ISTITUZIONI MONASTICHE E AUTORITA’ EPISCOPALE IN LUNIGIANA TRA X E XI SECOLO.

di Giampietro Rigosa

BREVI NOTE SU UNA ANTICHISSIMA CONTROVERSIA TRA L’ABBATE DI LENO E IL VESCOVO DI LUNI

Con una sentenza contenuta in un privilegio di papa Niccolò II del 1060 (1) si chiuse, temporaneamente, una grave controversia insorta intorno alla metà dell’XI secolo tra Guenzelao, abbate di Leno, e Guido, vescovo di Luni. La causa della controversia era rappresentata dalla titolarità dello jus decimandi, sulla curtis di Montelungo che, nell’XI secolo, era sicuramente una delle più importanti istituzioni monastiche della Lunigiana e apparteneva appunto all’ abbazia di Leno (2).

Questa disputa, come tutte le altre dello stesso tipo di cui si ha notizia per quanto concerne la Lunigiana, è inquadrabile nell’ ambito di quel complesso rapporto che andò maturando all’interno della chiesa tra vescovi e monasteri e più in generale tra l’ elemento filo episcopale della gerarchia ecclesiastica, propensa ad attuare una riforma della chiesa incentrata sul ruolo predominante dei vescovi e sulla divisione del territorio per diocesi, e quella filo monastica che, pur mancando di un disegno altrettanto preordinato rispetto alla suddivisione organica del territorio, incentrava il programma di riorganizzazione della chiesa sull’ attribuzione ai monasteri di un ruolo sempre maggiore. Anche in val di Magra, così come in tante altre parti d’Italia, tra vescovo ed autorità monastiche presenti o aventi giurisdizione sul territorio, si crearono tali condizioni di conflittualità (3).

Non è certo questa la sede per trattare compiutamente e in generale il tema, che necessiterebbe certo di una corposa attività di ricerca, dei rapporti tra queste componenti religiose nella nostra regione, tuttavia credo utile, ai fini di questo lavoro, accennare sinteticamente alle ragioni specifiche che in val di Magra contribuirono ad acutizzare tale conflittualità. Innanzi tutto, va considerato che l’ambito d’influenza del vescovo nella nostra regione rimase per secoli limitato alla sua parte sudorientale. In alta val di Magra e nella parte occidentale della Lunigiana storica invece, furono soprattutto le istituzioni monastiche a compiere l’opera di diffusione del cristianesimo tra le popolazioni autoctone e di quelle stanziatesi a seguito delle invasioni che si succedettero dalla dissoluzione dell’Impero romano. Nel loro sforzo di penetrazione nel territorio lunigianese le varie istituzioni monastiche furono facilitate sia dalla condizione di marginalità, e quindi d’ assenza d’ antagonisti, che caratterizzò questi territori sino almeno al X secolo, sia dalla particolare considerazione in cui esse furono tenute da parte della monarchia longobarda prima e di quella carolingia poi.

