
13. Problemi relativi al disfacimento dei conciliaboli e dei pagi come unità economiche ed amministrative. — 14. Compascua „ e comunaglie medioevali. 15. Svolgimento storico-giuridico delle comunanze nei rapporti con la corte e con la pieve.
13. — Dello sfasciamento della costituzione egualitaria e federale delle tribù liguri col progredire della conquista romana non abbiamo particolari documenti. La data della sentenza minuciana fissa il momento nel quale il processo individualistico della proprietà si espande dall’agro privato nel pubblico ; la formula del pieno dominio ” quem vendere haeredemque sequi licet „ dice che l’ antico fondo unitario dei castelli non può più a lungo sfuggire all’ intensa mobilitazione del capitalismo agrario romano. Questo certamente nei territori suburbani e nelle parti costiere e viabili della Liguria; nella zona montuosa l’ antica costituzione economica poté vivere a lungo, varcando i’ Età ” borghese „ della romana civilizzazione . Ma il dilatarsi del ” fundus„ signorile, attinse poi, sicuramente, queste superstiti tenute comunali, aggregandole ai predî come loro organiche pertinenze. E appunto dall’enumerazione di “predia et saltus” in territorio ligure montano, nella famosa tavola alimentare di Traiano (1) sappiamo che, agli inizi del Il secolo d. C., l’ organismo economico dei vecchi conciliaboli era del tutto scomparso.
Il grande concentramento della proprietà, di cui la tavola è un documento, regolato da leggi che possiamo chiamare nel più stretto senso capitalistiche, non aveva avuto ragione di ricercare i confini delle vecchie circoscrizioni amministrative, nè tanto meno la costellazione delle tenute intorno al compascuo, rispondenti ad un’economia agraria da lungo superata ; pertanto, dove l’ organismo territoriale del conciliabolo e del pago sopravvive nella pieve non è per una ragione economica, ma per una mera successione e sostituzione di uffici di culto, tenendo conto, del resto, che il pago stesso, già sul finire della Repubblica, aveva perduto i suoi principali uffici amministrativi per rimanere come unità religiosa. Ora, poichè sulla derivazione della corte medievale dal ” fundus „ signorile romano non è più da discutere, l’ indipendenza della corte dalla pieve è in pari tempo dimostrata. Ne daremo esempi, in seguito, trattando particolarmente delle corti regie, e, in generale, delle tenute monastiche e signorili nella Riviera fra Sestri e Lulli; senza che sia d’uopo richiamare teorie e discussioni ben note, né la ricchissima bibliografia italiana e straniera sull’argomento (2).
Tuttavia, due particolari aspetti del trapasso dall’ economia antica alla medioevale possono ricevere qualche luce dai documenti liguri e di essi faremo breve saggio ; sotto il duplice punto di vista dei legami genetici del comunismo agricolo medievale con i ” compascua „, e dei rapporti fra gli stessi istituti e la pieve, per vedere se in questa non abbia resistito qualche funzione giuridico-territoriale inerente alla sua originaria derivazione dal conciliabolo e dal pago.
14— L’ esistenza di “comunalia „, ” vicanal „, ” conciliaria „ nell’Alto Medio Evo è dovunque documentata; difficile, date le varie e mutevoli accezioni dei vocaboli esprimenti questo rapporto giuridico, dedurre il carattere degli istituti dalla terminologia delle fonti; tanto più che nella pratica amministrativa il concetto di queste comunanze fu variamente inteso e definito : come di servitù, di concessioni di diritto pubblico, d’usi civici. Non vi è modo di risolvere, a mio parere, i molti complicati quesiti storici che ci vengono posti dall’ osservazione di questi rapporti, se non tenendo fermo che, in ogni caso, essi basano originariamente sopra un vero ” jus fundi”.
Dell’antica corte di Corvasano, confermata da Ottone I, nell’anno 963, al vescovo di Luni (3), rimane il nome nel pascatico „ comune a tutti gli addetti al fondo. La organizzazione curtense ha ceduto al ” castrum “ chiamato Ponzanello, e, definitivamente, il rapporto fra l’ antico proprietario della corte e gli addetti si è risolto in uno statuto comunale che conserva al primo certi diritti e giurisdizioni. In questo statuto l’uso del pascolo e del bosco comune appartiene ai castellani “ qui habitant continue in Ponzanello „; gli avventizi non possono usarne se non per estrarne materiale edilizio da fabbricare nel castello medesimo. Nessun diritto e ingerenza del vescovo ; l’ amministrazione delle comunaglie spetta ai consoli, col divieto espresso di costituirvi alcun diritto particolare a beneficio di chiunque “consules qui pro tempore fuerint non possint unquatn magis locare pascaticum de Corvaxana alicui persone „ (4).
