesime che sono necessarie per essere ammessi nel numero dei componenti la Società.

Sono ammessi per diritto:

Il Commissario Regio e sua Famiglia

Il Gonfaloniere e sua Famiglia

Il Presidente, gli Auditori ed il Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza e loro respettive famiglie

Gli Uffiziali delle R.R. Truppe

Il Conservatore delle Ipoteche

I Cancellieri, Commessi e Copisti del Regio Commissariato, del Tribunale e della Cancelleria Comunitativa

L’Ingegnere del Circondario

Il Magazziniere dei Sali e Tabacchi

L’Amministratore della R.a Posta

I Canonici della Cattedrale

Il Rettore ed i Maestri del Seminario Vescovile

Il Cancelliere Vescovile

I Parrochi della Città.

75 – I forestieri che hanno le qualità per essere ammessi alla Conversazione delle Stanze devono essere presentati da uno dei Soci al Deputato d’Ispezione sotto la propria responsabilità.

76 – Nelle Stanze della Società sta aperto un Registro sul quale dovrà progressivamente notarsi dal Diputato d’Ispezione la persona forestiera che è presentata alla Conversazione ed il Socio che la presenta.

77 – In occasione di Feste di Ballo per le quali volta per volta se ne dovrà riportare il permesso dalla Superiore Autorità Governativa Locale e le quali esistendo avanzi in Cassa, dalla Società devono darsi in numero almeno di due in ciascun anno, vi può essere ammessa per invito una più estesa conversazione tra le Persone civili della Città e forestiere. La scelta delle Persone da invitarsi dipende dal Consiglio d’Amministrazione. L’invito deve essere firmato dal solo Segretario in nome del Consiglio, e deve essere diretto alle persone scelte come sopra, le quali sono indicate in una nota firmata dei Componenti il consiglio e passata al segretario. Questo invito non può favorire che alla sola persona invitata e per la circostanza e tempo espressi nel medesimo.

78 – In tempo di Carnevale possono nelle sere di semplice Conversazione intervenire alle Stanze le Marchese, sempreché siano vestite con tutta decenza e proprietà, e siano presentate al Deputato d’Ispezione da un Socio facendole al medesimo conoscere. Il Deputato d’Ispezione può all’occorrenza ricusarne l’ammissione Quando si tratti di persone non aventi il diritto di intervenire alle Stanze. Esse non potranno trattenersi troppo a lungo nelle medesime, e molto meno a viso scoperto, e non potranno prender posto al giuoco 

79 – I concorrenti alle Stanze devono contenersi vicendevolmente coi più speciali riguardi, ed osservare scrupolosamente i modi della più scelta educazione, dovendosi riguardare le Stanze come un luogo di primaria Società.

80 – In caso di qualunque differenza o contestazione deve ricorrersi al Deputato d’Ispezione.

81 – L’osservanza fatta del presente Regolamento è il primo ed essenziale dovere delle Persone che sono ammesse alla Conversazione delle Stanze.

82 – Nessuno può introdursi che non sia decentemente vestito secondo gli usi di Città, e come conviene a persone civili e ben educate; né può starvi col Cappello in Capo, o col mantello in dosso.

La stessa proprietà e decenza dev’essere osservata in occasione delle Adunanze della Società

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Proposto da Commissione apposita, discusso dalla Società straordinariamente adunata, e da questa approvato per essere sottoposto alla Sanzione dell’I. e R. Governo.

= C.a M.se Cav.re Gio. Simone Dosi |

= C.a Cav.e Matteo Anziani               | Deputati

= C.a (da) Cav.re Francesco Razzetti |

Per copia conforme all’originale che viene rimesso al Dipartimento del Buon Governo in conformità della Ministeriale del Dipartimento medesimo de’ 28 settembre 1841.

Dal Regio Commissariato di Pontremoli li 29 ottobre 1841

Il Commissario Regio

Epifanio Manetti

Allegato n. 2

S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69, cc. 630-635, “Regolamento pel Giuoco della Tombola da osservarsi dalla Società delle Stanze Civiche di Pontremoli”

Regolamento pel Giuoco della Tombola da osservarsi dalla Società delle Stanze Civiche di Pontremoli

Art. 1 I Premi sono accordati al Terno, alla Quaderna, alla Cinquina ed alla Tombola

2 Il Terno si verifica nell’estrazione di tre figure semplici e composte situata in una delle paralelle della Cartella rilasciata al Giuocatore.

3 La Quaderna si verifica nell’Estrazione di quattro delle dette figure.

4 La Cinquina si verifica nell’Estrazione di cinque delle figure medesime sempre situate in una delle parallelle come sopra

5 La Tombola si verifica nell’Estrazione delle quindici figure che compongono detta Cartella, qualunque sia l’ordine della loro sortita.

6 I Giuocatori marcano i numeri delle Cartelle corrispondenti a quelle estratte con i mezzi che gli sono più comodi sempre che non resti pregiudicata la identificazione dei medesimi.

7 Le sole cartelle che dispensa la Società sono ammissibili al Giuoco.

8 Qualunque Giuocatore ha la facoltà di provvedersi di quella quantità di Cartelle che più gli piace nella circoscrizione della loro serie, o sia dall’uno al quattrocento, e nell’ordine di quelle invendute.

9 Quando allo spirare dell’ora determinata per chiudere la dispensa delle Cartelle lo smercio delle medesime non sia stato almeno di quaranta di esse, l’Estrazione non potrà aver luogo, ed in questo caso sarà restituito ai Giuocatori il prezzo di quelle dispensate.

10 Il prezzo della cartella da rilasciarsi al Giuocatore non potrà mai oltrepassare il Paolo, né essere minore di due Crazie, rilasciando alla Facoltà del Deputato a ciò destinato di determinare il valore dentro gli enunciati limiti a seconda delle circostanze.

11 Se al netto della detrazione del quinto dovuto alla Società e che dovrà considerarsi sempre ripetuta in tutti i Casi sotto contemplati, il numero delle Cartelle disponibili a favore di Giuocatori non oltrepasserà le Cinquanta, si premierà la sola Tombola assegnando alla medesima l’intiero prodotto delle Cartelle al netto come (che) sopra.

12 Se il numero delle cartelle oltrepasserà le Cinquanta, sarà nella facoltà del Deputato al Giuoco della Tombola di stabilire pure un premio alla Cinquina, alla Quaderna e al Terno in ragione del maggiore o minor numero di esse Cartelle il qual Premio dovrà essere nelle appresso proporzioni.

In caso della sola Cinquina, un terzo a questa, e due alla Tombola.

In caso di Quaderna e Cinquina, un sesto alla prima, due alla seconda, e tre alla Tombola.

In caso di Terno, Quaderna e Cinquina, un dodicesimo al primo, due alla seconda, tre alla terza e sei alla Tombola.