Con I ‘ andare del tempo queste realtà monastiche andarono radicandosi nel territorio, divenendo per le popolazioni il principale se non unico riferimento religioso. Dalla iniziale attività ospitaliera sul complesso di vie di comunicazione che prenderà il nome, secondo i periodi, di via Francesca, Francigena o Romea, essi, nei territori dove erano presenti, finiranno per occuparsi in prima persona della cura animorum. Grazie anche alla latitanza della organizzazione episcopale i monaci vedranno presto sancito formalmente il loro ruolo in diplomi imperiali e bolle pontificie nei quali furono a loro confermati i diritti e le proprietà connesse all’esercizio della loro attività. Quando l’autorità episcopale, sulla scorta della spinta maturata in seguito agli statuta canonum (4), pretese di estendere la propria giurisdizione a tutto il territorio della diocesi di Luni, soprattutto in materia di riscossione delle decime (5), si trovò di fronte, spesso, una controparte agguerritissima sia sotto l’aspetto formale sia per quanto atteneva alla sostanza delle cose. In questo periodo storico, infatti, le abbazie godevano di un’ attenzione particolare da parte dell’imperatore ma va tuttavia rilevato, ai fini del presente lavoro, che gli interventi imperiali nei confronti dell’ abbazia leonense andavano ben oltre quelli che generalmente rientravano nelle prerogative della defensio propria dell’imperatore verso le istituzioni monastiche (6).  L’abbazia di Leno era infatti, in quel periodo, uno dei capisaldi strategici sui quali era imperniata la politica imperiale in Italia. Si deve infatti tenere presente che l’ abbate Richerio, predecessore di Guenzelao alla guida del cenobio bresciano, aveva contemporaneamente retto, per qualche anno, anche le sorti dell’importantissima abbazia di Montecassino e che allo stesso Guenzelao, proveniente da un ‘ abbazia bavarese, dopo alcuni anni di governo dell ‘ abbazia di Leno, sarà affidata anche l’abbazia di Nieder-Altaich (7) . Evidentemente, attraverso questi abbati imperiali, la politica sveva tendeva a legare in modo sempre più rilevante i monasteri agli scopi dell’impero così da creare un legame senza soluzioni di continuità tra Germania, Regnum Italiae e Mezzogiorno (8). Avendo le grandi abbazie come quella di Leno assunto una funzione determinante nelle campagne, certamente più di quanta fosse attribuibile a vescovadi e signorie feudali di vecchia e nuova formazione, esse erano divenute uno strumento insostituibile nella strategia imperiale. A questa politica imperiale, imperniata sullo stretto rapporto con i grandi monasteri, papa Niccolò II rispose con un progetto riorganizzativo della chiesa su basi episcopali.

E’ in questo contesto che ho sinteticamente tracciato che si innesta la controversia oggetto del presente lavoro.

Il vescovo di Luni, in virtù dell’orientamento comune all’episcopato italiano maturato anche in conseguenza dell ‘ atteggiamento di Leone IX, predecessore di Niccolò II, riteneva di essere il solo legittimo titolare del diritto di riscossione delle decime, nella loro natura di iura spiritualia, su tutto il territorio della diocesi quindi anche sulla curtis di Montelungo che ricadeva appunto nell ‘ ambito territoriale di sua competenza. Tale pretesa non poteva che essere esplicitamente contrastata dall’abbate Guenzelao il quale non solo poteva dimostrare che la sua abbazia godeva dell ‘esenzione dal pagamento delle decime a Montelungo da tempo immemorabile e possedeva formalmente il diritto di riscossione delle stesse in tutti i possedimenti abbaziali, ma era pure consapevole del potere e del grado d’autonomia che essa era andata consolidando nel tempo, arrivando addirittura ad amministrare in numerosi suoi possedimenti la bassa giustizia e disponendo di una propria milizia (9).

Non essendo possibile ricomporre la disputa diversamente, l’abbate si rivolse dunque al papa, forte delle proprie ragioni. Le ragioni addotte dalI ‘ uno e dall’ altro dei contraenti sono chiaramente ricapitolate nel privilegio di papa Niccolò II. L’abbate sosteneva, infatti “(. . . ) quam Abbacia sua per centum & eo amplius annos tenuerat ipse fine aliquo Ecclesiastico & mundano abstulerat & violenter invaserat (. . .)” mentre il vescovo ribatteva ) decimas omnes secundum statuta canonum esse in potestate Episcopi, ac proinde Abbatem exinde injuste conqueri”

Dopo aver valutato la fondatezza delle rispettive rivendicazioni e posizioni. alla fine Niccolò II sentenziò – così sostengono, forse un po’ superficialmente, gli studiosi che hanno in qualche modo fatto cenno a questa controversia – a favore dell’ abbazia di Leno stabilendo che, nei fatti, l’uso faceva legge ed il monastero poteva quindi continuare a detenere le decime tradizionali.