Altrove, dove non si è costituito il comune popolare, il prato e il pascolo appartengono ai domini, come nelle tenute della consorteria dei Bianchi d’ Erberia, ma i signori, p. es. in causa contro il vescovo, più che tutelare un diritto proprio sembrano rappresentare i loro soggetti: “….dicentes quod eorum homines habitantes in curte Viani et in. curte Munti ab Arcula versus Lunam sive mare herbaticum dare non debere „ (5). Pe contro appare dell’atto stesso che il vescovo, trattando il compascolo come una regalia, ha istituito sull’uso di esso un diritto fiscale; diritto che nel caso non gli viene riconosciuto, ma di cui gli è fatta riserva : “ ita tamen quod….. propter illam occasionem dominus episcopus non perdat herbaticum quod habere uevit „. Anche i signori di Vezzano riscuotono un diritto dagli estranei che usano del pascatico del loro distretto; qui il carattere della prestazione, più che da un diritto di proprietà, discende da un vero rapporto di diritto pubblico; poichè i domini debbono difendere ” …illas bestias omnes cum tota eorum fortia per se et per suos homines ad eorum posse, et pastores bestiarum in omnibus locis ubicumque poterint “(6).
Questi diritti di comunanza derivano sempre e dovunque dal vincolo che univa gli uomini e le classi con la vecchia corte? É la tesi del Fustel de Coulanges, ampiamente documentata per quanto riguarda l’ organizzazione curtense della Gallia : “de même que presque tous nos villages sont issus d’ anciens domaines, c’ est aussi dans l’ organisme de ces domaines que se trouve l’origine des communaux des villages „. I ” communia „ sono inclusi nella tenuta curtense e fanno parte del ” dominicum „ ; per lo più ‘il proprietario se ne riserva una parte (forestum) e concede l’ altra in godimento comune ai suoi tenutari, gratuitamente o no, secondo le regole ch’ egli fissa, dettate dall’ interesse agrario dell’ azienda, particolarmente in relazione con la costituzione del manso, considerato come unità agricola da cui una famiglia deve togliere il suo intero fabbisogno (7). Senonchè, come abbiamo accennato, possiamo escludere in generale, per quanto riguarda l’ Italia, che il sistema curtense abbia avuto tale sviluppo da vietare la permanenza di raggruppamenti estranei alla sua organizzazione economico-giuridica, se anche in gran parte soggetti alla sua influenza. In particolare, tenendoci soltanto agli esempi dati sopra, nelle due corti dei Bianchi il pascolo e bosco pertinenti alla corte sono contigui con eguale territorio appartenente al vescovo, e la conclusione della lite è che gli uomini del vescovo, come quelli dei Bianchi, possono promiscuamente usare dell’una parte e dell’altra senza esser soggetti a nessuna imposizione, il che implica uno stato precedente ed originale d’indivisione. Non abbiamo, qui dunque l’inclusione del “comune „ nella corte ; per Io meno abbiamo un “comune” rispetto a più corti. Ma, volgendo particolarmente la nostra attenzione alle corte di Viano, sonvi ragionevoli indizi per concludere che, per quanto riguarda gli ” homines episcopi „, il loro diritto di pascolo o di legnatico non dipendeva affatto dall’ appartenenza ad una corte vescovile. L’origine della signoria vescovile sopra una parte degli uomini della pieve di Viano è chiarita da un testimoniale raccolto nel 1269 (8) ad istanza del v. Guglielmo, che riferisce fatti dei primi del secolo ; uno dei testimoni, scelto fra gli “antiquiores „ del luogo, ” audivit dicere quod olim dictus episcopus Gualterius, quum Blanci nimium dominabantur et ponebant insidias hominibus Guisceple, ut credit quod ita vocaretur, et qui erant in quodam nemore, ipsi homines recomendaverunt se ep. Gualterio et ipse posuit eos supra podium et in podio illo ubi modo est castrum de Marciasio et ex ea causa fecerunt se suos fideles etc”. Il racconto non potrebbe essere più chiaro ; questi antichi abitanti del bosco, che, estranei alla corte e insidiati dai signori di questa, conservano sotto la protezione vescovile diritti sopra il ” comune” non ripetono questi diritti da nessuna concessione signorile.
