di Carlo Bruno Brunelli
Introduzione
Come noto, il feudo di Treschietto sorto nel 1385 per smembramento di quello malaspiniano di Filatteria, considerata la sua posizione strategicamente importante in quanto a confine tra l’alta Toscana ed il parmense, venne sempre gelosamente protetto dagli imperatori d’Austria, che godevano del diritto di investitura che nel tempo mantennero a favore dei marchesi Malaspina.
Si trattava di un minuscolo feudo che inizialmente comprendeva quattro paesi dell’alto bagnonese: Treschietto, Vico, Corlaga, lera e dal 1538 senza Gorlaga in quanto si era ribellata e si era donata alla repubblica fiorentina.
Inizialmente il feudo veniva governato dai marchesi secondo gli statuti di Filattiera, finché nel 1585 si dotò di statuti propri che sotto il titolo di “Statuta et hordinamenta communis et terrae Treschietti” rimasero in vigore fino alla rivoluzione francese del 1789 quando vennero a cessare a seguito dell’annessione del feudo alla Repubblica Cisalpina, introdotta da Napoleone Bonaparte.
Oltre agli statuti, la vita quotidiana veniva regolata attraverso bandi o grida che di volta in volta venivano preparati dal podestà di Treschietto e non appena approvati dal marchese, passati al banditore affinché sulle pubbliche piazze dei tre paesi (Treschietto-Vico e lera) fossero letti ad alta voce (ed ecco il significato del vocabolo “grida”) per conoscenza del pubblico.
Da quel momento, diventavano esecutivi ad ogni effetto, così come avviene oggi con i decreti legge; ma con la differenza che questi ultimi devono essere convertiti in legge entro 60 gg. dal Parlamento, pena decadenza, mentre nessun organo superiore poteva giudicare la validità di questi bandi.
Il feudatario pro-tempore, ottenuta l’investitura dall’imperatore, era padrone assoluto in materia civile, penale, amministrativa; fatte salve le prerogative riservate per normativa statutaria agli organi del marchesato: consoli, pretore, podestà, notaro ecc.
Si trattava di una minuscola comunità, povera in quanto basata esclusivamente sull’agricoltura e sull’allevamento del bestiame, costretta già dal 1600 in avanti ad emigrare stagionalmente nella Maremma toscana e nel vicino parmense, come fonte di sostentamento per le famiglie quasi sempre numerose.
Conseguentemente i marchesi erano costretti “propter paupertatem loci” ad emanare bandi o grida, solitamente per applicare dazi o gabelle varie, che mettevano specialmente la povera gente in serie difficoltà, tanto più che venivano fatte applicare con grande severità.
Tutto ciò premesso: quando a fine 1700 scoppiò la rivoluzione francese, il conte Tommaso Chiodini nativo di Pastina di Bagnone ma trapiantatosi a Modena in quanto titolare di cattedra di diritto civile e successivamente nominato ministro di stato e conte di Felina, paese nell’alto territorio reggiano, si trasferi definitivamente a Pastina, unitamente alla Consorte Marianna dei conti Noceti di Bagnone; essendo appassionato di storia locale, approfitto delle cir-costanze che il padre Vittorio era stato podestà di Treschietto e notaro, e che il rettore della locale parrocchia – Don Francesco Finali – aveva raccolto una gran mole di documenti riguardanti la storia dei Malaspina di Treschietto, li agevolmente consultare, ampliando con altra documentazione riguardante sia le famiglia dei Marchesi Malaspina che i bandi o grida emessi nel periodo dal 1611 alla data del 1720.
Quest’ultima data è in relazione al fatto che quando nel 1722 venne a mancare il marchese Ferdinando, poiché non aveva figli, l’imperatore d’Austria, in quanto titolare del diritto di investitura, dopo alcuni anni la concesse al conte di Nay e Richecourt, dignitario presso la corte granducale di Firenze.
La casata Malaspina da allora non ebbe più alcun diritto sul feudo.
Il nuovo feudatario si portò a Treschietto una sola volta, per la presa di possesso, preferendo restare a Firenze, avendo peraltro cura di conferire pieno mandato in un primo tempo al conte De Boulanger, poi al marchese Simone Dosi di Pontremoli ed infine al dott. Giuseppe Quartieri di Bagnone.
Orbene, il conte Chiodini raccolse e decifrò i vari bandi relativi al periodo sopra citatogli riportò, in un ponderoso manoscritto, al quale aggiunse importanti notizie riguardanti la casata Malaspina. Tutta la documentazione, rimasta inedita, con il tempo passò nella proprietà del Sen. Camillo Cimati di Pontremoli e alla sua morte venne donata dagli eredi alla biblioteca del Comune di Pontremoli, ove tuttora trovasi a disposizione del pubblico.