Sinteticamente questi sono i fatti che caratterizzarono lo scontro tra le due istituzioni religiose e, stando a ciò che si è scritto, ne segnarono l’ epilogo. Una lettura attenta e contestualizzata dell ‘ interessantissimo privilegio di cui si discorre, ci fornisce tuttavia elementi che da un lato aiutano a capire quale è il vero beneficiario della sentenza ivi contenuta e dall’ altro offrono uno spaccato del travaglio che intercorse tra istituzioni monastiche esenti ed i titolari delle cattedre vescovili durante i secoli XI e XII nel variare degli orientamenti del papato ora filo episcopale, ora filo monastico.

Si deve tenere conto innanzi tutto delle modalità tramite le quali il processo d’estensione dello jus decimandi interessò l’ abbazia di Leno nel corso dell’XI secolo. Questo processo dovette accompagnarsi a quello più complesso che aveva ritmato l’ evoluzione dell’insediamento umano nelle campagne durante il secolo X e disseminato soprattutto le aree sottoposte al controllo abbaziale di castelli e cappelle, ridisegnando così anche il regime fiscale nella signoria territoriale che il monastero andava costituendo. E’ nel diploma di Ottone I del 962 che si fa la prima esplicita menzione allo jus decimandi concesso all’ abbazia. Alla descrizione dei beni di pertinenza del monastero si aggiunge: “omnes decimas super totam abbatiam in usus pauperum et hospitum “ (10).

Nel 1019 Benedetto VIII, elencando i beni ricevuti o acquistati e che formano ormai l’estesissimo patrimonio abbaziale, conferma decimas et primitias eorum et plebis monasterii (11) . A sua volta l’imperatore, pur con opposti intenti, era intervenuto nel 1014 con un suo diploma a riconfermare lo jus decimandi per l’abbate di Leno (12).

I documenti imperiali successivi di Corrado II del 1026 e del 1036 ripropongono invariata la formula con cui si stabilisce la pertinenza al monastero del diritto a raccogliere le decime in tota abbatia. In tutti i diplomi antecedenti al 1060 non c’ era pertanto per l’ abbate alcun limite all’esercizio del diritto di riscossione delle decime sui possedimenti abbaziali. Va in secondo luogo considerato che la sentenza del pontefice contenuta nel privilegio del 1060 non poteva, per la vastità dei possedimenti dell’istituzione monastica oggetto della sentenza stessa, riguardare unicamente il caso della curtis di Montelungo. Proprio perché qualsiasi decisione in un senso o nell’altro da parte del pontefice avrebbe finito per determinare una serie di conseguenze nei rapporti fra il cenobio bresciano e tutte le cattedre vescovili nelle cui circoscrizioni diocesane si trovavano possedimenti abbaziali leonensi, ed erano tante, la sentenza assume un’importanza tutt’ altro che locale (13).

In buona sostanza, dovendo decidere del diritto di decima sulla curtis di Montelungo il pontefice si trovava, di fatto, a dover emettere una sentenza nei confronti di una delle più importanti istituzioni monastiche d’Italia, tenuta in grande considerazione dagli imperatori e avente possessi antichi e nuovi in buona parte delle diocesi dell’Italia settentrionale (14). Una sentenza nei confronti di una così importante istituzione monastica non poteva non tenere conto di una situazione così delicata e complessa ed è appunto con queste necessarie premesse che si può rivisitare il documento oggetto del presente lavoro.

Nel privilegio del 1060, dunque, il papa stabilisce sì che “(… ) decimas aut quascumque res ecclesie Dei per quadriennalem vel triennalem quietem sine contradictione possedere tunc secure in perpetuum haberent“(15) ma stabilisce pure, e questa è un’ assoluta novità rispetto al passato, che “(.. .) a modernis autem decimis episcopatibus subtraendis absinerent omnimodis “(16).

Pur garantendo la continuità dei diritti acquisiti dal monastero esente di Leno, il papa vieta all’ abbate di sottrarre alla giurisdizione vescovile le decime sui beni di recente acquisizione. Se da un lato cioè il privilegio sancisce la titolarità dello jus decimandi all’ abbate per i diritti acquisiti, dall’ altra contribuisce ad aprire un contenzioso non di poco conto sulle cosiddette decime “novali”. Il privilegio del 1060 quindi, che da un’ analisi superficiale parrebbe a favore del monastero bresciano, a ben vedere palesa la volontà pontificia di impedire alla istituzione monastica di acquisire nuove decime a danno degli ordinari diocesani.