Vuol dire che qualunque sia la norma dettata dal proprietario agli uomini della sua corte per l’uso del pascolo e del bosco non riservato, questo terreno era talvolta, e forse nella maggior parte dei casi, soggetto in pari tempo a godimento di estranei, il cui diritto era tutelato in vario modo, secondo le diverse contingenze politiche, ma dipendeva in ogni caso dal possesso individuale di certi fondi, verso i quali il pascolo e il bosco erano stati originalmente in rapporto di servitù. Il “comune” dunque non fu una provvidenza della corte, ma un istituto che questa ha investito e in parte trasformato secondo le proprie esigenze.
15. — I compascua in diritto classico, non sono una parte dell’ agro pubblico dato al pascolo sotto determinate regole amministrative. Simili concessioni non potevano conferire all’utente un diritto reale ; solo nel tardo diritto imperiale venne a riconoscersi nel locatario perpetuo di agr pubblici un ” jus colendi” (9) ; mentre la formula originale del ” jus compascendi „ è quella d’un diritto privato : “ jus est compascere” (10). Questo diritto, il quale segue il fondo dominante nei trapassi (11), non dà luogo, in diritto classico, ad un condominio suscettibile dell’ actio communi dividundo „, bensì ad un condominio attivo indivisibile di servitù. Formula se si vuole, impropria, giacchè nè i giuristi, nè i gromatici dicono chi fosse il ” dominus, del fondo servente: non certo Io Stato, nè il Municipio, giacchè la destinazione all’uso comune non era revocabile con procedimenti amministrativi (12) ; non i proprietari dei fondi dominanti, per la nota regola ” nulli res sua servit „ (13). ln regime individualistico della proprietà un fondo senza proprietario non è concepibile (14) ; l’ istituto profilato dai giuristi romani è un frammento, che noi non riusciamo ad integrare se non restituito nella più remota società comunistica da cui procede, nella quale il “ jus compascendi”era un ” diritto del castello „, un vero diritto collettivo (15). Ma poichè l’indivisione era necessaria ed essenziale alla funzione politico-economico-agraria dell’istituto, essa era conciliata, nel nuovo diritto, con le esigenze della proprietà solitaria, mediante la formula del condominio attivo di servitù, di cui l’indivisibilità e la solidarietà erano regole classiche (16).
Ora, nel concentramento latifondistico della proprietà, sul declino dell’impero, si sarà per certo avverata-l’accumulazione in una mano di grande maggioranza delle quote di partecipazione al compascuo ; si parla delle invasioni e chiusure ” per potentiam „ a cui accenna il commentatore di Frontino (17). E sarà avvenuta, per conseguenza, una riduzione del suolo tenuto a pascolo e a bosco. Forse, in gran parte, sull’antico compascuo s’estese in Liguria la cultura dell’ ulivo, sconosciuta al tempo di Strabone (18). Comunque, come era scomparsa del tutto la classe dei piccoli proprietari, rimanevano degli aventi diritto al godimento del ” saltum „ conchiuso (19).
Queste condizioni perdurano nella corte medievale dove l’uso del ” saltum „ si disciplina come una concessione nei riguardi dei servi e dei massari ascritti alla corte, ma come una vera servitù rispetto alla popolazione estranea dei liberi proprietari. Sono poi questi piccoli alloderi il popolo raccolto per lo più nel vecchio centro pagense ; a cui, col disfacimento dell’organismo giuridico-agrario della corte, si riunisce a poco a poco l’ elemento curtense, il quale, liberandosi dalla condizione ascrittizia, riconquista in pari tempo, come un diritto, l’uso della terra comune che aveva ricevuto come una concessione.
Pertanto se è ingenua la rappresentazione delle comunaglie come sopravvivenze di antichi diritti pubblici, se anzi è da scolpire il processo di diritto privato che le investe e le trasforma incessantemente, è pur vero che si tratta di istituti realmente comunistici, le cui avventure, fra le più singolari della storia giuridica, riflettono magistralmente le fasi della vita economica dei campi attraverso le più varie vicende. Salvatosi il “jus compascendi„. nel suo pieno significato di godimento di pascolo. bosco e cava comuni, attraverso la più energica individualizzazione della proprietà che la storia antica conosca, sotto la regola elastica di un condominio attivo di servitù, svincolatosi faticosamente dalla clausura curtense, riemerge come un diritto pubblico soggettivo nel Comune (20). Abbiamo dunque un rapporto giuridico, mutabile e multiforme secondo le esigenze politiche a cui deve adattarsi, ma singolarmente fisso nel rispondere ad una permanente esigenza economica-agricola. Ora è ben chiaro che la natura reale e territoriale del diritto di compascolo richiede la determinazione di un confine entro cui esso abbia vigore; un dato pascolo o bosco sarà quindi in rapporto di servitù verso i fondi situati nel confine della pieve, dove e quando questa mantenga i confini del conciliabolo e del pago, cioè della primitiva unità territoriale di cui il compascuo era stato una pertinenza; del fundus, della corte, dove questi abbiano incluso il compascuo. E cosi a Viano gli uomini della corte signorile e i castellani extra-curtem che conservano, come abbiamo veduto, pascolo e bosco contigui, di godimento comune, sono collettivamente gli uomini della plebs de Viano è probabile che lo stesso caso sia degli uomini di Monti d’ Arcola, dove pure pieve e curia sembrano coincidere, Per contro, a Ponzanello le comunaglie appaiono completamente incluse e circoscritte nei limiti dell’ex-corte vescovile. Esse sono state separate dall’antiche comunanze del pago col definirsi del fundus „ il cui organismo agrario e amministrativo ha perdurato nella corte, nel castello, nel Comune.