13 Accadendo che nell’istessa Sera abbia luogo la terza Estrazione qualunque sia il numero delle Cartelle disponibili, il prodotto delle medesime al netto del quinto sarà intieramente assegnato in premio alla sola Tombola, quale perciò verrà indicata col nome di Tombolone

14 Nel caso che dirimpetto all’introito di Cassa il reparto di detti Premi incontrassi delle frazioni, le medesime saranno ritenute a favore della Società, come addizionali del sopradetto suo emolumento.

15 L’ammontare di detti Premi sarà proclamato avanti il principio dell’Estrazione.

16 Se durante l’estrazione avverrà che il numero presentato nel quadro postergale non corrisponde al numero estratto, qualunque giuocatore avrà il diritto di domandare che detto errore sia corretto. In questo caso l’estrazione rimarrà sospesa finché sia verificato e corretto l’errore.

17 Il Giuocatore che riscontrando il numero della sua Cartella con quelli estratti li troverà firmati in modo da dargli diritto al conseguimento di qualche Premio, annunzierà ai Deputati del Giuoco la vincita dietro al quale annunzio l’Estrazione rimarrà sospesa.

18 Nessun altra vincita sarà ammessa dopo la restituzione all’Esebitore della Cartella premiata e la registrazione della medesima sullo stato dell’Amministrazione del Giuoco, quantunque si verificassero altre vincite nelle cartelle di altri Giuocatori che non si fossero precedentemente alla preaccennata registrazione annunziati per vincitori, sui quali rimarrà prescritto il diritto di concorrere al reparto e distribuzione del Premio dopo detta Registrazione.

19 – Il possessore della Cartella i di cui quindici numeri corrisponderanno con quelli estratti, presenterà, o farà presentare la sua cartella ai Deputati, dai quali verificata la legalità della medesima e riscontrati i numeri contenuti in Essa con quelli estratti la dichiareranno buona per il conseguimento del Premio che sarà assegnato all’Esibitore della detta Cartella.

20 – Se contemporaneamente saranno annunziate più vincite aventi il diritto ad un medesimo premio, sarà questo distribuito per equal porzione tra i vincitori.

21 – Se le cartelle saranno dai Deputati trovate adulterate, e le cifre numeriche delle medesime cassate, o di dubbia intelligenza, nè corrispondenti alla loro matrice, saranno dichiarate inammissibili, e l’estrazione continuerà fino all’annunzio di altra vincita.

22 Al Giuoco della Tombola vi è un Deputato eletto dalla Società fra il numero dei Soci, quale è in obbligo di osservare scrupolosamente il presente Regolamento.

23 – Questo Deputato nelle sere in cui ha luogo il Giuoco della Tombola si trova all’ora destinata per il principio del Giuoco medesimo alle Stanze.

24 – Il Ministro appunta in un libro a ciò destinato il prodotto degli utili che ritira dal Giuoco della Tombola.

25 Nella sera stessa il Deputato riceve dal Ministro il prodotto degli utili medesimi a benefizio della Società e ne fa il giorno successivo versamento nelle mani del Camarlingo della Società medesima.

26 Mancando il Deputato di intervenire alle Stanze all’ora indicata incorre nella Multa di lire due per ciascuna mancanza ed in tal caso ne fa le veci il Deputato d’Ispezione e mancando ancora questo, qualunque altro Socio nominato per il momento dal Signor Deputato di Turno o da chi ne farà le veci.

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Proposto da Commissione apposita, discusso dalla Società straordinariamente adunata, e da questa approvata per essere sottoposto alla sanzione dell’ I.e R. Governo.

M.se Cav.re Gio. Simone Dosi    

Cav.re Matteo Anziani                   Deputati

Cav.re Ten.e Francesco Razzetti  

Per copia conforme all’Originale che viene rimesso al Dipartimento del Buon Governo in conformità della Ministeriale del Dipartimento medesimo de’ 28 settembre 1841.

Dal Regio Commissariato di Pontremoli il 29 ottobre 1841.

Il Commissario Regio

Epifanio Manetti


A.D.D. = Archivio privato Dosi Delfini

A.S.F. = Archivio di Stato di Firenze

A.S.PI = Archivio di Stato di Pisa

S.A.S.P.= Sezione Archivio di Stato di Pontremoli


[1] Cfr. G.C. DOSI DELFINI, L’Accademia e il Teatro della Rosa di Pontremoli, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, 4.a s., vol. XXI, anno 1969, pp. 65-81, in particolare p. 71.

Sembra doveroso segnalare che la relazione del presente studio è stata illustrata presso la Villa Dosi Delfini, in località Chiosi di Pontremoli, domenica 20 giugno 2004. Proprio in quell’occasione il presidente della Deputazione di Storia Patria delle Province Parmensi (sezione di Pontremoli) Giuseppe Benelli ha tracciato un ricordo di Gian Carlo Dosi Delfini (1896–1979). 

[2] Cfr. A. ADDOBBATI, La festa e il gioco nella Toscana del Settecento, Edizioni Plus Università di Pisa, Pisa 2002, p. 197-203 (“I casini nobiliari”)

[3] Cfr. G. CASANOVA, Memorie, Firenze 1946, II, p. 1508, in A. ADDOBBATI, op. cit., p. 203.

[4] Cfr. G. RICCI (a cura di), La Lunigiana del Settecento nelle “Relazioni sul Governo della Toscana”di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Tipografia Ambrosiana, La Spezia 1980, p. 62.

[5] Cfr. A. Panajia, Il Casino dei Nobili. Famiglie illustri, viaggiatori, mondanità a Pisa tra Sette e Ottocento, Edizioni Ets, Pisa 1996, p. 17. Come precisa l’autore su “nobili patrizi” e “nobili”: “La differenza, all’atto pratico, si riduceva alla precedenza che avevano i primi sui secondi nelle funzioni e nelle pubbliche adunanze. Il titolo di nobile patrizio era, perciò, quanto mai prestigioso e ricercato, anche perché, per ottenerlo, occorreva giustificare con documenti il godimento in(in)terrotto di una nobiltà bicentenaria.”

Per dirla con le parole di Bruno Casini: “Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, Montepulciano, furono considerate patrie nobili fin dalla fondazione dell’Ordine di Santo Stefano. … Livorno fu proclamata città nobile il 4 ottobre 1720 … e Prato il 20 novembre 1721.” Cfr. B. CASINI, I “Libri d’oro” delle città di Pontremoli e Modigliana, in Biblioteca di “Le Apuane”, volume VIII, Massa 1987, p. 1, nota 2. E sulla differenza tra “nobili patrizi” e “nobili” scrive il Casini: “Della prima classe facevano parte tutte le famiglie nobili delle quali erano state accolte le provanze per giustizia all’Ordine di S. Stefano e quelle famiglie che potevano comprovare la loro nobiltà da duecento anni senza discontinuità. Nella seconda classe dei nobili erano iscritti i discendenti da quelle famiglie accolte nell’Ordine di S. Stefano e le altre famiglie nobili che non potevano comprovare la loro nobiltà per il predetto periodo di tempo, ma per uno inferiore. Le famiglie di nuova nobiltà ammesse al godimento dei primi onori negli ultimi cinquant’anni potevano essere ascritte alla nobiltà solamente se avevano preso domicilio in una delle predette città, si erano imparentate con nobili e possedevano tanti beni stabili che dessero rendite sufficienti da permettere di vivere decorosamente.” Cfr. B. CASINI, op. cit., pp. 1-2.