Questo accenno alla titolarità del diritto di riscossione delle decime sui beni di recente acquisizione è, a mio avviso, il passo saliente della sentenza perché stabilisce, o tenta di farlo, un principio nuovo rispetto alle consuetudini in materia e pure, come si è visto, rispetto ai diritti formali dell’ abbazia. Non potendo prescindere dalla posizione di forza dell ‘ istituzione monastica bresciana rispetto ai suoi possessi tradizionali, il papa sancisce, di fatto, il limite all’ espansione dell’istituzione monastica a danno dell ‘ autorità episcopale.

Il criterio cui si ispira il papa è certo dettato, come si diceva più sopra, dalla coscienza della profonda trasformazione degli assetti insediativi ed istituzionali tra la fine del X secolo e la prima metà dell’XI. Dall’ atteggiamento di Niccolò II traspare la volontà a contrastare la logica anti episcopalista che si era andata affermando ai vertici della gerarchia ecclesiastica bloccando così il disegno che, nel programma di riorganizzazione della chiesa, tendeva ad assegnare ai monasteri un ruolo sempre maggiore.

L’ abbate dovette certamente ravvisare nella sentenza di papa Niccolò tutta la pericolosità per i suoi possedimenti sparsi in Italia settentrionale e per quelli in Lunigiana in particolare. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’interesse dei monaci di Leno verso il territorio dell ‘ alta val di Magra, che andava acquisendo sempre più importanza sotto I ‘ aspetto della viabilità e dei commerci, era elevato, e Montelungo non era certo una realtà fine a se stessa ma un centro dal quale si dovevano irradiare numerose attività tese ad espandere l’ influenza dell ‘ abbazia di Leno sui nascenti agglomerati dell ‘ alta valle (17).

Si trattava dunque di una presa di posizione esplicita che metteva l’abbazia nelle condizioni di subalternità rispetto al vescovo in tutti quei luoghi dove essa era andata sviluppando la sua presenza solo da pochi anni. Ciò non poteva essere accettato passivamente dalla istituzione monastica che dovette attivarsi con sollecitudine affinché gli effetti del privilegio di papa Niccolò II non trovassero applicazione.

Una conferma indiretta in tal senso la possiamo ricavare dalla bolla di papa Gregorio VII del 1078 (18). Il papa vi afferma, infatti, di non tollerare che il vescovo e i suoi ministrales usurpino i diritti del monastero in materia di decime (19). L’abbate Arduico, successore di Guenzelao, aveva sicuramente sollecitato il pontefice ad inserire nel nuovo diploma questa esplicita riparatoria dichiarazione (20) . Quanto dichiarato da Gregorio VII nel suo diploma del 1078 sarà successivamente ribadito sia dai papi sia dagli imperatori (21). Mi pare tuttavia che, tali continue e successive conferme, stiano paradossalmente a dimostrare non tanto la potenza dell’istituzione monastica quanto, a questo punto, l’irriducibile volontà dei vescovi, nelle cui diocesi l ‘ abbazia aveva i suoi possedimenti, ad essere gli unici titolari del diritto di decima. La necessità dell’ abbazia di ottenere continuamente la ratifica di tale diritto non può che dimostrare la pressione in senso contrario da parte del vescovo.

GIAMPIETRO RIGOSA, Istituzioni monastiche e autorità episcopale in Lunigiana tra X e XI secolo.  Brevi note su una antichissima controversia tra l’ abbate di Leno e il vescovo di Luni, In Studi Lunigianesi XXII/XXIX 1992/1999

(1) Tale privilegio è pubblicato in F. A. Zaccaria, Dell’Antichissima Badia di Leno, Venezia, MDCCLXVII, Libro secondo, XVII, pp.104 e 105.