Tutt’ altro ordine d’ inchieste ci porterebbe a stabilire che nella pieve veniva logicamente ad organizzarsi la difesa e la tutela dei diritti di comunanza appartenenti al popolo estraneo alla corte; cioè a riconoscere, sotto certi riguardi, la funzione antitetica della plebs » (come erede di vetustissimi istituti amministrativi) verso la curtis tutte le volte cha non fosse stata ricinta in questa. Ma un tale argomento non potrebbe esser trattato che in linea generale, non avendo noi dati e documenti locali da portare in discussione.
Ubaldo Formentini, Conciliaboli pievi e corti nella Liguria di Levante, Accademia Lunigianese di Scienze G. Cappellini, La Spezia, 1926
(1) V. nella Tavola le molte indicazioni di “fundi » e ” saltus” inclusi “cum communionibus» in grandi domini privati, nel territorio di Veleia e Libarna; ed. C. I. L. XI-I, 1147, ‘pag. III, 54, 57, 58, 60, 64, 66, 67; p. IV, 85, 88; p. V, 8, 21, 28.
(2) La teoria della coincidenza di pieve e corte, sostenuta dal BAUDI Dl VESME (Le origini romane del Comitato longobardo e franco, in Bsbs, VIII, 321 sgg.) è stata contradetta principalmente dal VACCARI, in Op. cit. Sulla successione della pieve al pago v. da ultimo A. SCHIAFFINI, Per la storia di ”parrochia” e «plebs », in ASI, LXXI, 1922 [ma 1926), 65 sgg.
3) CP [Codice Pelavicino, nell’Arch. Capitolare di Sarzana; Regesto del prof. M. LUPO-GENTILE, in ASL, XLIV,I n. 18.
4) Ibid. n. 141: 25 giugno 1233.
5) Ibld. n. 241: 29 marzo 1188.
6) Ibid. n. 410: 23 gennaio 1197.
7) FUSTEL DE COULANGES, L’ alleu et le domaine rurale pendant l’époque merovingienne, 424 sgg.
8) CP, n. 515.
9) (l) Cfr. FERRINI, Pandette, 501 segg.
10) Cic. Topica, 4.
11) SCEVOLA, fr. 20, D. 8,5.
12) poiché la destinazione stessa non dipendeva da nessun provvedimento d’autorità dato ” ab eo qui jus publicandi habuit”; fr. 2 S 21, D. 43, 8. Tuttavia in pratica è probabile che lo Stato Romano abbia trattato in molti casi l’agro compascuo come “ager pubblicus populi romani “ assoggettandone l’ uso alla scriptura; cosi come poi nel Medio Evo fu trattato come una regalia.
13) fr 2C, D. 8, 2. Cfr. fr. l, D. 8, 6, ecc.
14) Non sono certo classificabili i compascua nella categoria delle cose ” nullius in bonis „ del Diritto Romano.
15) In quanto la proprietà stessa del fondo dominante era in origine collettiva ” ager privatus…. casteli Veituriorum est „
16) fr. 32, D. 8, 3; ff. 6, S 1, D. 8, 4; fr 23, S 3, D. 8, 3; fr, 6, S t, D. 8, 6, ecc.
17) “Certis personis data sunt depascenda, sed in communi; qua multi per potentiam invaserunt et colunt (ed. LACHMANN, p. 15, 6).
18) STRAB. IV, 6, 2: i Liguri cambiavano a Genova legnami e prodotti della pastorizia con olio e vino d’Italia.
19) fr. 8, S 1, D. 8, l; la servitù permaneva anche quando uno dei proprietari del fondo dominante fosse divenuto proprietario di una parte del fondo servente; cfr. PACCHIONI, Diritto Romano, II, 451
20) V. sopra la formula: “qui habitant continue in Ponzanello„.