Mettendo in pratica l’antico detto latino” collegite fragmenta nec pereant” e con l’intento di poter arricchire la storia locale di una piccola comunità della vallata bagnonese nell’alta Lunigiana, che per oltre 4 secoli è rimasta sotto il dominio dei marchesi Malaspina, ho raccolto i bandi e le grida più interessanti, avendo cura di fare seguito per ognuno di essi, con apposita nota a chiarimento.
A di 4 novembre 1611
Havendo I’lll.mo Signor Marchese Pompeo Malaspina di Treschietto e sue pertinenze veduto il suo Marchesato restare per la quantità di sudditi che si partino, molto dishabitato, e volendo provvedere a tal inconveniente, per tanto il presente Sig. Suo Podestà di ordine et espressa commissione di S.S. ill.ma per questo presente proclama, ordina et comanda ad ogni e qualsivoglia persona et condizione che sieno sudditi di S.S. III.ma e che se ritornino havere e possedere beni stabili in detto Marchesato, che venghino a godere li detti beni, in detto luogo fra duoi mesi, non diano a quei absenti rendita alcuna, né sottoqualsivoglia pretesto essi né alcuni di loro ardisca estraerla senza espressa licenza di S.S. III.ma sotto pena rispettivamente di scudi 25 d’applicarsi alla Camera ill.ma. Sarà la presente grida pubblicata et affissa nei luoghi soliti (1).
Data in Treschietto questo di 4 novembre 1611.
Die 12 aprile 1628
Desiderando l’ill.mo Sig. Pompeo Malaspina Marchese e Signore di Treschietto e suoi luoghi annessi, che questo suo Marchesato resti più abondante che sia possibile di vettovaglia per prevenimento dei poveri, perciò S.S. III.ma per suo espresso ordine et commissione il presente Sig. Podestà di Treschietto vuole et espressamente comanda che non sia persona alcuna che ardisca, né presuma vendere a forestieri in detto Marchesato, né da quello estrahere formento, fave, mistura, miglio, panico, castagne et farina di castagne, sotto pena della perdita delia roba et besti, et di scudi cento per qualsivoglia persona et volta, d’applicarsi la quarta parte ali accusatore e il restante alla Marchional Camera di Treschietto (2).
Treschietto 1626
L’Ill.mo Signor Pompeo Malaspina Marchese e Signore di Treschietto et suoi luoghi annessi, in virtù del presente bando vuole et espressamente comanda ad ogni et qualsivoglia suo suddito, che havessi pigliato soldo et si ritrovasse al servitio di qualsivoglia Principe contrario alla Fatione della Maestà dell’Imperatore, Suo supremo signore, debba subito ritirarsi da tale servitù, et essere ritornato fra un mese prossimo futuro ad habitare la sua solita casa nel Marchesato di Treschietto, sotto pena di anni cinque di galera et di più d’arbitrio di Sua Signoria Ill.ma; e per l’avvenire non ardisca sotto qualsivoglia que sito pigliar servizio militare né l’andare al servitio d’altro prencipe, persona o signore, senza licenza di S.S. III.ma, sotto la stessa pena (3).
Die 20 febbraio 1630
Intendendo l’ill.mo Sig. Pompeo Malaspina Marchese e Signore di Tre schietto, et suoi luoghi annessi, che il male contagioso di PESTE vadi tuctavia crescendo e si dilaghi in più luoghi e particolarmente in Lombardia, tanto nel Stato di Parma quanto in altri Stati e per conservare con l’aiuto di S.I. Maestà con l’humana diligenza il suo Marchesato di Treschietto sano, et libero da così orrendo male, S.S. II.ma vuole e comanda che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado et conditione, tanto lombarda quanto d’altri paesi che venghi di Lombardia, ardisca d’entrare in detto Marchesato di Treschietto, sotto pena di cinque anni di galera, né in esso condurre bestiami, robbe, mercantie. et vittuagliamento, pena della perdita; in oltre comanda che non sia persona alcuna di questo Marchesato di qualsivoglia stato come sopra, che ardisca per l’avenire andare né condurre sorta alcuna di bestiame, robba, vettovaglie et mercantia in Lombardia, né quella vendere o dare ai Lombardi sotto la pena di anni cinque di galera e di scudi duecento per ciascuna volta da applicarsi la detta pena pecuniaria alla Camera Marchionale di Treschietto duoi terzi, e l’altro terzo all’accusato (4).