[6] Come ricorda lo studioso locale Nicola Michelotti riportando documenti appartenenti all’archivio della famiglia Venturini: “… già il 20 gennaio del 1749 i rappresentanti di quarantatre famiglie pontremolesi, con regolare scritta giurata si obbligavano, per sé e per i loro eredi, a versare – alla prima richiesta degli esattori designati – la somma di denaro da ciascuno da essi sottoscritta perché si potesse far fronte alle indispensabili spese inerenti alle pratiche da avviare per ottenere, con la conferma dell’antica nobiltà della lor patria, il godimento di tutti gli onori, titoli e prerogative che nei felicissimi stati di S.M.I. il Granduca di Toscana, amatissimo sovrano, sono concessi alle altre città nobili.” Cfr. N. Michelotti, 1778 – Pontremoli,  città nobile, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, 4.a s., vol. XXX (1978), tomo I, pp. 93-120, in particolare p. 97. Michelotti nelle prime pagine del suo studio ripercorre i diversi tentativi messi in atto negli anni per ottenere la nobiltà della città. In particolare, soffermandosi al XVIII secolo, cita i teorizzatori di questa nobiltà, ovvero Marzio Venturini, autore di un Discorso legale, istorico, politico della nobiltà di Pontremoli, stampato a Pisa nel 1725 e un’opera manoscritta del giurista e letterato Nicola Antonio Zucchi (1700-1769) risalente agli anni 1751-1758, dall’esplicito titolo Deduzione Istorico-Legale sopra il merito che ha Pontremoli d’essere considerato tra le Città Nobili della nostra Italia.  

[7] Cfr. A.S.F., Reggenza, b. 904, filza I, n. 18

[8] Sulle vicende legate alla costruzione del Teatro della Rosa cfr. M. Angella, Origine e storia di una sala all’italiana del ‘700: il Teatro della Rosa di Pontremoli, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Parma, a. a. 1993/94, capitolo II (“Origine ed evoluzione della fabbrica”), in particolare pp. 59-60.

[9] Cfr. A.S.F., Pratica Segreta di Pistoia e Pontremoli, b. 597 (dal 1721 al 1735),  cc. 95-96 (18 febbraio 1726: si parla di “commedie” e di “squallore di fatti”); c. 119v (1728 – si parla della collocazione del Casino); cc. 120-120r (24 gennaio 1728); c. 141 (6 marzo 1730: si afferma che il “casino” è “dirimpetto al Teatro”); c. 143r (1 maggio 1731: si citano le “seggiole”); cc. 147-147v e c. 185 (viene citato ancora il “casino”).

[10] Cfr. S.A.S.P., Atti civili. Uggeri (1747-1749), c. 1063: “Avanti l’illustrissimo Commissario di Pontremoli comparisce il signor Giuseppe Pavesi di Pontremoli ed a V.S. Ill.ma espone di essere parte di sua Casa sopra le due Stanze di ragione dell’Ill.ma Comunità di Pontremoli dette il Casino, posto in Piazza. Espone aver avuta stragiudiziale notizia che da Signori Protettori a detto Casino siasi per fare un’apertura nella facciata verso la piazza che dia l’ingresso ad una di dette Stanze …” Dai documenti si evince che il Pavesi si opponeva al progetto in atto.

[11] Cfr. N. MICHELOTTI, op. cit., pp. 98-99 e p. 120 (decreto del 1778).

[12] Cfr. B. CASINI, op. cit., pp. 2-5.

[13] Cfr. B. CASINI, op. cit., p. 5.

[14] Cfr. F. CRUCIANI, Lo spazio del teatro, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 13-14: “I palchi sono un luogo per guardare e per essere guardati, confine tra situazione pubblica e situazione privata, interna, perfino più o meno segreta”.

[15] Cfr. H. LINDENBERGER, L’opera lirica. Musa bizzarra e altera, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 235-240 (L’opera nella storia sociale; L’opera e la coscienza di classe); in particolare p. 237.

[16] Cfr. S.A.S.P., Gregorio Passeri q. Anselmo (1774-1781), n. 817, FN6, cc. 198v-199v, “Accademiae Casini Adunatio”, 11 dicembre 1777. Sembra doveroso segnalare pure che nel “libro dei Saldi” del 1775, alla voce “Affittarezze di Case e botteghe” sta scritto: “Dal Ministro del Casino, per l’Affitto delle Stanze … 224”. Cfr. S.A.S.P., Saldi (1775-1786), anno 1775, c. 1v.

[17] Cfr. S.A.S.P., Gregorio Passeri q. Anselmo (1774-1781), n. 817, HN8, cc. 29v-30, “Accademiae Casini Congregatio”, 5 maggio 1780. Che i Pavesi fossero Accademici del Casino si evince dai documenti citati in questo studio. Sui Pavesi nel ruolo di soci dell’Accademia della Rosa cfr. M. ANGELLA, tesi cit., passim. Per avere informazioni tratte da recenti inediti sul letterato Lorenzo Pavesi (1738-1805) ed i suoi rapporti con importanti pittori cfr. M. ANGELLA, La Deposizione del Duomo di Pontremoli: inediti su Cavallucci, Cades e Collignon, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, IV s., vol. LI (1999), pp. 247-273, in particolare pp. 260-261.

[18] Cfr. Cfr. S.A.S.P., Gregorio Passeri q. Anselmo (1774-1781), n. 817, HN8, cc. 29v-30, “Accademiae Casini Congregatio”, 5 maggio 1780.

[19] Cfr. Cfr. S.A.S.P., Gregorio Passeri q. Anselmo (1774-1781), n. 817, HN8, cc. 131v-132v, “Accademiae Casini Congregatio”, 30 maggio 1781.

[20]  Sul rinnovamento edilizio della città cfr. R. BOSSAGLIA – V. BIANCHI – L. BERTOCCHI, Due secoli di pittura barocca a Pontremoli, Sagep Editrice, Genova 1997, pp. 59-71. Sui più prestigiosi palazzi pontremolesi cfr. I. TRIVELLONI MANGANELLI, Dimore pontremolesi, Società Editrice Buonaparte, Carrara 2001.    

[21] Già il pittore Antonio Contestabili (1716-1790) ebbe a scrivere nel XVIII secolo: “Il Sig. Cav. Giuseppe Maria Negri vi ha una casa d’aspetto bellissima col giardino vasto; e al fondo d’esso v’è un fabbricato con lontananza e con simmetria all’uso dei teatri, con statua.” Cfr. A. CONTESTABILI, Descrizione delle chiese e dei palazzi di Pontremoli, in R. BOSSAGLIA – V. BIANCHI – L. BERTOCCHI, op. cit., p. 170. Cfr. inoltre AA.VV, I Teatri della Toscana. Massa Carrara, Lucca e Province, vol V, p. 179 (“Teatro di verzura in Palazzo Negri).