(2)  Si tenga conto a questo proposito che Montelungo è citato già nell’VIII secolo tra i possedimenti del monastero di San Salvatore di Brescia al quale era stato donato da re Desiderio e dalla moglie Ansa nel 773 e al quale risulta appartenente anche nel IX secolo come emerge da alcuni documenti d’epoca carolingia. Si veda, a proposito di Montelungo, G. Sforza, Memorie e documenti per servire alla Storia di Pontremoli, Parte II, pp.372-375; G. Mariotti, La strada Francesca di Monte Bardone e L’ospedale di S. Benedetto di Montelungo, in “Quaderni della Giovane Montagna”  n. 59, Parma, 1940-XVII; U. Formentini, I Longobardi sul Monte Bardone, in “Biblioteca della Giovane Montagna”, n. 73, Parma, 1929; G. Rigosa, Influenze bresciane in Lunigiana, l’Abbazia di Leno, in “Studi Lunigianesi”, anni XIX-XX- XXI, 1989 – 1991, Villafranca Lunigiana,

(3) Sono numerosi anche in Lunigiana i casi di accese controversie fra autorità episcopale ed istituzioni monastiche a causa delle esenzioni. A solo titolo di esempio si considerino quelle che ebbero come controparte del vescovo l’abbazia di Brugnato, l’abbazia di San Caprasio di Aulla e il monastero di San Venerio del Tino. In Lunigiana, tuttavia, l’atteggiamento delle istituzioni monastiche nei confronti dell’autorità episcopale non fu univoco come in altre diocesi più soggette alla influenza della Riforma. Alcune importanti realtà monastiche, come ad esempio l’abbazia di San Bartolomeo di Linari e il monastero di San Venanzio di Ceparana furono’ all’epoca della riforma gregoriana, fedeli all’ autorità episcopale.

(4) In merito all’affermazione, verso la fine dell’XI secolo, del principio secondo il quale le decime dovessero essere nella loro completezza di pertinenza del vescovo, rimando a quanto segnalatomi dal prof. A. Baronio: C. Violante, Il monachesimo cluniacense, in “Studi sulla cristianità”, p. 38 e segg.

(5) In ordine al problema delle decime e della loro riscossione, vero e concreto motivo del contendere tra vescovi ed abbati, non è qui possibile, per la sua vastità, riportare la letteratura in proposito. Come sostiene A. Baronio nel suo lavoro Monasterium et populus, Per la storia del contado lombardo: Leno, essendo il problema delle decime quantomai legato alle singole realtà, non è agevole effettuare sintesi complessive. Per ciò che concerne le decime nel processo di trasformazione delle istituzioni ecclesiastiche successivamente al X secolo si veda C. Violante, Pievi e parrocchie nell’Italia centro settentrionale, in Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” nei secoli XI-XII, Atti della VI settimana internazionale di studio, Milano 1977, p. 669 e segg. Per quanto attiene invece alla originaria istituzione della decima a favore dell’attività caritativa e per un possibile quadro d’insieme possono essere utili i seguenti lavori a me segnalati dal prof. A. Baronio: E. Lesne, La dimes des biens écclésiasiques aux IX et X siécles in “Révue d’histoire ecclésiastique”, XIII (1912), pp. 477-503 e 659-673; L. E. Boyd, Tithes end parishes, C. Constable, Monastic tithes from their origin to the twelth century, Cambridge, 1964; F. L. Ganshof, La dime monastique de IX à la fin du XII siècle in Cahiers de civilisation médiévale, XI (1968), pp. 413-429.

(6) A. Baronio, Monasterium et populis, cit., p.68.

(7) I riferimenti documentari relativi ai ruoli dei due abbati Richerio e Guenzelao sono contenuti in Leoni Marsicani et Petri Diaconi, Chronica monasterii Casinenis; L. W. Wattenbach, Scriptores, MGH, VIII, p. 671 e in Annales Althaenses maiores ad annum 1055, p. 56 e p. 75.