Die 8 maggio 1630
Intendendo I’lll.mo sig. Pompeo Malaspina Marchese et Signore di Treschietto et suoi luoghi annessi, che molte persone di questo suo Marchesato. poco curando l’ordini et bandi di S.S. Ill.ma ma anzi in disprezzo di quelli, siano andati in Lombardia nel Stato di Parma, dove tuttavia è il contagio di peste, et dubitando che ritornino appestati ed infettino detto Marchesato, il quale pure desidera con l’aiuto di Dio, et humana diligenza, di mantenere libe-ro da così borrendo male. S.S. Ili.ma et per quella di suo espresso ordine, il presente signor Podestà vuole et espressamente comanda alle dette persone partite et andate come sopra in detto Stato, et in altri luoghi infetti di Lombardia, che non ardiscano in modo alcuno di ritornare, né mettere piedi in detto Marchesato, sotto pena di anni cinque di galera e di scudi duecento, da applicarsi alla Marchional Camera di Treschietto detta pena pecuniaria.
Ordina et comanda che per l’avvenire nessuno ardisca andare in dette parti di Lombardia, né in altri luoghi infetti senza licenza di S.Signoria III.ma, sotto la medesima pena da applicarsi la pecuniaria, come sopra, per la qual pena pecuniaria, dichiara et vuole che il Padre, et capo di casa, siano tenuti per i figlioli er loro famiglia (5).
Treschietto 1631 (senza data).
L’ill.mo sig. Pompeo Malaspina. Marchese et Signore del Marchetto di Treschietto, intendendo andare a Codiassi nostro feudo et ivi fermarsi qualche tempo per nostri interessi, dovendo lasciare in questo Marchesato persona che attenda et provveda a quanto farà di bisogno per mantenerlo libero dal contagio, che in molti luoghi vicini si sente fare progresso, per tanto confidando nell’integrità, diligenza et sufficienza del signor Giovanni Berni nostro podestà per ben della presente – lo eleggiamo et deputiamo Commissario Generale della Sanità in detto nostro Marchesato di Treschietto e gli concediamo oltre l’autorità et facultà di poter intorno comandare ordinare, provvedere et fare leggi, gride, bandi, precetti sotto quelle pene finanziarie et afflittive, capitale fino alla morte inclusive con confiscazione dei beni che stimerà essere necessario et di fare eseguire dette pene, et quelle condonare et graziare come a lui parerà et piacerà, dandoli in ciò l’istessa autorità che habbiamo noi, comandando, sì come comandiamo alli Consoli e a tutti gli altri officiali uomini et persone di questo Marchesato, che come tale lo debbino riconoscere, stimare, osservare, riverire et obbedire, sotto pena della nostra indignatione, et altre pene pecuniarie et Capitali a nostro arbitrio.
La fede di che sarà la presente scritta di propria nostra mano et firmata col nostro sigillo, data nel detto castello di Treschietto il di 28 ottobre 1631 e Sottoscritta Pompeo Malaspina (6).
Treschietto 1631 (senza data)
Poiché il male contagioso ogni giorno di più si avvicinava, ed era già arrivato a Val di Tacca (montagna parmense)et altri luoghi della Lombardia et a Taponecco, stato del Serenissimo Duca di Modena con sospetti di contagio in Varano, Tavernelle, Ripola ed Apella, non più lontani da questo Marchesato di cinque o sei miglia, desiderando con l’aiuto di Dio, et humana diligentia mantenere questo Marchesato libero da si horrendo male, pertanto sua signoria con riferimento alle altre grida già fatte et pubblicate in occasione di peste, alle quali non intendendosi pregiudicare, ma confermare e bandire comandiamo che quasiasi persona habitante in detti luoghi, non venghino, né passino né ardiscano, né presumano sotto qualsivoglia pretesto, entrare né porre piedi in detto Marchesato di Treschietto, con bestiamo, vettovaglie robbe e quasivoglia sorta di mercanzia, né senza, sotto pena di scudi duecento d’oro, anni cinque di Galera et perdita di detti bestiami vettovatglie, robbe et mercanzie, da applicarsi per la quarta parte a chi farà capitare in mano della giustizia alcuno di detti banditi et bestiami, mercanti ed altro e che qualunque persona di detto Marchesato non ardisca di dare recetto, aiuto, favore alcuno alli detti banditi, sotto l’istessa pena et capitando alcuni di detti banditi in detto Marchesato, pigliare le armi e dare alla campana, et andare tutti dove saranno detti banditi e quelli fermare e darne subito avviso a Sua Signoria sotto pena di scudi cento e tratta due di fune d’essergli data in pubblico, d’applicarsi detta pena pecuniaria alla detta Marchionale Camera.