Sembra doveroso menzionare un articolo apparso sulla stampa nel 1775, dunque quando il Teatro della Rosa era già stato inaugurato. La Gazzetta Toscana dell’epoca riporta la data del 7 maggio 1775. Nell’articolo si fa cenno alla signora Dorotea Piccolomini di Siena, moglie del pontremolese Lorenzo Pavesi, e si dice che nel loro “splendido palazzo” si era svolta un’ “accademia di suono”. Per l’occasione si esibì Vincenzo Fannini al violino. Cfr. La  Gazzetta Toscana, 7 maggio 1775, p. 79 (Raccolta conservata presso A.S.F.), “Pontremoli”.

[22] Cfr. G. ROSSI, Salotti letterari in Toscana. I tempi, l’ambiente, i personaggi, Le Lettere, Firenze 1992. 

[23] Cfr. M. ANGELLA, tesi cit., pp. 52-53 e 83.

[24] Cfr. M. ANGELLA, tesi cit., p. 56. In base al rendiconto delle spese l’ultimazione dei lavori si potrebbe far risalire al 1843.

[25] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69 (commissario Regio Epifanio Manetti,  Filza 10, vol. 69), cc. 644-645. 

 

[26] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69, cc. 644-645. 

[27] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69, c. 795. Ecco la risposta dalla Presidenza del Buon Governo: “… poiché secondo il sistema invalso suole tollerarsi in qualche rara circostanza il giuoco di che si tratta non potrà che dipendere dalle savie vedute di V.S. Ill.ma l’adottare consimile tolleranza restrettivamente però soltanto alla suindicata sera, non suolendosi tal giuoco praticare in simili Società Accademiche e neppure in queste Stanze Civiche del Cocomero, lasciandosi correre per una certa acquiescenza in alcune delle ultime sere del Carnevale al Casino dei Nobili ed in qualche altro luogo …”

[28]  Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69, cc. 611-627. Il Regolamento in questione era ripartito in paragrafi, ovvero “Disposizioni generali” (artt. 1-16); “Delle Adunanze” (17-29); “Dell’Amministrazione” (30-34); “Delle cariche” (35-37); “Del Deputato di Turno” (38-42); “Del Provveditore” (43-44); “Del Camarlingo” (45-50); “Del Segretario” (51-53); “Del Deputato d’Ispezione” (54-60); “Del Ministro e suo Aiuto” (61-68); “Del Giuoco” (69-73); “Degli Intervenienti” (74-82). Cfr. Fig. 1 e Allegato n. 1.

[29] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69, cc. 630-635. Nel carteggio, accanto al “Regolamento pel Giuoco della Tombola da osservarsi dalla Società delle Stanze Civiche di Pontremoli” (Cfr. Allegato n. 2) è conservato il “Regolamento per il Giuoco della Tombola. Vincite e modo di attribuzione dei Premi per ciascuna delle medesime.”, che consta di 29 articoli (cc. 641-647). Si legge a c. 640: “A forma di quanto fu significato con altro appunto si rimette al Sig. Commissario Regio di Pontremoli la copia di un Regolamento di Giuoco di Tombola per lume e norma di quello che occorresse attivare per le Stanze Civiche di Pontremoli. Lì 14 agosto 1841.”

[30] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69, cc. 638, 638v, 651 e 652. Ecco il riferimento a Bibbiena: “6 – Sarebbe del pari stato creduto opportuno che nell’art. 70 fossero determinate le tasse da pagarsi pei Giuochi – per esempio il Regolamento delle Stanze di Bibbiena, uno dei più recenti, prescrive che le tasse di giuoco ossia i Pallai siano nel giuoco di Biliardo una crazia ogni due pezzi nel giorno ed altrettanto per un solo pezzio nella sera; nei Giuochi di Carte, di Tavola Reale, di Scacchi e simili una crazia di tassa per persona nel giorno, da raddoppiarsi nella Sera. E’ poi facoltativo alla Società il tenersi in atto pratico al di sotto delle stabilite Tasse, sebbene non possano eccederle.”

[31] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, articolo 2. Per avere notizie sul compositore pontremolese Pietro Giovanni Parolini (1789-1875) cfr. R. ZANETTI, La vita di Pietro Giovanni Parolini (1789-1875) e un catalogo tematico-sistematico delle sue opere musicali, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lettere, Storia della musica, anno accademico 1985/1986 (consultabile presso la Biblioteca Comunale “Camillo Cimati” di Pontremoli nel microfilm n. 221), in particolare pp. 57-70 (“Il ritorno a Pontremoli – La maturità (1823-1875)”).   

[32] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 1 e Articolo 3.

[33] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 4 e Articolo 5.

[34] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 6.

[35] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 14.

[36] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 15.

[37]  Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 17. 

[38] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 62 e Articolo 63.

[39] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 69.

[40] Per quanto riguarda il gioco del Biliardo sembra doveroso segnalare un atto davvero interessante. Nell’ottobre del 1821 Girolamo Bocconi fece istanza “per ottenere di poter riaprire un Biliardo” in città. Il  27 ottobre 1821 dalla Presidenza del Buon Governo giunse una lettera al Commissario Regio del seguente tenore: “… potrà accogliersi l’istanza di Girolamo Bocconi e autorizzarsi il medesimo ad attivare nel locale da esso indicato il Giuoco del Biliardo, osservate le discipline veglianti in materia simile. A questo effetto la prevengo d’avere incaricato il Sig. Primo Ragioniere del Regio Fisco perché sia rilasciata al concessionario predetto la relativa Patente, in seguito della quale potrà attivare il Giuoco predetto.” Cfr.   S.A.S.P., Affari diversi di Governo, Commissario Regio Scaramucci (164-266), anno 1821, filza sesta, volume 22, c. 165 e seguente.