(8) Per quanto attiene alla politica di Enrico III nei confronti delle istituzioni monastiche in Italia si veda: C. Violante, Aspetti della politica italiana di Enrico III prima della sua discesa in Italia in “Rivista Storica Italiana”, LXIV (1952), 11, pp. 157-176; 111, pp. 293-314, ora in C. Violante’ Studi sulla cristianità, pp. 249-290.

(9) Per ciò che attiene alla storia in generale della abbazia di San Salvatore e San Benedetto di Leno si veda soprattutto F. A. Zaccaria, cit. e A. Baronio, cit.

(10) F. A. Zaccaria, cit., pp. 71-74. Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae, MGH, I, p. 336,n. 240.

(11) F. A. Zaccaria, cit., pp. 90-93.

(12) F.A. Zaccaria, cit., pp. 87-90. Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae, MGH, III, pp.372 e segg. n. 300

(13) Si tenga conto a questo proposito e solo a titolo di esempio dei difficili rapporti tra l’abbazia di Leno e l’episcopato bresciano non solo in merito al diritto di decima ma pure designazione in ordine alla titolarità della cura animorum, alla amministrazione della bassa giustizia, alla designazione del foro competente per le vertenze matrimoniali ecc. A. Baronio, cit.

(14) I possedimenti del cenobio bresciano erano davvero molto estesi. Essi si trovavano oltre che’ naturalmente, nel territorio dell’attuale provincia di Brescia, in quelli delle attuali province di Trento, Mantova, Verona, Bergamo, Cremona, Treviso, Modena, Parma, Torino, Milano, Ferrara’ Reggio nell’Emilia, Pavia e Bologna.

(15)  F. A. Zaccaria, cit., pp. 104 — 105.

(16)  Ibidem.

(17) L’attività dei monaci di Montelungo dovette riguardare soprattutto l’alto bacino della Magra, la val d’Antena, il contado pontremolese e la stessa Pontremoli. Si tenga conto a questo proposito che secondo gli antichi cronisti pontremolesi la fondazione delle cappelle di San Bartolomeo di Gravagna, di Santa Maria di Cavezzana d ‘Antena e di San Lorenzo di Cargalla avvenne appunto per opera dei monaci di Montelungo. Si tenga altresì conto di quanto l’abbazia di Leno possedeva a Pontremoli ossia il diritto su due parti del pedaggio che si riscuoteva per il passaggio sulla via di monte Bardone, la chiesa di San Giorgio poco fuori le mura di Porta Parma e, con molta probabilità, la chiesa di Santa Cristina anticamente intitolata anche a San Salvatore.

(18) Il testo della bolla è contenuto in F.A. Zaccaria, cit., pp. 106-108.

(19) l papa afferma precisamente: “Decimas atque primitia predecessorum nostrorum auctoritate monasterio vestro concessas nullatenus deinceps ab episcopis vel episcoporum ministris permittimus usurpari

(20) Quanto al ruolo di vescovi ed abbati nella concezione ecclesiologica che da Gregorio VII caratterizzerà il XII secolo si veda ad es.: O. Capitani, Episcopato ed ecclesiologia nell’età gregoriana in Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana ” dei secoli XI-XII, papato’ cardinalato ed episcopato. Atti della V settimana internazionale di studio, Mendola, 26-31 agosto 1971, Milano, 1974, pp. 317-373.

(21) sattamente con la stessa formula del diploma gregoriano sono confermate le decime all’abbazia sia da Urbano II nel 1095, da Callisto II nel 1123, da Innocenzo II nel 1132, da Adriano IV nel 1156 e da Alessandro III nel 1176. Anche Federico Barbarossa nel suo diploma del 1177 ripete la formula dei diplomi papali. La formulazione utilizzata da Urbano III nel suo diploma del 1185 appare ancora più chiara rispetto all’oggetto del privilegio del 1060. Vi si afferma infatti:

“Decimas tam novalium quam alias totius abbatie atque primitias piae recordationis Alexandri Papae et aliorum predecessorum nostrorum auctoritate monasterio vestro concessas nullatent1S deinceps ab episcopis vel episcorum ministris permittimus usurpari”.

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