Item comando che persona alcuna di detto Marchesato non ardisca andare in detti luoghi banditi et sospetti, sotto l’istessa pena di duecento scudi d’oro et anni cinemi di galera, d’applicarsi detta pena pecuniaria, la quarta parte a chi denuncierà et nominerà a Sua Signoria dette persone che anderanno in detti luoghi banditi et sarà tenuto secreto.
Item, che ogni perdona – eccetto le donne da venti anni fino alla età di settantacinque, sia obbligata andare alla guardia dove solita farsi, quando comandata dal console o caporale della sua Comunità e debba stare alla detta guardia vigilante, non dormire né lasciare passare alcuna personale né meno bestiami, robbe, né ogni sorta di mercanzie che venga di detti luoghi banditi et sospetti: sotto pena per ciascuna contravenzione d’applicarsi la pecuniaria terza parte a chi enuncierà quelli che contraveniranno a quanto sopra il rima nente alla detta Marchional Camera.
Item che il Console et Caporale di ciascuna Comunità di detto Marchesato siano tenuti andare a rivedere ogni giorno, nell’ora e tempo che da Sua Signoria li sarà ordinato le guardie della loro rispettiva Comunità, e che non trovandola al posto ordinato o trovandola a dormire, siano subito tenuti a darne notizia a Sua Signoria, sotto pena di scudi cinquanta d’oro da applicarsi la quarta parte a chi comunicherà a sua Signoria, che li Consoli et Caporali non habbino adempiuto quanto sopra, et il rimanente alla Marchional Camera Acciò quanto sopra passa a notizia di tutti, comanda che il presente bando grida et ordini, siano pubblicati ala piazza di Treschietto al luogo solito dove viene affissa la copia, non solamente alla porte di Treschietto, ma ancora di Hiera et Vico. dove è più solito frequente il pubblico, esortando ogni persona a volere osservare eseguire ed adempire quanto sopra, altrimenti li trasgressori et inobedienti, saranno irremisibilmente castigati nella pena e pene comminata, senza speranza di aver grazia.
In oltre Sua Signoria revoca et annulla ogni e qualsivoglia licenza per l’addietro concessa a qualsivoglia personali poter andare in Lombardia et condurre in detto Marchesato, bestiami, porci ed altro (7).
Prohibitione di non poter vendere: anno 1652
Havendo osservato l’ill.mo signor Marchese Gaspare Malaspina di Tre schietto, che il lasciare gli huomini del suo Marchesato con facoltà di vendere. alienare et impegnare li propri beni immobili sia arrivata a termine tale, che molti dei suoi sudditi sono andati in rovina, le case disabitate e perdute famiglie intiere, volendo rimediare a questi inconvenienti, per tanto, d’ordine espresso di detto ill.mo Signor Marchese, il presente suo signor Podestà comanda a qualsivoglia persona che per l’avvenire non ardischino né presuomi sotto qualsivoglia titolo di vendere, alienare, impegnare beni immobili, mentre il suo valore non ascenda scudi duecento, senza che nella detta somma sia la casa compresa dove habitare, sotto pena al venditore della perdita della casa venduta e suo prezzo, et al compratore della perdita della casa acquistata, a scudi 50 da applicarsi il tutto alla ill.ma Marchional Camera (8).
Dato nell’Officio di Treschietto questo di 12 settembre 1652.
Bando di rimpatrio – anno 1653-
Considerando l’ill.mo Sig. Marchese Gaspare Malaspina di Treschietto il grande danno che apporta al Marchesato il permettere che i suoi sudditi vadino fuori del Marchesato ad habitare, lasciando in ruina case intiere, volendo a ciò rimediare, il sig. Podestà, d’ordine espresso di detto Ill.mo Sig. Marchese, comanda a ogni e quasivoglia suddito che si ritrovi fuori di casa con tutta la famiglia, che nel termine di tre mesi prossimi futuri, tutti li capi di casa ritornino ad habitare, sotto pena della confiscatione ipso jure dei beni che avranno nel Marchesato, dichiarandosi che non s’intendino compresi nella presente grida quelli che non siano capi famiglia (9).