[41] Pontremoli può vantare una tradizione di “carte da gioco”. A tal proposito cfr. M. GIULIANI, L’industria delle carte da gioco a Pontremoli nel XVIII secolo, in Curiosità industriali del Pontremolese, “Quaderno della Giovane Montagna”, Parma 1937, 1, pp. 3-6 (consultabile presso la Biblioteca Comunale “Camillo Cimati” di Pontremoli nel microfilm n. 249 (11/96)). Come scrive Manfredo Giuliani: “nella seconda metà del XVIII secolo, e anche nei primi del seguente, si fabbricavano indubbiamente, in Pontremoli, carte da gioco, probabilmente continuando una tradizione industriale che, a quanto si può giudicare dal tipo stilistico delle figure, doveva risalire per lo meno al secolo precedente. Qualche mazzo di queste carte, con lo stemma di Pontremoli e la legenda ALLA LUNA (impresa questa che doveva distinguere uno dei vari “giuochi” messi in commercio) si poteva vedere ancora in paese qualche anno fa …”  A testimonianza di ciò il noto studioso pontremolese riproduce nel suo studio l’impronta di  una tavoletta di legno di pero con “4 figure sbozzate, 7 quasi finite e un rettangolo non scolpito”. Tale tavoletta fu acquistata da Giovanni Podenzana a Pontremoli nel 1925 insieme con un marchio e fu inserita e descritta al n. 709 dell’importante Collezione Etnografica Lunigianese. Manfredo Giuliani arriva a dire: “Queste carte da gioco non solo si producevano in paese ma davano vita ad un’industria tutta locale, perché oltre ad essere del posto l’incisore e stampatore, è molto probabile che anche la carta provenisse dalle cartiere paesane”. Sulle cartiere paesane cfr. M. GIULIANI, Stemmi e Marche di Cartiere Pontremolesi, in Curiosità industriali del Pontremolese, “Quaderno della Giovane Montagna”, Parma 1937, 1, pp. 7-9 (consultabile presso la Biblioteca Comunale “Camillo Cimati” di Pontremoli nel microfilm n. 249 (11/96)).

 In appunti dattiloscritti del compianto bibliotecario Mauro Bertocchi, tratti da Sentenze del XVII secolo conservate presso la Sezione dell’Archivio di Stato di Pontremoli, si possono trovare riferimenti a giochi di carte effettuati nel Pontremolese.

Sembra doveroso segnalare che negli anni 2001 e 2002 durante i lavori di controllo, restauro ed archiviazione delle documentazioni cartacee della Sezione dell’Archivio di Stato di Pontremoli le archiviste Graziella Matteoni e Roberta Longinotti hanno rinvenuto tre esemplari di carte e tarocchi. Uno studio dei rinvenimenti è stato effettuata dal parmigiano Francesco Allegri. Cfr. F. ALLEGRI, Le carte e i tarocchi dell’Archivio di Stato di Pontremoli, 31 novembre 2002, dattiloscritto conservato presso la Sezione Archivio di Stato di Pontremoli. Una foto d’insieme delle tre carte è apparsa in un articolo di cronaca: cfr. M. ANGELLA, Carte da gioco di 500 anni fa, in “Il Tirreno”, 25 aprile 2003, p. IX.

Per una storia delle carte da gioco e dei tarocchi cfr. J. GELLI, Giuochi e passatempi, Hoepli, Milano 1989. 

[42] La “bambara”, che appassionava tanto i Toscani, era un gioco simile al poker ed era derivato dal famoso gioco della Primiera, celebrato a suo tempo dal Berni. In genere si giocava in tre, quattro o anche in cinque. Come sostiene Andrea Addobbati la “bambara” è voce vernacolare pisana: fare una cosa a bambara significa fare una cosa a casaccio. Infatti un proverbio diceva che “al gioco di bambara chi più vede manco impara”. Cfr. A. ADDOBBATI, op. cit., pp. 170-171.

Cfr. inoltre L. SALVETTI, Il casino dei nobili di Pisa nei secoli XVIII e XIX, Pacini Editore, Pisa 1993, p. 27: “Il gioco della Bambara era il gioco d’azzardo più praticato. Variante della più antica Primiera, era tra i preferiti dei nobili giocatori pisani del XIX secolo.” 

[43] In base a quanto attestano i documenti sembra di intuire che i Soci facessero puntuale istanza per Carnevale e nella ricorrenza dell’apertura delle Stanze Civiche perché venisse loro accordato il permesso di giocare alla Bambara.

In questo senso vanno le istanze del 1843 e 1844, firmate dal segretario Giuseppe Caimi e dal Deputato di Turno Giovanni Bertorini (1843). Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1843, n. 77 (filza n. 18), Commissario Manetti (da 1 a 1048), c. 161, c. 870 e c. 871; inoltre cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1844, n. 81 /filza n. 22), Commissario Manetti (da 1 a 942), c. 64.   

[44] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 74.

[45] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 71.

[46] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 77. 

[47] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 78. 

[48] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento per le Stanze Civiche di Pontremoli, Articolo 79 e Articolo 82. 

[49] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento pel Giuoco della Tombola da osservarsi dalla Società delle Stanze Civiche di Pontremoli, Articoli 1-5.

[50] Cfr. S.A.S.P., Commissario Regio, Affari Diversi, 1841, n. 69,  Regolamento pel Giuoco della Tombola da osservarsi dalla Società delle Stanze Civiche di Pontremoli, Articoli 1 e Articolo 9.

[51] Nella storia locale si è soliti classificare come “età borbonica” il periodo durante il quale la città di Pontremoli fu assoggettata al Ducato di Parma. Cfr. N. ZUCCHI CASTELLINI, Storia di Pontremoli dalle origini all’Unità d’Italia, Compagnia dei Librai, Genova 1990, p. 166. Cfr. inoltre L. MOLOSSI, Manuale Topografico degli Stati Parmensi, Tipografia Reale, Parma 1856.

[52] Cfr.  S.A.S.P., Filza di Istanze dal 1797 al 1800 (28), n. 11, 22 agosto 1797: “In quest’oggi si consegna … la prima Bottega de’ Scannatoi, quella che è vicino al Teatro, al Macelaro Giulio Dani …”

[53] Cfr.  S.A.S.P., Filza di Istanze dal 1797 al 1800 (28), n. 13, “Giuseppe Orioli”. Per la cronaca la fabbrica degli Scannatoi sorse tramite un “contratto di cottimo” tra Giuseppe Orioli di Gio. Batta di Castagnetoli e la Comunità di Pontremoli (rappresentata all’epoca dal Gonfaloniere Giulio Parasacchi e dal Priore Nicolò del fu Matteo Anziani). Secondo il Capitolato, costituito da 14 articoli, si dovevano costruire “4 botteghe per uso di scannatoi per i Macellari della città per il prezzo di scudi 360”. Poiché al termine dei lavori si andò oltre la cifra prevista, Giuseppe Orioli fece varie suppliche per riprendere parte dei soldi persi. A tal proposito diversi periti muratori attestarono quanto dichiarato dall’Orioli, ovvero che erano state spese circa 80 piastre in più. La sottoscrizione, datata 7 aprile 1796, fu firmata da pontremolesi e ticinesi, ovvero da M° Martino Portugalli, da M° Agostino Lorenzelli, da Capo M° Pietro Portugalli, da M° Vincenzo Lorenzelli, da M° Tommaso Giorgi, da M° Giuseppe Giorgi, da M° Pietro Cremona, da M° Michele Risoli e dal perito Innocenzo Portugalli. 

In particolare il Capo Maestro Innocenzo Portugalli (figlio di Pietro) fece una dettagliata perizia datata 6 agosto 1796 nella quale riportò che al termine dei lavori contro agli ipotizzati 1268 scudi di Parma (pari a 368 piastre) furono spesi 1928 scudi di Parma, quindi 660 in più del previsto. E’ nella dettagliata descrizione che il Ticinese fa riferimento a “Li abbellimenti di quadratura che esistono nell’interno di detta Fabbrica”. Già nella sottoscrizione del 7 aprile 1796 si parlava di “4 scannatoi dalle fondamenta con i volti reali”. 