Proibizione di non brutare le strade pubbliche: 13 maggio 1660
Considerando l’Ill.mo sig. Marchese Gaspare Malaspina quanto sia necessario il mantenere le strade pubbliche del suo Marchesato, nete da cani et di ogni altra sorte di immondizia e avendo osservato che alcuni male educati, in occasione che vogliono evacuare i loro corpi, che invece di andare in luoghi remoti e nascosti, osano d’andare nelle pubbliche strade, senza considerare quanto possono i loro sporchi effetti rendere nausea al pubblico et ai privato ancora desiderando S.S. ill ma provvedere con buon ordine: pertanto il presente suo Podestà colla presente grida comanda a ciascheduno di qualsivoglia stato, grado et condizione, che in l’avenire non ardischino andare a far servizi corporei in strada pubbliche, sotto pena a cui sarà accusato ai scudi 25 per qualsivoglia volta, d’applicarsi detta pena per una terza parte all’accusatore che giurato sarà tenuto segreto, et per le altri parti alla ill.ma Marchional Camera (10).
Grida per tutti quelli che tengono cani mastini
Considerando I’III.mo Signor Marchese Gasparo Malaspina di Treschietto e suo Distretto, quanto sia disdicevole alli spacci della caccia, che si convengono a pari suoi nel suo Marchesato, il lasciar tenere ai suoi sudditi cani mastini, senza che habbino impedimento alcuno al collo, i quali ben spesso sogliano far preda, col rendere anco molti altri disgusti a S.S.IIL.ma et ai suoi cacciatori: Per tanto in virtù del presente ordine di S.S. III.ma il presente suo sig. Podestà comanda a ciascheduno che abbia o tenga cani di tal sorte, che in l’avvenire debbano taccargli al collo un pezzo di legno di grossezza guanto sia un uovo di gallina, et di lunghezza che l’avvicina a terra quattro dita. Con cominatione et espressa dichiarazione che in l’avvenire si troverà nel suo Marchesato cani di tal sorta, senza detto impedimento, si faranno ammazzare senza niun riguardo, o siano di chi si voglia. Data dal Castello di Treschietto questo di 26 gennaio 1661 (11).
Che non si possa vendere grani, né altre robbe, senza aver prima pagata la moldura alli molinari del Marchesato.
Havendo l’Imm.mo signor Marchese Gasparo Malaspina di Treschietto e suo Distretto, osservato che ridonda in molto danno di S.S. ill’ ma in lasciare in libertà dei suoi sudditi il poter estraere dal Marchesato li grani et altre biade per venderle altrove; Pertanto il presente suo sig. Podestà di ordine et espressa commissione di Sua Signoria ill.ma. in virtù della presente comanda a tutti li suoi sudditi che in l’avvenire vogliano vendere grani, et altre biade, che prima di estraerle per venderle debbano fare macinare alli molini del Marchesato poi venderle in farina, ovvero pagare la mercede che popularmente si chiama moldura alli molinari del Marchesato, rispettivamente a chi contrafarà, della perdita di tali biadi o suo VALore, et altre pene arbitrarie a S.S. III.ma che però ognuno si abbia cura (12).
Data dal castello di Treschietto questo di 26 gennaio 1661.
Bernius Pretor
Grida del pascolo: 17 maggio 1679
Il presente Sig. Podestà di Treschietto, d’ordine espresso dell’III.mo Sig. Marchese Pompeo Malaspina di Treschietto et suoi annessi, con la presente grida da affigersi ai luoghi soliti, comanda et ordina che in avvenire nessuno suo suddito ardischi o presumi sotto qualsivoglia pretesto. affidare o affittare pascolo alcuno esistente nella giurisdizione del Marchesato, a forastieri sotto pena di scudi venticinque, metà del prezzo da applicarsi alla III.ma sua Mar-chional Camera, e di tre tratti di corda, annullando perciò e dichiarando nulla qualsivoglia contrattazione di affitto a favore di forastieri. Item con la presente grida si comanda che in avvenire tutti li bestiami forestieri che verranno a pascolare nella giurisdizione di S.S. III.ma e che saranno accusati, oltre le pene già consuete e solite della comunità di Treschietto, Vico e lera, incadranno nelle pene che li forestieri e vicini al suo Marchesato, fanno pagare alli suoi sudditi e che per il passato l’hanno fatto pagare (13).
Grida per la pesca abusiva: 5 luglio 1678
Vedendo I’lll.mo signor Marchese Pompeo Malaspina Marchese di Treschietto, lera. Vico, il puoco rispetto che gli è stato havuto nel pescare le trotte e altri pesci nei fiumi del detto suo Marchesato conanco nell’andare a caccia delle lepri e pernici nella giurisdizione del suo Marchesato, e che di continuo gli danno tanto danno volendo sopra ciò proccedere: Per tanto con presente pubblico bando e grida vuole e comanda che non sia persona alcuna di qual-siasi stato, grado e condizione, tanto terriero quanto forestiero, ardisca o presuma pescare con rete o senza rete, o in qualsivoglia modo trote o sorta di pesca nei fiumi, rivi et canali di sua giurisdizione et Marchesato, sotto pena di scudi cinquanta d’oro e all’arbitrio si S.S.III. ma; sino alla Galera, ordinando ancora e comandando che qualunque persona del Marchesato e che pescare in la suddetta giurisdizione e Marchesato, sia tenuto dare rumore al Comune dove saranno poste dette acque et avvisare il Caporale del luogo ove saranno a pescare e tutti gli uomini siano tenuti correre con armi, dove saranno i pescatori e quelli fermarli e condurli al Castello di Treschietto, sotto la medesima pena di scudi 50 d’oro d’applicarsi come prima. Ancora il prefato sig. Podestà ordina, proibisce e comanda che persona alcuna tanto suddita quanto forestiera ardischi o presumi andare a caccia, et pigliar lepri o pernici tanto di giorno che di notte né quelle ammazzare o pigliare in qualsivoglia modo nella Giurisdizione di S.S.III. ma sotto pena di scudi cinquanta d’oro d’applicarsi; come sopra, et revoca tutte le licenze sin qui da S.S.III.ma concesse (14).
Grida contro li danni per le campagne:13 settembre 1670
Sentendo III.mo Marchese Pompeo Malaspina Marchese di Treschietto e suoi annessi, udendo li gravi danni che giornalmente son fatti per la campagna, tanto di giorno quanto di notte, nei suoi beni, orti e vigne e giardini di S.S. Ill.ma, come in quelli dei particolari; pertanto il presente suo Podestà d’ordine espresso da S.S.III.ma ordina, comanda e proibisce a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, tanto suddita che forestiera, che in avvenire sotto quasivoglia pretesto non ardischi e non presumi andare a pigliar uva, fichi, pomi, peri, et frutti di sorta in quello d’altri, tanto sulla pianta quanto sotto, né meno ardischi tanto per il frutti che per qualunque, altra cosa, sotto pena di scudi 25 moneta del paese, d’applicarsi per un terzo alla III.ma Marchional Casa e per l’altro terzo al Padrone del luogo dove sarà fatto il danno e l’altro terzo alli accusatore, ai quale sarà dato pubblica fede e si crederà al suo giuramento (15).
Vendita delle castagne: 10 novembre 1679
Considerando l’III.mo Signor Marchese Pompeo Malaspina Marchese di Treschietto e suoi annessi, che il vendersi le castagne fresche dai suoi sudditi rieschi poi a loro di gran danno, come è seguito all’anni passati; Pertanto proibisce e comanda che in avvenire non sia lecito ad alcuno suo suddito il vendere dette castagne fresche a qualsivoglia persona forestiera sotto pena al venditore di scudi due monete del paese, per qualsivoglia scudo di castagne fresche che venderà e al compratore, della perdita delle castagne comprate e dei giumento o sia bestia con suoi arnesi dove saranno caricate dette castagne e altre arbitrarie a S.S.III.ma d’applicarsi alla sua Marchional Camera dichiarando che il capo di famiglia sarà tenuto a pagare detta piena anco per i figli e le donne (16).
Amministrazione della giustizia: 18 settembre 1680
Havendo inteso I’III.mo Signor Marchese Pompeo Malaspina di Treschietto e suoi annessi che bene spesso accade che avanti i consoli et consiglieri delle Comunità di Treschietto, Vico e lera, spesso seguono giuramenti falsi, senza che li delinquenti ne siano castigati e sia S.S.III.ma che il suo Podestà ne siano informati, pertanto il presente suo Podestà ordina e comanda con la presente grida che li consoli e consiglieri delle predette Comunità, che seguendo davan-ti a loro falsi giuramenti subbito debbino riferirlo a Sua Signoria III.ma o a suo Podestà per darli il dovuto castigo. Il tutto sotto pena di scudi 25 moneta del paese, da pagare da ciascuno Console o Consigliere di detta Comunità, ogni volta che maccheranno di fare detto referto, duplicarsi alla III.ma Marchionai camera (17).