I manoscritti rinvenuti sulla “fabbrica degli scannatoi” attestano ulteriormente, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la vivace attività dei Maestri Ticinesi a Pontremoli.

[54] Cfr. A.S.PI., Camera della Soprintendenza Comunitativa, filza 202, n. 707. Da una lettera del 1° giugno 1824 si evince che il Gonfaloniere della Comunità di Pontremoli implorava “un proporzionato sussidio ai sofferti danni per la straordinaria pioggia caduta nel 31 ottobre 1823, o almeno il rilascio per l’anno andante della tassa prediale in lire quattromilacinquecento per supplire in parte alle spese occorrenti per riparare ai suddetti straordinari disastri …” Cfr. inoltre A.S.PI., Camera della Soprintendenza Comunitativa, b. 1163: nella busta sono conservati disegni a colori di Tommaso Malaspina in grado di mostrare il “pelo dell’acqua nella piena dell’ottobre 1823”. Nella “Sezione del corso della Magra secondo la linea A C E della Pianta” si vedono i “Macelli”, il “Teatro” e la “Torre”. Vi è poi una “Carta topografica del Fiume Magra in ischiarimento della Relazione in proposito della Rotta seguita nell’Ottobre 1823 avanti il Teatro, e Macelli della Città di Pontremoli”. Parte del materiale conservato nella busta è stato fotografato da Gianpiero Salvanelli, che è in possesso dei negativi delle foto, scattate in occasione di una nostra visita all’archivio di stato pisano.

 

[55] Cfr. S.A.S.P., Archivio storico del Comune, Strada di Borgo Vecchio (1823-1834), n. 4 – Borgo Vecchio – Zani e Eschini  (1826-1829). La carpetta contiene un bellissimo disegno a colori: nelle “annotazioni” vi è scritto “A – Scannatoi da demolirsi”. Inoltre S.A.S.P., Archivio storico del Comune, Strada di Borgo Vecchio (1823-1834), n. 9. Contiene due splendidi disegni dell’area.

[56] Cfr. S.A.S.P., Archivio storico del Comune, Strada di Borgo Vecchio (1823-1834), n.8, Terra dietro al Teatro, Estratto della Deliberazione fatta dai Sigori Accademici del Teatro della Rosa della Città di Pontremoli nella loro adunanza del 27 maggio 1828 (Delibera del 1828, n° 5, Copia). “ … Noi sottoscritti Accademici del Teatro della Rosa di questa Città acconsentiamo che sia gratuitamente ceduta al pubblico di Pontremoli la terra seminativa, arborata e vidata posta nelle pertinenze di Santa Cristina e precisamente accanto al Teatro suddetto per l’oggetto che questa sia convertita in un Pubblico Giuoco di Pallone ed in abbellimento del nuovo Passeggio di Borgo Vecchio cedendo ogni nostro diritto relativo a detta Terra e per l’uso cui più sopra…”Nelle “annotazioni” della “Pianta del Passeggio di Borgovecchio che dimostra il progetto primo di ultimazione uniformemente al piano Zangrandi” dell’Ingegnere Carlo Pinelli vengono menzionati oltre agli “Scannatoi da demolirsi” (A), il “Parallelogrammo destinato per il Giuoco del Pallone” (LMNK), il “Trapezio della terra Galli necessario occuparsi per la nuova strada de’ Cappuccini ma particolarmente per il Giuoco del Pallone” (MNST), e la “Battuta del Pallone” (Q).   

[57] Per avere riferimenti al  “Pallone grosso” o “a bracciale” a Pontremoli cfr. A.C. AMBROSI, Il gioco della “palla al bracciale” in Lunigiana, in “Cronaca e storia di Val di Magra”, Centro Aullese di Ricerche e di Studi Lunigianesi, anni XVI-XVII (1987/88), Aulla 1988, pp. 29-41, in particolare p. 35 (riferimento all’anno 1666, alla piazza di Pontremoli chiamata di sotto e al signor Mario Maracchi che antecedentemente aveva giocato); cfr. inoltre M. ANGELLA, Il gioco del Pallone Grosso nella Pontremoli del ‘700,  “Il Corriere Apuano”, 26 luglio 1997,  p. 3. Peraltro il “Casino” e il  “Pallone grosso” sono destinati ad incrociarsi, almeno nei documenti. Si legge, infatti in S.A.S.P., Istanze (1794-1797), n. 102 (anno 1795): “ … Patrizio Bocconi non tanto in nome proprio che in nome di altri giocatori del Pallone Grosso espone col maggior rispetto alle SS.LL. Ill.me che ab immemorabili la Piazza Grande di questa Città è servita sempre per uso di un tale gioco, massime per due terzi ove è attualmente il Casino dei Nobili, separato dal resto della Piazza che confina con la strada pubblica, luogo insomma di nessuno pubblico passaggio e luogo ove non esiste alcuna pubblica bottega di traffico.”

[58] Cfr. S.A.S.P., Sicurezza Pubblica (1849-1870), passim.

Con manoscritto del 22 maggio 1854: “L’Accademia del Teatro della Rosa di Pontremoli all’oggetto di sollevare la numerosa classe dei braccianti che mancano ultimamente di lavoro e di mezzi di sostentamento nell’adunanza del dì 5 andante avrebbe proposto di aggiungere dalla parte settentrionale del Teatro, e precisamente nell’area ove esistevano gli antichi macelli, un locale per il biliardo ed altro ad uso di caffè, lo che può riuscire insieme di ornamento alla città …”

In altri manoscritti si parla di “196 metri quadrati di terreno che il comune avrebbe a cedere gratuitamente alla Società del Teatro di questa Città giusta la Deliberazione dell’Anzianato del 26 maggio ultimo per costruire un nuovo fabbricato in aggiunta al Teatro medesimo”.

In realtà l’Ingegnere comunale Giulio Parasacchi, dopo aver esaminato la porzione di terra “fuori dell’abitato ed in prossimità del fiume Magra che più volte in detto luogo ha straripato”, in data 3 giugno 1854 annotava: “il sottoscritto è di coscienzioso sentimento doversi riguardare come suolo accasabile ma di posizione pessima …”  Cfr. inoltre Estratto del Registro delle Deliberazioni del Consiglio degli Anziani del Comune di Pontremoli, 26 maggio 1854, “Domanda dell’Accademia del Teatro per ottenere dal Comune la Cessione del Terreno necessario all’ampliamento dell’Edifizio del Teatro stesso”.   