Chi vedrà gente armata durante la notte: 3 settembre 1682
Item con la presente grida, il Prefato Podestà comanda e fa intendere ad ogni e qualsivoglia di questo Marchesato, che troverà o vedrà gente armata o mascherata forestiera, di notte dopo le due ore, io debbi subito avvisare e farà parte al Caporale del luogo dove li vedrà o saranno vedute gente armata o mascherata, et agli altri soldati per poi seguitarle e condurle al castello di Treschietto, sotto pena di scudi 25 moneta del paese, d’applicarsi alla ill.ma Marchional Camera ogni volta.
Item comanda e fa intendere a tutti i sudditi di sua Signoria ill.ma che nessuno possa vendere vitelli da latte senza licenza del prefato III.mo Sig.Marchese, sotto pena di scudi dieci moneta del paese d’applicarsi all’ill.ma Marchional Camera.
Item fa intendere e comanda che in avvenire nessuno suddito possa vendere stracci di sorta alcuna, se non a Francesco Mori da Mochignano, abitante in Bagnone, di presente appaltatore di quelli, durante il suo appalto, sotto pena di uno scudo moneta del paese da applicarsi come sopra e questo per ogni volta che sarà trovato o accusato di vendere detti stracci (18).
Proibizione del gioco delle carte: 30 luglio 1720
Havendo per inteso l’ill.mo Sig. Marchese Ferdinando Malaspina Marchese di Treschietto e suoi annessi, proibisce il gioco pubblico delle carte che si fa in questo suo Marchesato nei giorni festivi, particolarmente nei quali in vero l’andare alle chiese a divini offici, si fanno le radunate sì dei cavalieri che dei secolari e stare a giocare a dette carte e desiderando Sua signoria Ill.ma remediare e provvedere a tale abuso, pertanto il presente Suo Podestà d’ordine espresso di S.S. ill.ma con la presente grida d’afffiggersi e pubblicarsi nei soliti luoghi, proibisce a tutti i suoi sudditi et a qualsivoglia persona etiam forestiera di qualsivoglia stato, grado e condizione, che in avvenire non ardiscano più giocare a dette carte, sotto qualsivoglia pretesa, sotto pena di scudi 25 ecc. ecc. (19)
Carlo Bruno Brunelli, Marchesato Malaspina di Treschietto, Bandi e grida dal 1611 al 1720, pubblicato in Archivio Storico per le Province Parmensi, a. 2014, v. LXVI, pp. 76-98
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
1) EUGENIO BRANCHI, Storia della Lunigiana feudale. Pistoia. T. Boggi, 1898.
2) TOMMASO CHIODINI. Genealogia dei Marchesi Malaspina di Treschietto e bandi (grida) dal 1611 al 1720: manoscritti presso biblioteca civica di Pontremoli.
3) FRANCESCO FINALI, Memorie storiche della famiglia Malaspina di Treschietto, zibaldone mano-scritto presso biblioteca civica di Pontremoli.
4) NICOLA NICHELOTTI, Memorie del feudo di Treschietto, in Studi in onore memoria di Luigi Firpo. Lunigiana, 1990
5) DANIELE TOSI, Evoluzione giuridica negli Statuti di Treschietto. Tesi di laurea -anno accademico 2005. Università di Parma.
6) CARLO BRUNO BRUNELLI, Tommaso Chiodini di Pastina in Lunigiana: feudatario e conte di Felina nel Reggiano (1723-1796).
Abstract
The author, consulting the collection of the documents regarding the Feud of Treschietto, put together by the Count Chiodini and become, later, property of Senator Camillo Cimati of Pontremoli to end up into the collections of the Library of Pontremoli, selects, transcripts, and records a group of public pronouncements issued by the government of Treschietto from 1611 to 1720.
A short, synthetically, historical description of the historical Feud of Treschietto, born in 1385 from the division from the one of Filattiera and property of the Malaspina lineage until the 1722. It was abolished in 1789 according to Napoleon order to be annexed to the Cisalpine Republic.
Note
- Già nei primi anni del 1600 dai territori del marchesato di Treschietto si emigrava in Maremma e nel Parmense (chiamato: Lombardia). La grida aveva lo scopo di combattere il fenomeno.
- Attraverso il divieto del libero scambio di merci e di vettovaglie in genere, veniva prati-cata una economia autarchica, dannosa certamente per l’incremento del commercio e quindi del progresso sociale in genere.Stranamente tra le vettovaglie sottoposte a divieto di vendita non figurava il grano: al suo posto veniva coltivato il miglio (o panico) e maggiormente la mistura, una graminacea dalla quale si ricavava farina molto aspra, più adatta agli animali che all’uomo.
- In quanto feudatario dell’imperatore d’Austria, il marchese vietava ai sudditi di arruolarsi presso stati o principati che fossero in contrasto con l’imperatore, pena severe sanzioni.
- Si fa riferimento agli strascichi della famosa peste “manzoniana” del 1628, che colpì anche fuori della Lombardia, indipendentemente dalla circostanza che – nel caso specifico – per Lombardia si deve intendere il territorio parmense, oltre l’Appennino.
- Il terrore che la peste si propagasse era molto alto considerato che i rapporti tra gli abitanti del marchesato e l’alto parmense (denominato Lombardia) erano piuttosto frequenti, specialmente per, il bestiame all’alpeggio.
- Poiché la peste minacciava di diffondersi, il marchese Malaspina pensò bene di abbandonare temporaneamente Treschietto, rifugiandosi presso al suo feudo nell’Oltre Po Pavese, a Godiasco. Sul pasto lascio con i più ampi poteri, il podestà sig. Giovarmi Berni della facoltosa famiglia Berni di Canale di Orturano (Bagnone) il quale si occupò subito di circoscrivere il contagio della peste. Da notare che era prevista anche la facoltà di applicare la pena capitale.
- La peste si stava diffondendo nei territori attorno al Marchesato di Treschietto, sia nel l’alto parmense (detto Lombardia) che nei paesi dall’alta valle del Taverone (allora sotto il dominio del Ducato di Modena), occorrevano norme severe ad impedire il diffondersi del morbo.
- Il bando cercava di evitare che alcuni, sciaguratamente, arrivassero anche alla vendita della casa di abitazione, mettendo sul lastrico tutta la famiglia.
- L’emigrazione era permessa a singoli sudditi, mentre nel caso di capifamiglia che si trasferivano altrove con tutta la famiglia, era prevista la confisca dei beni, in quanto si verificava un depauperamento per le risorse del Marchesato.
- Pur tenendo conto che tutte le case non avevano servizi igienici, colpisce che un terzo della multa spettasse all’accusatore (che restava coperto da anonimato) ed il rimanente dovesse confluire nelle casse del Marchese.Tutto questo, indipendentemente che era doveroso impedire abusi di quel genere lungo le pubbliche strade.
- Se era doveroso regolamentare la tenuta di cani mastini, per ovvie regioni anche di sicurezza, l’autorizzazione ad ammazzarli solamente perché creavano problemi di caccia al Marchese, appare esagerata: simbolo di onnipotenza, quantomeno.
- Il Marchese esercitava il diritto di “molinatico” sulle granaglie che venivano macinate presso i mulini di Vico. Treschietto, lera. Per non perdere la provvigione, è stato emanato questo bando. Chi faceva macinare grano ecc. non pagava in contanti, ma subiva una trattenuta di farina (chiamata “moldura”) che in parte spettava al mugnaio, in parte al Marchese. N.B. “Bernius Pretor” era un notaio dei BERNI di Orturano, come gia precisato.
- I paesi confinanti, e quindi soggetti alla sanzione, erano: Collesino, Compione. Mochignano, Corlaga, Biglio (in parte).
- Evidentemente tutte queste restrizioni miravano a riservare al solo Marchese l’uso esclusivo della caccia e della pesca, nei pochi torrenti della giurisdizione.
- Questa grida non può essere oggetto di critica, in quanto era intesa alla salvaguardia del diritto di proprietà, non solo del Marchese ma di tutti i sudditi.
- Si tratta di una grida arbitraria, sotto ogni punto di vista direi unicamente a salvaguardare il diritto di “Molinatico”, sulle castagne che essiccate dovevano essere macina
- Era doveroso punire colui che avesse giurato il falso per il danno che in tal modo arrecava ad altri, magari innocenti.
- Normative chiaramente vessatoria, dirette unicamente a procurare denaro per la cassa del Marchese.te presso i molini del Marchesato, a favore del Marchese.
- Durante quegli anni, ogni pomeriggio di domenica o altre feste comandate, in chiesa venivano cantati i Vespri, attraverso una funzione religiosa alla quale solitamente partecipava tutto il popolo. La grida aveva lo scopo di impedire che alcuni anziché presenziare alla sacra funzione, si trattenessero presso la locale osteria per giocare alle carte e bere vino, spesso in abbondanza. La grida, oltre che riferirsi alla funzione religiosa, aveva anche lo scopo di impedire che alcuni incalliti frequentatori dell’osteria, sperperassero a danno delle famiglie i pochi soldi a disposizione.