[59] Come si evince dall’archivio Maraffi-Giuliani, nei bilanci dell’Accademia della Rosa vengono indicate anche le spese delle Stanze Civiche. Ad esempio nel 1861 si segnala: “Dalla Società delle Stanze Civiche per un semestre d’affitto 150,00” Ed ancora: “Per altre due rate a saldo del Bigliardo 336.00”. Cfr. S.A.S.P., Archivio Maraffi-Giuliani, b. 29.

[60] Cfr. C. GIUMELLI, Il paesaggio umano, in AA.VV., “La provincia di Massa Carrara. Ambiente, storia, arte, tradizioni, economia”, Amilcare Pizzi Editore, Milano 1990, pp. 160-164 (Teatri), in particolare p. 162.  Esiste un disegno del Teatro della Rosa risalente alla seconda metà del XIX secolo nel quale si vedono le Stanze Civiche di prospetto e in pianta: cfr. S.A.S.P., Sicurezza Pubblica (1849-1870).

Tale disegno è stato riprodotto per la prima volta in M. ANGELLA, tesi cit., allegato n. 23 e successivamente è stato pubblicato in O. RAFFO MAGGINI (a cura di), Pontremoli e il territorio attraverso la cartografia, Luna Editore, Società Editrice Ligure Apuana, La Spezia 2001, p. 54. 

Documenti che attestano l’opera dell’ingegnere Antonio Giuliani per la fabbrica delle Stanze Civiche sono conservati in S.A.S.P., Archivio Maraffi-Giuliani, b. 29. In particolare nell’ “Estratto dal Registro delle Deliberazioni” del Teatro di Pontremoli risalente al 13 gennaio 1859 si fa cenno ad un “foglio del Signor Ingegnere Antonio Giuliani del 17 dicembre 1858 col quale il detto Sig. Ingegnere fa conoscere la complessiva perizia della Spesa occorrente per la restaurazione della vecchia fabbrica e per l’ultimazione della nuova …” . Ecco quanto riportato dall’ingegnere Antonio Giuliani: “Le misure prese sul posto ed i calcoli istituiti mi hanno condotto a stabilire che per cambiare la intavolatura dissestata e per l’alzamento sopraindicato, usando le cautele necessarie per non ostendere la cannicciata che forma il soffitto, occorre una spesa di franchi abusivi 2171,41. L’ultimazione della fabbrica ad uso di Stanze Civiche pei lavori tutti di muratore, scarpellino, ascende a franchi abusivi 6106,61. Per lavori di falegname e per inquadrare e dipingere le Stanze 1914,00. Somma totale meno la provvista de’ Mobili Fr. Ab. 8020,61. Si avrebbe così per entrambi i lavori un totale di ab. Fr. 10192,02.” In teoria la fabbrica doveva essere “completamente ultimata a regola d’arte entro il 30 novembre 1859.” La proposta, messa ai voti, fu giudicata favorevolmente da 14 Accademici.  

[61] Cfr. S.A.S.P., Archivio Maraffi-Giuliani, b. 29. In particolare nei bilanci del 1861 degli Accademici della Rosa risultano essere stati pagati più volte i pittori Filippo Bocchi ed Ettore Francini,  l’impresario Agostino Lorenzelli, il fabbro Giacomo Parolini, il legnaiolo Antonio Francesconi, il fabbro Boggi, il fabbro Bartolomeo Malatesta, il muratore Giovanni Marioni e il copritetto Malpeli. Cfr. inoltre C. GIUMELLI, op. cit.,  p. 162: “Nel 1862 i pittori Bocchi e Francini decorano le sale interne delle Stanze Civiche”.

[62] Il materiale cui si farà riferimento è stato consultato presso l’Archivio Dosi-Delfini (d’ora in avanti A.D.D.) negli anni 1993 e 1994, in occasione della stesura della tesi di laurea relativa al Teatro della Rosa di Pontremoli. Allora fu possibile accedere all’archivio grazie alla mediazione del professor Giuseppe Benelli ed alla gentilezza dell’attuale proprietario della Villa dei Chiosi Pier Andrea Dosi Delfini.  I documenti privati risalgono agli ultimi vent’anni del XIX secolo.

[63] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche, 1882. Programma Stanze Civiche. I firmatari erano: Nicola Zucchi Castellini, Domenico Gattelli, Silvio Venturini, Carlo Parasacchi, Leopoldo Gramoli, Giovanni Betta,  Cesare Novelli, Gian Carlo Dosi, Pietro Restori,  Uberto Ricci, Carlo Schiavi, G. Remigio Coppini, Vincenzo Eschini, Ferdinando Corradi, Aristodemo Buglia, Antonio Giuliani,  Tito Giuliani, Silvio Venturini per commissione del Signor Pietro Ruschi, Carlo Mazzetti, Luigi Bocconi per commissione di Leopoldo Bocconi.

[64] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche, 1882. Programma Stanze Civiche, articolo 1 e articolo 11.

[65] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche, “Pontremoli cinque gennaio milleottocentotantadue alle ore dieci antimeridiane”. Si tratta di due elenchi con “quantità”, “descrizione degli oggetti” e “valore” in lire. Per effettuare entrambi gli elenchi furono chiamati come periti Angelo Arrighi e Antonio Michelotti. Per la valutazione degli oggetti del primo elenco venne incaricato dalla maggioranza dei proprietari Giovanni Betta; per la valutazione degli oggetti del secondo elenco vennero nominati dalla Società Vincenzo Eschini, Domenico Gattelli e Silvio Venturini. 

Dal primo elenco apprendiamo che nelle Stanze Civiche esistevano oggetti per un valore complessivo di 870 lire che “divise per ventuno, che è il numero dei proprietari, danno un quoziente di lire quarantuno e centesimi 42 spettanti a ciascun proprietario”. Nel secondo elenco si riscontrano oggetti per un valore complessivo di 315 lire che “divise  per 25 danno un quoziente di lire dodici, e centesimi sessanta, spettanti a ciascun socio.”  Riportiamo sinteticamente la descrizione dei singoli oggetti.

Primo elenco: 2 sofà grandi di morens rosso ricoperti (220 lire), 2 sofà più piccoli ricoperti come i suddetti (140), 3 sofà più piccoli ricoperti come i suddetti (60), 12 viticchi con prismi di cristallo e candele (180), 1 specchio con cornice dorata (150), 4 Tende con mantovane e palchetti (40), 1 Tappeto di panno verde  (80). 

Secondo elenco: 1 Tavola di noce ovale con cassetto (50), 2 Tavolini quadrati di noce ricoperti di panno verde (20), 3 Tende complete con palchetto e mantovana (30), 1 Quadro con l’effigie di S. M. Vittorio Emanuele (8), 1 Tavolino quadro di noce (6), 24 seggiole di noce (25), 1 Lume a bilancia d’ottone (25), 1 Scacchiera con 32  pezzi con scatola (5), 1 Gioco di Dama con 24 pedine (2), 8 Scatole per riporvi i gettoni (4), 100 Gettoni lunghi (2), 50 Gettoni tondi (1), 2 paia di candelieri (5), 1 soffietto di noce con punta in ferro (3), 1 Mallo per fuoco (2); 8 Palette da fuoco (2), 2 lumi a petrolio con piedistallo e campana (10), 1 Lume da appendersi a campana (5), 2 Lumi a petrolio piccoli per l’ingresso (2), 2 Attaccapanni di legno inverniciati (3), 2 Bandiere (1), 1 Cassetta di pioppo per legna (2), 3 Cassettini di noce per le carte da gioco (1), 1 Cassetta di noce per i lumi (1), 1 Calamaio (1), 1 Secchio di rame (5), 1 Pattumiera con scope (1), 1 Lume con tubo (1), 1 Tavolo di pioppo (3), 2 Sofà completi (50), 1 Stoia e 2 stoini (4).   

[66] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche, Società delle Stanze Civiche di Pontremoli. Regolamento. Al termine del corposo documento, conservato manoscritto su un unico grande foglio, si legge “Approvato nella Società delle Stanze Civiche con una Deliberazione del 20 dicembre 1883”. Gli articoli sono così suddivisi: Capitolo I  (Disposizioni Generali): articoli  1-19; Capitolo II (Delle Adunanze della Società): articoli 20-35; Capitolo III (Del Consiglio d’Amministrazione): articoli 36-38; Capitolo IV (Del Presidente): articoli 39-42; Capitolo V (Del VicePresidente): articoli 43-47; Capitolo VI (Del Segretario): articoli 45-47; Capitolo VII (Del Provveditore): articolo 48; Capitolo VIII (Del Cassiere): articoli 49-50; Capitolo IX (Del Servo): articoli 51-53.  

[67] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche, Società delle Stanze Civiche, 28 gennaio 1885.

[68] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche. Nell’archivio Dosi Delfini sono conservati il Bilancio preventivo del 1887 ed i Consuntivi degli anni 1886, 1887 e 1888. Nei documenti visionati i “soci fondatori” risultano essere 19 ed i “soci aggregati” una settantina.

In base ai dati raccolti indichiamo che nel 1886 la Società quantificò 3684,40 lire in entrata e 3375,66 lire in uscita con un avanzo di 308,74 lire; nel 1887 registrò 4276,74 lire in entrata e 3577,82 lire in uscita con un avanzo di 698,92 lire; nel 1888 accertò 4228,80 lire in entrata e 3120,77 in uscita con un avanzo di 1108,03 lire. Presidente in quegli anni era Giovanni Betta e segretario era Silvio Venturini.   A mò d’esempio constatiamo che nell’arco dei tre anni l’entrata accertata della “vendita dei Giornali” ebbe un’oscillazione: passò dalle 85.10 lire del 1886 alle 117,65 del 1887 fino alle 100.45 del 1888. 

[69] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche, Stanze Civiche. Tariffa delle Tasse sui Giuochi di Carte, 1883. Sul manoscritto vi è un aggiunta posteriore del tenore: “N.B.: la presente tariffa fu modificata con Deliberazione della Società in data 14 dicembre 1885. La nuova tariffa andò in vigore col primo gennaio 1886”. Cfr. Fig. 2. Per avere informazioni sui giochi cfr. J. GELLI, op. cit..  

[70] I Dosi Delfini custodiscono con cura, presso la Villa dei Chiosi, un ricordo del Carnevale 1888: sul gagliardetto è riportato il nome della “Società delle Stanze Civiche” e in un riquadro sono elencati i nomi della “Commissione Direttiva del Ballo”, ovvero: “Betta Sig. Giovanni, Chiocci Ing. Polinice, Corradi Sig. Smeraldo, Dosi Mar. Andrea, Offsas Avv. Gandolfo, Porrini Avv. Alfredo, Scannerini Sig. Cesare, Venturini Avv. Silvio, Zucchi Sig. Daniele”. 

[71] Cfr. L. CAMPOLONGHI, Pontremoli. Una cittadina italiana fra l’80 e il ‘900, Marsilio Editori, Venezia 1988, p. 45. In un altro passo del libro (pp. 58-59) ricorda di essere stato a teatro con la madre: “… e una volta, a Carnevale, andammo al veglione, nel teatro della Rosa; ma la mamma non uscì mai dal palchetto …”

[72] Cfr. G. DOSI DELFINI, op. cit., p. 71

[73] Cfr. A.D.D., Tea Acc, Stanze Civiche, Statuto e Regolamento del Circolo “L’Unione” di Pontremoli, costituito il 31 dicembre 1912, Tipografia Cesare Cavanna, Borgotaro 1913. Consta di 32 articoli, così dsitrubuiti: “Dell’ammissione dei Soci” (articoli 1-5), “Cariche sociali” (articoli 6-8),  “Adunanze generali” (articoli 9-14), “Consiglio di amministrazione” (articoli 16-23), “Disposizioni d’indole interna” (articoli 24-32). Al termine dell’opuscolo vi sono i nomi di quanti fanno parte del Consiglio d’Amministrazione, ovvero: Ulrico Buttini (Presidente), Giacomo Ciavatta (Vicepresidente), Michele Sardella e Michele Querni (Consiglieri), Olinto Barbieri (Cassiere), Abelardo Campanini (Provveditore) e Luigi Poletti (Segretario). Viene mantenuta la distinzione tra “socio fondatore” e “socio aggregato” . Le Stanze, sede della neonata associazione, sono denominate “sale del Circolo e del Buffet” e si fa esplicito riferimento a “tavoli di lettura e di gioco”.

[74] L’Istituto d’Arte Scenica (Institutet for Scenkonst) si stabilì in affitto presso il Teatro della Rosa, ancora privato, nel 1984 e lì rimase sino al 1996. Sull’attività della compagnia svedese e sulle peripezie che portarono l’Istituto a dover abbandonare il teatro “entro e non oltre il 10 gennaio 1997” cfr. I. LINDH, Pietre di guado, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera 1998 (edizione postuma), in particolare pp. 227-236 (cronologia scritta e vissuta in prima persona dall’attrice Magdalena Pietruska).  

[75] Sulla breve permanenza della Musica Cittadina Pontremoli in quei locali cfr. Musica Cittadina Pontremoli, 1848-1998. 150 e oltre …,  Tipografia Artigianelli, Pontremoli 1998, p. 26. In quel frangente presso la sala-prove veniva conservato, pur deteriorato, il settecentesco sipario del teatro della Rosa. Sull’inaugurazione della sede (avvenuta il 3 maggio 1998) cfr. 150 anni di banda a Pontremoli (MS), nel cuore della Lunigiana,  in “Risveglio musicale”, rivista dell’Anbima, anno XVII, luglio/ottobre 1998, pp. 22-23.

[76] Sul recupero degli immobili cfr. G. LAZZERONI – F. SANTINI, Teatro della Rosa, in “Polis. Idee nella città”, anno II, n. 5, 1996,  pp. 98-100, in particolare p. 100 (“Relazione al progetto preliminare di recupero del Teatro della Rosa di Pontremoli. Linee di progetto”).

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